CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2015
492.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio. (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2015. (10948/1/14/REV 1).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminati, per le parti competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14/REV 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3);
   premesso che l'efficacia dei suddetti documenti, di carattere programmatico, è direttamente commisurata al fatto che gli stessi siano effettivamente esaminati dalle Commissioni e dall'Assemblea con tempestività e, comunque, nei primi mesi dell'anno;
   rilevato l'impegno, nell'ambito del programma di lavoro del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o luglio 2014-31 dicembre 2015, a garantire, in materia di protezione e di inclusione sociale, l'adeguato follow-up delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel febbraio 2013, in particolare del «pacchetto sugli investimenti sociali»;
   osservato, sotto questo profilo, che nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020 le tre presidenze si sono impegnate a prestare la massima attenzione alla serie di indicatori per la povertà e l'esclusione sociale, al fine di quantificare i progressi compiuti dagli Stati membri e a sostenere le iniziative della Commissione volte a prevenire e combattere il problema della mancanza di una fissa dimora;
   evidenziata la necessità, al fine di proseguire nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di individuare misure sempre più efficaci e adeguate, considerato l'impatto della crisi economica, che espone alla povertà un numero sempre crescente di persone;
   segnalata l'assenza di specifiche azioni di intervento sul tema della disabilità, che nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, come nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, è richiamato in maniera generica, nell'ambito della lotta contro la discriminazione, che si estrinseca nella prosecuzione dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonché nella promozione dell'inclusione sociale ed economica delle persone con disabilità,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
  si segnala l'assenza, nei suddetti atti, di specifici piani di intervento sul tema della disabilità.

Pag. 189

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al ministero della salute.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 4-bis:
   al comma 1, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 750;
   al comma 2, sostituire le parole: pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: valutati in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
9. 100. Il Relatore.