CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2015
492.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
   richiamati i rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo,
   considerate le osservazioni espresse dalla 1a Commissione del Senato nel parere approvato il 7 luglio scorso,
   considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata il 16 luglio scorso,
   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari», definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi,
   preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente,
   rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento «Dublino III» (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo,
   ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea,
   richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a Pag. 58fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte,
   ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento vi è invece stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti,
   evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri,
   ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128,
   richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza,
   rilevata l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 3, di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,
   considerata l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda,
   all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, appare opportuno prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,
   rilevato che, in base al comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento, pur essendo disposto sulla base di una valutazione «caso per caso», si applica indifferentemente a stranieri che si trovano in una pluralità di condizioni: sarebbe, quindi, opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento,Pag. 59
   sottolineato che al medesimo articolo 6, il comma 2, lettera d), prevede che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale sia svolta (caso per caso) considerando l'ipotesi in cui il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione: in proposito è dunque opportuno che si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione,
   rilevata altresì l'opportunità, al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 33/2013/UE e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, di modificare l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   sottolineata inoltre l'opportunità di valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 33/2013/UE, di modificare l'articolo 6, comma 2, lettera d) – nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – in modo da di limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   evidenziata l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;
   ricordato, inoltre, come andrebbe ulteriormente valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, al fine di evitare che vi sia la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale tenuto conto delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE,
   segnalata l'esigenza – all'articolo 6, comma 4 – di assicurare, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente,
   evidenziata l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in Pag. 60particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE,
   ricordato – sempre in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge n. 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi, si evidenzia l'opportunità di modulare tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che «il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile» (direttiva 2013/33/UE) e che il «trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (direttiva 2008/115/CE, c.d. direttiva rimpatri),
   segnalato che all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   valutata l'importanza di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri,
   sottolineata l'opportunità – all'articolo 8, commi 1 e 3 – di evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, andrebbe approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all’«avvio della procedura di esame della medesima domanda»,
   richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento e premesso che il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza, si valuti tale previsione rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una ’riconversione’ degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei,
   evidenziata l'esigenza che, con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,Pag. 61
   rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici,
   evidenziato come, al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva 33/2013/UE, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di interventi emergenziali che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei da garantirsi su tutti il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,
   rilevata l'opportunità, all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, di valutare l'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo,
   tenuto conto come all'articolo 14 vada chiarito se, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005, disposta dal testo in esame, venga meno l'applicabilità dell'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 nei confronti dei richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti,
   evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno,
   evidenziato come all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno prevedere, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,
   evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziate risorse adeguate,
   rilevato come, tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33(UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato del tipo di visita previsto e delle possibili Pag. 62conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda e prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,
   rilevato come, – al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33 – l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,
   sottolineato come vada valutata la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;
   evidenziato che, al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, devono essere valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;
   rilevata l'esigenza – all'articolo 24 – di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
   rilevata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   evidenziata l'opportunità – al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), di valutare l'inserimento di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una Pag. 63previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
   rilevato come, al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera m), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera n) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   rilevato come, al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera cc), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria,
   evidenziato come – al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia – l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;
   rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione,
   evidenziato, in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo Pag. 64150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, come vada valutata l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;
   rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cd. «emergenza immigrazione», sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE,
   rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri – in particolare in materia di diritti umani e protezione internazionale – o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale,
   evidenziato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso,
   ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» ovvero quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo»,
   evidenziata inoltre l'opportunità di valutare – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – la previsione di procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,
   b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;Pag. 65
   c) all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,
   d) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;
   e) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità che, ai fini della valutazione del rischio di fuga di cui alla lettera d), si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità fornite dal richiedente vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;
   f) relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che i trattenimento abbia la più breve durata possibile;
   g) si evidenzia l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;
   h) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'esigenza di prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   i) all'articolo 6, comma 2, lettera d) è opportuno valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modalità per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   l) si evidenzia l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;
   m) all'articolo 6, comma 4, è opportuno fare in modo, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il Pag. 66trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
   n) all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare alla direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   o) all'articolo 7, comma 1, che disciplina alcune modalità di trattenimento, è opportuno garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri,
   p) all'articolo 8, commi 1 e 3, è opportuno che si intervenga in modo da evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, sia approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all’«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;
   q) all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei,
   r) con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,
   s) si valuti, all'articolo 13, l'opportunità di prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei, da garantirsi su tutti il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,
   t) all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, valuti il Governo la possibilità dell'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere Pag. 67che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
   u) all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno valutare la previsione, con riguardo al Piano d'accoglienza, di un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,
   v) sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;
   z) sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
   aa) tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33(UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 1, in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,
   bb) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 2, in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,
   cc) il Governo valuti la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;
   dd) al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, siano valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che Pag. 68il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;
   ee) all'articolo 24 si evidenzia l'esigenza di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
   ff) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), è opportuno valutare l'introduzione di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
   gg) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   hh) all'articolo 24, comma 1, lettera m), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera n) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   ii) sia valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, visto il rischio che ciò possa presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale, alla luce dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;Pag. 69
   ll) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera cc), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
   mm) all'articolo 24, lettera c) n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;
   nn) all'articolo 24 lettera d) il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;
   oo) all'articolo 24, comma 1, lettera v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-bis del decreto legislativo, n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;
   pp) in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, si valuti l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;
   qq) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 26, tenuto conto delle previsioni della direttiva, in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;
   rr) all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.
   ss) si valuti inoltre l'opportunità di prevedere – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo.

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ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese 10948/1/14 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 e relativi allegati (COM(2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1o luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/14) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3);
   rilevato che l'esame congiunto di tali atti si colloca nell'ambito di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», attraverso la quale il Parlamento ha la concreta possibilità di partecipare attivamente alla definizione della politica europea dell'Italia;
   tenuto conto, in particolare, che il programma di lavoro della Commissione per il 2015 pone l'accento sui temi dell'occupazione e della crescita, in linea con le dieci priorità degli orientamenti politici del Presidente Juncker, indicando, inoltre, tra le finalità da perseguire l'alleggerimento del carico normativo e la modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ottica di accelerare il processo decisionale;
   preso atto che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, tra gli obiettivi, il suddetto programma di lavoro indica l'esigenza di realizzare uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia, individuando tra le priorità l'elaborazione di un'agenda europea sulla migrazione che concili la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale con quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani;
   rilevato, inoltre, che nel programma di lavoro viene valutata prioritaria la promozione della stabilità lungo i confini dell'Europa, giudicandosi essenziale aiutare i paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la governance economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e diventare più prosperi;
   preso atto poi che la Relazione programmatica per il 2015 sottolinea come l'azione del Governo italiano nel corso del Semestre di Presidenza abbia permesso l'avvio di un «nuovo inizio» condiviso dalla nuova Commissione, confermato dall'avvio di un nuovo corso rappresentato dal Piano europeo per gli investimenti – presentato dal Presidente Juncker – che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017;Pag. 71
   rilevato che la Relazione programmatica fa notare come l'Italia abbia fatto da apripista anche in campo istituzionale, avviando in Consiglio Affari Generali una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa, al fine di introdurre le modifiche necessarie a migliorare il funzionamento delle Istituzioni dell'Unione;
   considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, tale Relazione programmatica, nell'ambito del secondo capitolo, ritiene la modernizzazione della pubblica amministrazione come fondamentale, sottolineando che il Governo italiano proseguirà l'azione, avviata con il Semestre di Presidenza italiana, di sostegno alla iniziative volte a ampliare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione in tutte le politiche di settore per promuovere un ambiente più favorevole alle imprese e alla competitività;
   ricordato che, proprio in tema di modernizzazione della pubblica amministrazione, la Camera dei deputati ha di recente approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), attualmente all'esame del Senato in seconda lettura;
   preso atto che tale Relazione programmatica, nel quarto capitolo, guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, soffermandosi sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione, che contribuisca all'agenda dell'UE per la crescita e sia capace allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo dei paesi di origine dei flussi migratori;
   rilevato che, in tale ambito, la Relazione, in tema di asilo, afferma che il Governo intende favorire l'attuazione del Sistema comune europeo d'asilo in linea con gli obiettivi indicati dalle nuove Linee guida strategiche per il settore Affari Interni, adottate dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014;
   atteso che, in tale Relazione programmatica, si fa notare che il Governo, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, sosterrà la definizione del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro;
   ricordato che sulla materia della protezione internazionale è stato approvato dalla I Commissione, in data 29 luglio 2015, il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170), a testimonianza del forte interesse riservato a tale argomento in ambito nazionale ed europeo;
   rilevato poi che, in tema di sicurezza, la Relazione dà conto che l'impegno del Governo proseguirà nel solco tracciato durante il Semestre di Presidenza nel corso del quale è stata riservata particolare attenzione al contrasto del radicalismo, del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di tutti quei fenomeni criminali che ruotano attorno all'immigrazione illegale, come il traffico e la tratta di esseri umani;
   preso atto del contenuto del Programma dei 18 mesi delle Presidenze del Consiglio europeo, elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese, soprattutto laddove, affrontando il tema dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si sofferma sul miglioramento e sul rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sottolineando come il Consiglio proseguirà gli Pag. 72sforzi tesi a promuovere una reale solidarietà a livello europeo in materia di asilo;
   rilevato che il Consiglio giudica prioritario lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione capace di contribuire all'agenda dell'UE per la crescita e abbinata ad una strategia tesa a promuovere la crescita economica nei paesi di origine;
   preso atto, infine, che, per quanto concerne la sicurezza interna, il Consiglio ritiene centrale l'attuazione della strategia di sicurezza interna e il suo eventuale follow-up,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli)

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;
    b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»
   b) all'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:
  «2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»
   c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Pag. 74
  2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»
   e) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
    «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.»
   f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori.»
   g) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
  3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.
  4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a. all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno,» sono inserite le seguenti: «o suo delegato» e dopo le parole: «comune di residenza» sono inserite le seguenti: «o al prefetto competente per territorio.»
   b. all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare.»

  2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 Pag. 75agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.
  4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpare le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DELLA RELATRICE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice

  Al comma 1, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: sei unità.
0. 1. 100. 1. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
0. 1. 100. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 9, comma 25, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2013.».
0. 1. 100. 3. Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013.
0. 1. 100. 4. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
0. 1. 100. 5. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari degli anni 2013 e 2014 la Commissione non esprime il giudizio di regolarità e conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 9, limitandosi a dare applicazione a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo e a redigerne conseguente relazione.
  3-bis. Limitatamente al controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio finanziario 2013, la relazione di cui al precedente comma 3 è approvata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 100. 6. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3 sopprimere le parole: limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013.
0. 1. 100. 7. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

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  Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 20 giorni.
0. 1. 100. 8. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
0. 1. 100. 9. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al decreto legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le modificazioni seguenti:
  a) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12»;
  b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ove dotate di autonomia legale e finanziaria e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici, sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamenti straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.».
0. 1. 100. 10. D'Ambrosio, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.
0. 1 100. 11. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: , si applicano ai partiti inserire le seguenti: e ai movimenti.
0. 1. 100. 12. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: ove.
0. 1. 100. 13. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e a prescindere dal numero dei dipendenti con le seguenti: e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici.
0. 1 100. 14. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

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  Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: «esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».
0. 1. 100. 15. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5. I movimenti e i partiti politici che nei loro siti, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati riconducibili al partito o al movimento politico o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche, che hanno informazioni, immagini e video, realizzati a scopo di lucro, sono tenuti a comunicare alla Commissione, previa certificazione di un ente terzo:
   a) le statistiche sul flusso di accessi sia al sito che alle singole pagine web;
   b) i ricavi ottenuti dall'attività di lucro, suddivisi per singolo ambito sia esso dominio, o pagina web;
   c) le spese di competenza sostenute per la manutenzione dei siti in oggetto;
   d) l'indicazione dei provider su cui vengono effettuati i servizi di pubblicità nonché i soggetti a cui sono intestati gli account.
0. 1. 100. 16. Ottobre.
(Inammissibile)

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza»; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni Pag. 79elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12».
1. 100. La Relatrice.

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ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 1.100, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.
0. 1. 100. 11. Centemero.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza»; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di Pag. 81solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole «,12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12».
1. 100. La relatrice.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» (Atto n. 189) e rilevato che esso risulta coerente con i criteri di delega ivi contenuti;
   rilevato che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto, risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso; in Sicilia risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bagheria e del comune di Camporeale, in provincia di Palermo;
   rilevato altresì che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica; rilevato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti dalle disposizioni di delega, risulta pertanto necessario limitare il collegio Sicilia 01 al solo territorio del comune di Palermo, specificando che i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica sono inseriti nel collegio Sicilia 03;
   considerato che, relativamente alla circoscrizione Sardegna, si potrebbe valutare l'opportunità di tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012, il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012, che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4, istitutiva delle province regionali, e dunque di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province di istituzione statale;
   segnalata l'esigenza di considerare ulteriormente la specificità delle aree vaste montane del Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute forme particolari di autonomia ai sensi della dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014, in modo da assicurarne la rappresentanza nel nuovo quadro ordinatorio, anche in connessione con il loro status di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri;Pag. 83
   rilevata altresì l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità della provincia di Ancona, che ha una dimensione demografica tale da consentire la costituzione della medesima come unico collegio e che risulta invece divisa tra i collegi Marche 01 e Marche 02, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità territoriale del collegio Marche 01, comprendente la provincia di Pesaro e Urbino, la quale da sola non rientra nei parametri demografici,
   rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) nella circoscrizione Veneto, nell'ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell'ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa;
   2) nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e nell'ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo, con riferimento ai territori dei collegi di Lombardia 03 e Lombardia 09 per assicurare maggiormente la coerenza del bacino territoriale e l'omogeneità economico-sociale;
   b) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione dei comuni della provincia di Varese ai collegi plurinominali Lombardia 05 e Lombardia 06, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;
   c) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione di comuni della provincia di Milano ai collegi plurinominali Lombardia 08 e Lombardia 13, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;
   d) si valuti l'opportunità di ricomprendere nel collegio Lombardia 15 anche il territorio dell'enclave costituita dal comune di San Colombano al Lambro e riperimetrare il confine tra il collegio Lombardia 15 e Lombardia 16 sulla base di una valutazione che tenga conto dei confini dei collegi uninominali del 1993 e dell'omogeneità economica e sociale.
   e) si valuti l'opportunità di ridefinire i confini dei collegi plurinominali Veneto 02 e Veneto 05, al fine di meglio assicurare l'unitarietà dei territori dei collegi uninominali del 1993;
   f) si valuti l'opportunità di ridefinire i collegi plurinominali della provincia di Venezia, al fine di garantire la massima integrità possibile del territorio, individuando le possibili compensazioni anche sulla base dei territori dei collegi uninominali 1993;
   g) si valuti l'opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi plurinominali ivi previsti al fine di assicurare, ferma restando l'esigenza di garantire l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, anche il più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante Pag. 84accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criteri;
   h) si valuti l'opportunità di ridurre l'apporto dei comuni della città metropolitana di Roma al collegio plurinominale Lazio 01 ai fini di una maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico-sociale;
   i) si valuti l'opportunità nel collegio Campania 02 di garantire la maggiore integrità possibile della Provincia di Avellino ai fini di una maggior coerenza con i criteri di delega;