CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2015
486.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri)

NUOVI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE.

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza»;
   b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

  2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
  3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 50. La relatrice.

ART. 3.

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e disposizioni di coordinamento normativo).

  1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
  «3. Ai finanziamenti o ai contributi di importo superiore, nell'anno, ad euro 5.000, erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, non Pag. 15si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
  3-bis. L'organo o il soggetto investito della rappresentanza legale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi di cui al comma 3 entro tre mesi dalla percezione dei medesimi, unitamente alla documentazione che consenta di comprovare la tracciabilità dell'operazione. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in apposita sezione del sito Internet del Parlamento italiano. A cura di ciascun partito politico, sono altresì pubblicati, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito Internet del partito medesimo. Gli obblighi di pubblicazione sui siti Internet di cui al presente comma riguardano esclusivamente i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3-ter. Ciascun partito riceve i finanziamenti o i contributi di cui al presente comma su uno o più conti correnti dedicati a tale scopo, sul quale possono operare esclusivamente i soggetti di cui al comma 3-bis, i soggetti da loro espressamente delegati ovvero, per le articolazioni territoriali del partito politico, l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale nell'ambito territoriale di competenza. Gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente articolo, l'elenco delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto corrente medesimo e le relative variazioni successivamente intervenute in materia sono comunicati alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e sono pubblicati in apposita sezione del sito Internet del Parlamento italiano. In via transitoria, le comunicazioni di cui al periodo precedente debbono pervenire alla Commissione entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni successivamente intervenute debbono pervenire alla Commissione entro trenta giorni dal fatto che le ha determinate.
  3-quater. Chiunque non adempia agli obblighi di cui al comma 3-bis, primo periodo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 10.000. Chiunque non adempia agli obblighi di cui al comma 3-ter, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 5.000».
   b) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12».
   e) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai partiti politici che abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».
   d) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Per i partiti politici costituiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione e la permanenza nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, sono condizioni necessarie per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi del presente articolo».

Pag. 16

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
  3. All'articolo 8, secondo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 1. La relatrice.