CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2015
492.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (C. 3012 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo e abb.),
   premesso che:
   le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, comma 1, lettera d), nel prevedere che, a fronte dell'ottenimento di uno sconto significativo, l'assicurato rinunci a cedere il diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore, paiono limitare in misura eccessiva la facoltà di cessione del credito;
   le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e al comma 4 del medesimo capoverso, nel prevedere che, sempre a fronte di uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza, il risarcimento sia prestato in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero sia prestato per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati, rappresentano un vincolo troppo stringente rispetto alle modalità di conseguire il risarcimento del danno;
   il complesso delle misure richiamate nei precedenti paragrafi è suscettibile altresì di determinare distorsioni nel settore delle imprese di autoriparazione;
   le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 135, commi 3-bis e 3-ter, che prescrivono, in caso di sinistri con soli danni alle cose, che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente debba risultare dalla denuncia di sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dall'incidente, nonché dalla richiesta di risarcimento, comprimono fortemente la possibilità di dimostrare il diritto al risarcimento del danno, mentre possono risultare scarsamente efficaci per quanto concerne il contrasto alle frodi;
   le disposizioni di cui all'articolo 18 abrogano, con decorrenza dal 10 giugno 2016, l'affidamento in via esclusiva a Poste italiane, quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; pare opportuno, verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste Italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 1 del capoverso Art. 132-ter;
   b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere le lettere Pag. 159e) ed f) del comma 1 del capoverso Art. 132-ter e il comma 4 del medesimo capoverso; conseguentemente siano riformulate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 149-bis, comma 2, nel senso di prevedere che, laddove il danneggiato effettui la riparazione avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, senza ricorrere alla cessione del credito, la somma dovuta a titolo di risarcimento sia liquidata direttamente al danneggiato stesso, previa presentazione di fattura;
   c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al primo periodo del comma 3 del capoverso Art. 132-ter, che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dall'impresa di assicurazione, in conformità con quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, fermo restando lo sconto significativo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo capoverso;
   d) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere i commi 3-bis e 3-ter del capoverso Art. 135;
   e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al comma 2 del capoverso Art. 145-bis, che i dati sull'attività del veicolo registrati dai meccanismi elettronici siano inviati, oltre che alle imprese di assicurazione, anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzati esclusivamente per finalità di coordinamento del traffico e della logistica;
   f) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle misure concernenti la disciplina della RC Auto, disposizioni volte ad assicurare che, in caso di riduzione del premio dovuta al comportamento virtuoso dell'assicurato, le imprese di assicurazione applichino il livello di premio più basso praticato nel territorio nazionale, senza che sul prezzo della polizza incidano variazioni determinate in ragione del territorio;
   g) con riferimento all'articolo 18, valutino le Commissioni competenti l'opportunità, nel determinare la decorrenza dell'abrogazione della riserva in via esclusiva a Poste italiane dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, di verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste Italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo;
   h) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame disposizioni volte a rendere più adeguata, anche sotto il profilo della promozione della concorrenza, la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea; al riguardo si segnala in particolare l'esigenza: 1) di prevedere l'utilizzo di piattaforme telematiche per l'esercizio sia del servizio di taxi e dei servizi integrativi, sia del servizio di noleggio con conducente; 2) di abrogare misure che penalizzano immotivatamente l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, quali l'obbligo di avanzare presso la rimessa la richiesta della prestazione, l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, gli obblighi relativi alla collocazione della sede del vettore e della rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, le limitazioni rispetto all'esercizio dell'attività nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'obbligo per cui l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa; 3) di introdurre, al fine di rimarcare la distinzione tra i servizi di taxi e i servizi di noleggio con conducente, l'espressa previsione che la richiesta di servizio di noleggio con conducente non può essere accettata, se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada;
   i) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di Pag. 160legge in esame disposizioni che inseriscano, anche al fine di promuovere la tutela della concorrenza e di evitare distorsioni del mercato, una definizione del car pooling come servizio di trasporto non remunerato, basato sull'uso di veicoli privati condiviso tra due o più persone che percorrano uno stesso itinerario, o parte di esso e che siano messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.