CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 luglio 2015
488.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 LUGLIO 2015

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05839 Oliverio: Sui danni causati da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di giugno 2015 in Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riguardo all'anomala ondata di maltempo che nello scorso mese di giugno ha colpito la regione Calabria, provocando disagi al settore agricolo, premetto che la richiamata regione, competente per territorio, ha 60 giorni di tempo per formalizzare la proposta risarcitoria, elevabili a 90 in caso di difficoltà nelle operazioni di rilevazione. Faccio presente che, al momento, non è ancora pervenuta alcuna formale richiesta d'intervento in tal senso.
  Assicuro, tuttavia che qualora dovesse pervenire la proposta, nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, gli Uffici del Ministero provvederanno prontamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.
  Al riguardo, ricordo che gli interventi previsti dal citato decreto legislativo, per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino al 65 per cento della spesa premi sostenuta.
  Vorrei tuttavia segnalare che gli strumenti ex ante, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi assicurando, infatti, oltre 7 miliardi di euro di produzione lorda vendibile agricola.
  Peraltro, le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo. Infatti, sono all'esame mirate azioni volte ad assicurare l'estensione territoriale della misura e a meglio informare le imprese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.
  In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, all'articolo 15 prevede una delega al Governo al fine di adeguare l'attuale normativa agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05053 Tripiedi: Sul controllo dell'attività di pesca illegale nell'area del fiume Po.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Credo sia necessario precisare in premessa che l'interrogazione proposta riguarda questioni attinenti la pesca nelle acque interne, in particolare nel fiume Po, la cui attività è disciplinata da regioni ed enti locali che devono provvedere all'eventuale modifica della pertinente normativa.
  Ai sensi dell'articolo 30 del regio decreto n. 1604 del 1931 la sorveglianza sull'attività in parola nonché l'accertamento delle relative infrazioni compete al Corpo forestale dello Stato (sotto la direzione delle Amministrazioni provinciali), che ha svolto in materia numerose operazioni di polizia giudiziaria. In particolare da maggio 2014, il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rovigo ha riscontrato attività illecite di commercio e trasporto di materiale ittico dalla zona del delta del Po verso l'Europa dell'est, in particolare Romania ed Ungheria. In tale contesto, sono stati sequestrati o sottoposti a vincolo sanitario circa 103 quintali di pesce di varie specie e contestate sanzioni per un ammontare di 68.745 euro.
  Al riguardo, rilevo la necessità di un rafforzamento delle norme dedicate alla prevenzione e repressione degli illeciti a danno della fauna ittica, che superi l'attuale assenza di limiti precisi per la quantità e le specie pescate, al fine di bloccare i flussi di bracconaggio ittico collegati all'attività di pesca professionale.
  Occorre inoltre tener presente che, negli ultimi due anni, in relazione al numero di licenze concesse, di addetti ai lavori e dei trasporti di pesce effettuati, dalle acque interne delle province di Rovigo e Ferrara potrebbero essere stati prelevati tonnellate di ingenti quantitativi di fauna ittica. È evidente che un massiccio e costante prelievo di biomassa ittica porterà, nel breve-medio periodo, ad un pericoloso impoverimento di questa risorsa, in particolare di quella autoctona.
  La filiera illegale, peraltro, genera alti rischi sanitari legati, quasi sempre, all'assenza di tracciabilità dei prodotti. Inoltre, trattandosi di prodotto ittico proveniente dai bacini delle acque dolci interne e destinato ad essere consumato sulle tavole dei cittadini comunitari, appare necessaria l'adozione di protocolli di controllo e di certificazione non solo del prodotto ma anche degli strumenti di pesca impiegati e/o degli strumenti di lavoro del materiale ittico.
  Per quanto concerne poi il rafforzamento delle forme di tutela delle aree indicate nell'interrogazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ci ha confermato che le regioni competenti stanno ultimando le specifiche Misure di Conservazione o Piani di Gestione previsti dall'articolo 61 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, il cui iter prevede una designazione con apposito decreto ministeriale, come già avviato per molte Autorità regionali.
  Per ciò che concerne, infine la realizzazione della struttura per il passaggio dei pesci lungo il Po, attraverso la diga della centrale idroelettrica ad acqua fluente di Isola Serafini, nel comune di Monticelli d'Ongina (PC) preciso che il progetto è stato sottoposto alle procedure di assoggettabilità a VIA e a VAS da parte della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 4) e, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole:, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di inadempienza a quanto disposto dal comma 1, si applica la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

ART. 6.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare provvedimenti di sostegno e di incentivazione, sia normativa che finanziaria, per le attività di agricoltura sociale, anche realizzate da cooperative sociali con fatturato unitario relativo ad attività agricole comunque superiore ai 7000 euro per anno, e comunque entro i limiti della loro attività agricola.
6. 1. Taricco.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 2 dopo le parole: piante agricole inserire le seguenti:, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali.
1. 100. La Relatrice.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale
1. 103. La Relatrice.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera b) dopo la parola: polveri aggiungere la seguente:, cippato.
2. 101. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: alle industrie aggiungere le seguenti: e alle attività artigianali.
2. 102. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera c) dopo la parola: pratica sopprimere la parola: agrodinamica.
2. 103. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera e) dopo le parole: finalizzate alla inserire le seguenti parole: fitodepurazione per la.
2. 104. La Relatrice.

  Al comma 2 lettera f) dopo le parole: attività didattiche inserire le parole: e dimostrative nonché.
2. 105. Relatrice.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.
2. 106. La Relatrice.

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ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

  Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.
3. 100. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato con le seguenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua l'autorità competente autorizzata.
4. 100. La Relatrice.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La percentuale annua dei controlli è stabilita nel rispetto della normativa vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e l'elenco della aziende estratte a campione è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. 101. La Relatrice.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. 102. La Relatrice.

  Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.
4. 105. La Relatrice.

  Al comma 5, sostituire le parole: a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizione di cui all'articolo 3 con le seguenti: a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizione di cui alla presente legge
4. 106. La Relatrice.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
4. 103. La Relatrice.

  Al comma 6, sostituire le seguenti parole: dal già citato decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni con le seguenti parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
4. 107. La Relatrice.

  Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: Le forze dell'ordine e i magistrati possono disporre.

  Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: presente legge inserire le parole: possono essere disposte dall'autorità giudiziaria.
4. 109. La Relatrice.

  Al comma 7 sostituire le parole: alla normativa vigente comunitaria e nazionale Pag. 120 con le seguenti: di cui al precedente comma 3.
4. 108. La Relatrice.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.
4. 110. La Relatrice.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le seguenti parole: 1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di Sanità, aggiorna il con le seguenti: 1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento del.
5. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: definendo in inserire la parola: apposita.
5. 102. La Relatrice.

  Al comma 1, dopo le parole: derivati alimentari aggiungere le seguenti: nei preparati erboristici e fitoterapici.
5. 101. La Relatrice.

ART. 6.

  Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con il seguente:

Art. 6.
(Incentivi per la filiera della canapa).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.
  2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 e l'articolo 13.
6. 100. La Relatrice.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.

  Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. 100. La Relatrice.

Pag. 121

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono con le parole:, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere.
10. 100. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 2.
10. 101. La Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1. Il numero 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 con le seguenti: 1. All'articolo 14, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: il numero 6) è sostituito dal seguente.
11. 101. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 2.
11. 100. La Relatrice.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità modificando tutte le norme che attualmente la vietano con le seguenti: promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera b) o c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
12. 100. La Relatrice.

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ALLEGATO 5

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminate le abbinate proposte di legge, recanti Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (C. 2798 Governo ed abbinate);
   valutato positivamente, con riferimento alle materia di competenza, e in particolare all'articolo 4, comma 1, lettera a), la possibilità di prevedere la confisca allargata alle fattispecie delittuose di cui all'articolo 517-ter e quater del codice penale, in materia di falsificazione delle indicazioni di origine, e di contemplarne l'applicabilità anche in caso di morte del reo; con riferimento a tali ultime fattispecie, andrebbe previsto un ulteriore inasprimento delle relative sanzioni, anche al fine di evitare prescrizioni troppo brevi, nonché di introdurre ulteriori sanzioni accessorie, tra le quali, in particolare, la pubblicazione della sentenza;
   valutato positivamente l'indirizzo scelto dal Governo di estendere anche ai reati cosiddetti agricoli, di abigeato e pascolo abusivo l'ipotesi – di cui all'articolo 1, comma 2 delle proposte di legge – di estinzione del reato per risarcimento del danno;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle abbinate proposte di legge, l'opportunità di prevedere l'applicabilità della confisca allargata anche alle ipotesi di contraffazione di cui all'articolo 517-ter e 517-quater del codice penale non aggravate a prescindere dalla configurazione di reati associativi;
   valuti la Commissione di merito di prevedere un ulteriore inasprimento delle sanzioni in materia di reato di falsificazione delle indicazioni di origine.