CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (Nuovo testo C. 1129 Molteni).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»,
   considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   considerate le osservazioni espresse dalla 1a Commissione del Senato nel parere approvato il 7 luglio scorso;
   considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata;
   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari», definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi;
   preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente;
   rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento «Dublino III» (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo;
   ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;
   richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di Pag. 124presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte,
  ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento vi è invece stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti;
   evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri;
   ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128;
   richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza;
   rilevata l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 3, di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria;
   considerata l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;
   all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, appare opportuno prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
   rilevato che, in base al comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento, pur essendo disposto sulla base di una valutazione «caso per caso», si applica indifferentemente a stranieri che si trovano in una pluralità di condizioni: sarebbe, quindi, opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;
   sottolineato che al medesimo articolo 6, il comma 2, lettera d), prevede che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione Pag. 125internazionale sia svolta (caso per caso) considerando l'ipotesi in cui il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione: in proposito è dunque opportuno che si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;
   rilevata altresì l'opportunità, al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 33/2013/UE e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, di modificare l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   sottolineata inoltre l'opportunità di valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 33/2013/UE, di modificare l'articolo 6, comma 2, lettera d) – nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – in modo da di limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   evidenziata l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;
   ricordato, inoltre, come andrebbe ulteriormente valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, al fine di evitare che vi sia la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale tenuto conto delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;
   segnalata l'esigenza – all'articolo 6, comma 4 – di assicurare, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
   evidenziata l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;
   ricordato – sempre in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento Pag. 126degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge n. 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi, si evidenzia l'opportunità di modulare tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che «il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile» (direttiva 2013/33/UE) e che il «trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva rimpatri);
   segnalato che all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   valutata l'importanza di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri;
   sottolineata l'opportunità – all'articolo 8, commi 1 e 3 – di evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, andrebbe approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all’«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;
   richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento e premesso che il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza, si valuti tale previsione rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei;

  evidenziata l'esigenza che, con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;
   rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le Pag. 127strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici;
   evidenziato come, al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva 33/2013/UE, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di interventi emergenziali che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei da garantirsi su tutti il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
   rilevata l'opportunità, all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, di valutare l'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
   tenuto conto come all'articolo 14 vada chiarito se, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005, disposta dal testo in esame, venga meno l'applicabilità dell'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 nei confronti dei richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti;
   evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno;
   evidenziato come all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno prevedere, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
   evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziate risorse adeguate;
   rilevato come, tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33(UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, Pag. 128non impedisce la decisione sulla domanda e prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
   rilevato come, – al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33 – l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   sottolineato come vada valutata la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;
   evidenziato che, al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, devono essere valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;
   rilevata l'esigenza – all'articolo 24 – di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
   rilevata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   evidenziata l'opportunità – al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), di valutare l'inserimento di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate Pag. 129nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
   rilevato come, al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera m), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera n) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   rilevato come, al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera cc), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
   evidenziato come – al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia – l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;
   rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione;
   evidenziato, in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, come vada valutata l'opportunità Pag. 130di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;
   rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cosiddetta «emergenza immigrazione», sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE;
   rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri – in particolare in materia di diritti umani e protezione internazionale – o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale;
   evidenziato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso;
   ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» ovvero quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria;
   b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;
   c) all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
   d) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva Pag. 1312013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;
   e) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità che, ai fini della valutazione del rischio di fuga di cui alla lettera d), si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità fornite dal richiedente vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;
   f) relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che il trattenimento abbia la più breve durata possibile;
   g) si evidenzia l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;
   h) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'esigenza di prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   i) all'articolo 6, comma 2, lettera d) è opportuno valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modalità per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   l) si evidenzia l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;
   m) all'articolo 6, comma 4, è opportuno fare in modo, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
   n) all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare alla direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri Pag. 132da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   o) all'articolo 7, comma 1, che disciplina alcune modalità di trattenimento, è opportuno garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri;
   p) all'articolo 8, commi 1 e 3, è opportuno che si intervenga in modo da evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, sia approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all’«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;
   q) all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei;
   r) con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;
   s) si valuti, all'articolo 13, l'opportunità di prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei, da garantirsi su tutti il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
   t) all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, valuti il Governo la possibilità dell'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
   u) all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno valutare la previsione, con riguardo al Piano d'accoglienza, di un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;
   v) sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle Pag. 133disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;
   z) sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
   aa) tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33(UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 1, modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;
   bb) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 2, in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   cc) il Governo valuti la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;
   dd) al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, siano valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;
   ee) all'articolo 24 si evidenzia l'esigenza di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità Pag. 134che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;
   ff) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), è opportuno valutare l'introduzione di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;
   gg) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   hh) all'articolo 24, comma 1, lettera m), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera n) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   ii) sia valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, visto il rischio che ciò possa presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale, alla luce dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;
   ll) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera cc), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente Pag. 135e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
   mm) all'articolo 24, lettera c) n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;
   nn) all'articolo 24 lettera d) il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;
   oo) all'articolo 24, comma 1, lettera v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;
   pp) in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, si valuti l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;
   qq) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 26, tenuto conto delle previsioni della direttiva, in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;
   rr) all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

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ALLEGATO 3

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (C. 3249 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3249 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel mediterraneo centromeridionale denominata EuNavFor Med;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e forze armate» che le lettere a), d), del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (C. 2620 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2620 Governo, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (C. 3085 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3085 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (C. 3056 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3056 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (C. 3155 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3155 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (C. 3157 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3157 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 9

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo delle proposte di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alle materie «agricoltura e servizi sociali», che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   preso atto che talune regioni hanno già legiferato nella materia in oggetto;
   rilevato che l'articolo 1 del provvedimento definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali, riferendo il provvedimento alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);
   evidenziato, inoltre, che sempre secondo la Corte costituzionale il suddetto parametro costituzionale consente una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010);
   considerato che, con riferimento a singole disposizioni del provvedimento, Pag. 143possono essere richiamate, altresì, materie di competenza esclusiva statale quali: «tutela delle concorrenza e ordinamento civile», con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori; «ordinamento civile» relativamente all'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale; nonché all'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia; «organizzazione amministrativa dello Stato» relativamente all'articolo 7, istitutivo dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale;
   preso atto che, nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura della Camera dei deputati, la Commissione XIII ha recepito le condizioni formulate nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.