CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 LUGLIO 2015

ALLEGATO 1

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3201 Governo, decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
   preso atto del contenuto della disposizione di stretto interesse della Commissione, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, che integra il contenuto dell'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice;
   considerato che:
    con lettera odierna, la presidente della commissione Giustizia ha segnalato che il Governo ha presentato al decreto-legge n. 83 del 2015 l'articolo aggiuntivo 21.04, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, il cui contenuto riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il cui disegno di legge di conversione (C. 3210 Governo) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII e X;
    l'articolo aggiuntivo citato prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
    le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 21.04 troverebbero applicazione per stabilimenti di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA di Taranto, riguardo al quale sono state adottate nel corso degli ultimi anni numerose norme contenute in provvedimenti d'urgenza, volte tra l'altro a fronteggiare le conseguenze di provvedimenti giudiziari che avrebbero potuto determinare ripercussioni sull'attività produttiva;
    andrebbe valutata l'opportunità di regolare in modo organico la disciplina riguardante gli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche al fine di evitare continui e ripetuti interventi slegati da una visione unitaria;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    il decreto, nelle intenzioni del Governo, si muove sostanzialmente nell'ambito di una «messa a punto» delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da «contenere» i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;
    per realizzare questo obiettivo, vengono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte alla tutela, ora del debitore, ora del creditore, rafforzando in particolare questi ultimi, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;
    sebbene sin dall'incardinamento del presente provvedimento, risultassero non sufficientemente chiare le competenze della VIII commissione in relazione al presente provvedimento, tale impasse è stata superata nel momento in cui il Governo ha stabilito di trasfondere il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante «misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», (decreto destinato ad oggi ad essere non convertito) nel presente decreto in materia fallimentare. Sebbene l'approvazione del citato emendamento non sia ancora avvenuta nella competente II Commissione Giustizia, tale ipotesi di modifica dell'Esecutivo in tema di ILVA appare sin d'ora imprescindibilmente connotare e condizionare l'intero esame e valutazione finale del presente provvedimento;
   considerato che:
    tale condotta dell'Esecutivo appare censurabile in quanto si compie di fatto un grave colpo di mano che consiste nel prevaricare l'operato della Magistratura in specifici e ben determinati casi, soccorrendo alcuni in danno di tutti, nel violare la separazione dei poteri e la leale collaborazione tra essi, nell'azzerare o comunque comprimere esizialmente un compiuto dibattito parlamentare su disposizioni gravemente impattanti sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente. Lo scopo risulta evidente: si accelera l'approvazione dei tre articoli del predetto decreto-legge n. 92 del 2015, (i primi due articoli sono confluiti del decreto enti locali AS 1677) per risolvere la questione comodamente e senza patemi prima dell'estate, confondendo insidiosi provvedimenti in seno a provvedimenti già incardinati ed esaminati;
    le disposizioni contenute nell'emendamento del Governo si pongono, infatti, con evidenza, in contrasto con le Pag. 121leggi di rilievo penale di cui i magistrati documentalmente contestano la violazione, e consentono – nelle more dell'adeguamento degli impianti – la permanenza dei danni alla salute che sono arrecati alla popolazione da Ilva che è considerata fonte di un pesantissimo e pericoloso inquinamento ambientale;
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO SEL

  La Commissione VIII,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» (C 3201), in particolare per le parti e le materie di competenza;
   considerato che:
    durante l'esame del disegno di legge in esame, in Commissione Giustizia, il Governo ha presentato un emendamento, che ripropone esattamente l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 recante «Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso;
    detto articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, ora confluito interamente nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, contiene disposizioni volte a consentire la continuità dell'attività produttiva dell'ILVA, sottoposta ad un (ennesimo) sequestro preventivo avvenuto, questa volta, per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della morte sul lavoro, lo scorso mese, di un operaio che lavorava all'altoforno 2 dello stabilimento;
    siamo di fronte all'ennesimo intervento emergenziale che, nel caso specifico, consente «l'esercizio dell'attività d'impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza», come giustamente sostenuto dal gip di Taranto Martino Rosati che il 13 luglio scorso (come risulta da fonti di stampa), su richiesta della Procura, ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale;
    con queste norme, ancora una volta ad aziendam, si impedisce la chiusura dell'impianto in attesa che venga adeguato alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Si interviene sull'operato della magistratura scegliendo la strada del conflitto tra poteri dello Stato, in nome della strategicità dell'impianto siderurgico di Taranto, e della supremazia della produzione anche rispetto alla morte di un giovane operaio;
    queste norme «salva ILVA» sarebbero, come detto, inserite nel decreto-legge in esame, che interviene in materia di fallimenti giudiziari e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, con una forzatura inaccettabile e con evidenti elementi di incostituzionalità derivanti, tra l'altro, dalla totale non omogeneità con le materie contenute nel decreto-legge in esame;
    l'articolo aggiuntivo lede il principio della separazione dei poteri e presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale con il principio, da un lato, di obbligatorietà Pag. 123dell'azione penale e, dall'altro, con i principi di tutela costituzionale sanciti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione;
    una forzatura, anche costituzionale, del tutto irrispettosa della prassi parlamentare, e decisa dal Governo con l'evidente scopo di accelerare i tempi di approvazione delle norme «salva Ilva» e «portare a casa» quanto prima il risultato, mettendolo al sicuro rispetto ad un approfondito dibattito che si sarebbe avviato, come sarebbe stato corretto, nelle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive. Insomma un escamotage dell'Esecutivo per evitare che questo ennesimo decreto-legge sull'Ilva di Taranto potesse decadere o essere modificato durante il suo iter parlamentare;
    si evidenzia peraltro un'ulteriore criticità nelle norme in commento rispetto al duplice termine previsto: quello di decadenza pari a 30 giorni entro i quali predisporre il piano di adeguamento alle norme di sicurezza e quello di durata massima della prosecuzione dell'attività dello stabilimento, pari a un anno. Le norme dettano cioè una disciplina transitoria, senza esplicitare, con particolare precisione, le misure e le attività aggiuntive, considerando che l'attività di impresa potrà protrarsi comunque per un periodo di tempo di 12 mesi, e questo indipendentemente dai contenuti o dall'effettiva predisposizione di un piano serio credibile ed efficace, che deve essere semplicemente comunicato all'autorità giudiziaria;
    così come inaccettabile è anche la previsione, contenuta al comma 4, laddove si dice che il piano di adeguamento è trasmesso ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, chiamati soltanto a garantire un costante controllo e monitoraggio delle aree di produzione oggetto del sequestro, senza prevedere che tale monitoraggio e controllo debba ricomprendere anche le valutazioni in ordine all'idoneità e alla congruità del piano stesso rispetto a quanto chiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, assistiamo a una vera e propria autorizzazione in bianco alla prosecuzione per un anno dell'attività produttiva dell'impianto;
  esprime

PARERE CONTRARIO

Pellegrino, Zaratti, Duranti, Ricciatti, Ferrari.

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ALLEGATO 4

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria» (C. 1990 Brescia);
   preso atto del contenuto dell'articolo 2 che interviene sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno onerose;
   considerato che:
    l'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, ha già abolito, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani;
    il disegno di legge C. 3194, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni, già approvato dal Senato, attualmente all'esame della VIII Commissione, reca la delega al Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle direttive europee (per le quali il termine di recepimento è fissato al 18 aprile 2016), il quale sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla citata delega figura la revisione della disciplina degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicizzazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara (articolo 1, comma 1, lettera n));
    rilevata l'opportunità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, il rispetto di criteri ambientali al fine di innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale (ad esempio dando priorità ai giornali che usano carta riciclata);
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 2, considerata la prossima revisione del codice degli appalti sulla base della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni pubbliche di cui in premessa.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: provvedere al riordino inserire le seguenti: in un unico testo.
1. 1. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: insieme delle attività inserire le seguenti: di soccorso.
1. 2. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: gli insediamenti e l'ambiente, con le seguenti: gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente.
1. 3. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolate in attività di inserire la seguente: preparazione.
*1. 4. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolate in attività di inserire la seguente: preparazione.
*1. 5. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: di pianificazione aggiungere le seguenti: di pianificazione della risposta a detti eventi.
1. 6. Segoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole della funzionalità dei servizi essenziali aggiungere le seguenti: della continuità economica e produttiva.
1. 7. Braga.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: nelle aree colpite; con le seguenti: e di lavoro nelle aree colpite ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico.
1. 8. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, dalle Città Metropolitane e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione Pag. 126comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni e associazioni di comuni.
   Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce Rossa Italiana, dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. Il decreto delegato aggiorna e individua ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile quali, ad esempio, il sistema delle Agenzie di Protezione civile.
1. 9. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizione di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;.
1. 10. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile.
1. 11. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: attribuzione delle funzioni fino a unitarietà dell'ordinamento con le seguenti: attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle Regioni, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Città Metropolitane, agli Enti di Area vasta di cui alla legge 56/2014 ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;.
1. 12. Carrescia.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, aggiungere le seguente: distinguendo fra ruolo politico e gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi per promuovere l'esercizio coordinato delle attività di protezione civile ai diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento.
1. 13. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: secondo il principio di sussidiarietà con le seguenti: secondo i principi di policentrismo e sussidiarietà.
1. 14. Segoni.

Pag. 127

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: svolge la funzione di indirizzo e coordinamento aggiungere le seguenti: e non di gestione diretta.
1. 15. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e per armonizzare inserire le seguenti: e migliorare, anche attraverso la possibilità di ridefinizione delle competenze dei propri apparati,
1. 16. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: con le seguenti: da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.
*1. 17. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: con le seguenti: da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.
*1. 18. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:, anche ai fini del loro raccordo fino alla fine della lettera con le seguenti: e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale soggetto titolare del soccorso tecnico urgente all'interno del sistema nazionale di protezione civile, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;.
1. 19. Carrescia.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche ai fini del loro raccordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti e strutture operative con le seguenti: anche ai fini del loro raccordo con le diverse componenti e strutture operative del Sistema Nazionale della Protezione Civile per la migliore organizzazione e integrazione dei servizi e.
1. 20. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Vigili del Fuoco inserire le seguenti: , le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, inserite nel sistema dei Centri Funzionali Monitoraggio Rischi.
1. 21. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati.
1. 22. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine, prevedere l'istituzione di «unità di crisi» a livello territoriale regionale per la gestione coordinata delle emergenze, con responsabilità giuridica incardinata presso il Presidente della Regione;.
1. 23. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) definizione univoca dei ruoli e delle responsabilità delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare Pag. 128riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra di esse; definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità intercorrenti tra gli operatori del Servizio nazionale della protezione civile; individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, fermi restando l'attuale impianto policentrico del sistema nazionale e l'applicazione dei princìpi di sussidiarietà verticale e orizzontale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera a).
1. 24. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) riorganizzazione delle componenti e delle strutture operative statali del Servizio nazionale di Protezione Civile per assicurare maggiore rapidità, efficacia, efficienza, economicità e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attribuzioni, competenze e funzioni, in occasione sia nelle fasi di pianificazione e preparazione sia in quella degli interventi operativi al verificarsi di calamità.
1. 25. Carrescia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  «c) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli o associati, anche nell'ambito degli ordini e collegi professionali, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione d'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità anche attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile».
1. 26. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: collegi professionali aggiungere le seguenti: e le associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. 27. Braga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza, con le seguenti: con esclusivo riferimento alla diffusione della conoscenza.
1. 28. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), dogo le parole: della cultura di, inserire le seguenti: prevenzione, anche attraverso adeguate campagne di comunicazione istituzionale, e di.
1. 29. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione, inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.
*1. 30. Coccia, Braga.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione, inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.
*1. 31. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione, Pag. 129 inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.
*1. 32. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma, lettera c), dopo le parole: organizzazioni di volontariato inserire le seguenti: e delle associazioni e/o organizzazioni tecniche di professionisti afferenti agli ordini professionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera c), dopo le parole: l'addestramento dei volontari inserire le seguenti: e tecnici professionisti;
   b) alla lettera e) dopo le parole: regionali e del volontariato inserire le seguenti: e delle associazioni e/o organizzazioni tecniche di professionisti afferenti agli ordini professionali.
1. 33. Carrescia.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore aggiungere le seguenti: e associazioni, con particolare riferimento a quelle che riuniscono persone in grado di condurre motocicli o cavalli.
1. 34. Pastorelli, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in tutte le attività di protezione civile, aggiungere le seguenti: è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;.
1. 35. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare prevedere forme di partecipazione attiva del volontariato di protezione civile negli interventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, sotto la supervisione degli organi di controllo, ai fini della mitigazione del rischio idraulico;
1. 36. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni, anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;
1. 37. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione di programmi nazionali di ricerca per la difesa dai disastri naturali.
1. 38. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi consultivi e propositivi del servizio nazionale di protezione civile con particolare riferimenti alla Commissione Grandi Rischi;
1. 39. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Pag. 130

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:
    1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche;
    2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;
    3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
1. 40. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e previsione del potere di ordinanza aggiungere le seguenti: esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. 41. Braga.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: principi generali dell'ordinamento inserire le seguenti: della normativa comunitaria e dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e congruità;
1. 42. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza con le seguenti: in relazione alla tipologia degli eventi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità.
1. 43. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e agli ambiti di competenza con le seguenti:, agli ambiti di competenza e alla effettiva operatività.
1. 44. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ambiti di competenza, anche per interventi all'estero aggiungere le seguenti: prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei princìpi del diritto amministrativo e.
1. 45. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole:, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato con le seguenti: e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da Enti Locali a supporto delle Amministrazioni locali colpite.
1. 46. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I reati commessi Pag. 131in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione.
1. 47. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs 163 del 2006 fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del d.lgs 163 del 2006 in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato.
1. 48. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: calamitoso inserire le seguenti: e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato.
1. 49. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: successivo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al numero 1), sostituire le parole: alle procedure di acquisizione di servizi con le seguenti: all'acquisizione di servizi.
   al numero 1) dopo le parole: ai quali possono accedere aggiungere le seguenti:, in via preventiva,.
1. 50. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo le parole: delle macerie inserire le seguenti: dei resti vegetali.
1. 51. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) indicazioni sulle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e i materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento.
1. 52. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: disciplina organica inserire le seguenti: sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini e imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia.
1. 53. Grimoldi.

Pag. 132

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: nell'ambito di tali Fondi, distinzione delle risorse da destinare alle attività ordinarie di previsione e prevenzione delle calamità naturali.
1. 54. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge.
1. 55. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole:, anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.
1. 56. Braga.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo dovrà essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti.
1. 57. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; a decorrere dal secondo esercizio, il funzionario delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziario in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge.
1. 58. Zaratti, Pellegrino.

Pag. 133

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: strutturali e non strutturali di prevenzione e.
1. 59. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, inserire le seguenti: anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato,.
*1. 60. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, inserire le seguenti: anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato,.
*1. 61. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, inserire le seguenti: anche attraverso la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 62. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: in concorso con i risarcimenti assicurativi con le seguenti:, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria.
1. 63. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: stabilire inoltre, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, l'esclusione dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, delle spese per interventi di somma urgenza e delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da privati ed imprese; delle spese relative agli interventi di mitigazione del rischio e di quelle relative alle attività di protezione civile.
1. 64. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti: definizione dell'ambito assicurativo e delle modalità e dei limiti di risarcimento conseguente ad eventi calamitosi ed in particolare dei criteri di formazione dei premi e dei criteri generali di valutazione del danno.
1. 65. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile inserire le seguenti: organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione.
*1. 66. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile inserire le seguenti: organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione.
*1. 67. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: specifiche professionalità, con le seguenti: specifici profili di professionalità di protezione civile.
1. 68. Zaratti, Pellegrino.

Pag. 134

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale.
1. 69. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle modalità di comunicazione che garantiscano e certifichino un idoneo passaggio delle informazioni tra operatori diversi.
1. 70. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: apposito contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti al Servizio di Protezione Civile, da adottare previo confronto con le rappresentanze sindacali e con le regioni.
1. 71. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile.
*1. 72. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile.
*1. 73. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) istituzione di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 che garantisca lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi.
1. 74. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) previsione di strumenti per favorire il ricorso a professionalità specifiche presso le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
1. 75. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) ruolo e responsabilità dei sindaci e del personale degli enti territoriali, anche con riferimento al recepimento delle allerte diramate da altre componenti della Protezione Civile e alla pronta attuazione di pani di emergenza prestabiliti.
1. 76. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) definizione di un piano nazionale concertato a tutti i livelli istituzionali per l'ottimizzazione dell'impiego delle frequenze radio utilizzate per funzioni di Pag. 135previsione, prevenzione e comunicazione, sia in tempo di ordinaria amministrazione che in situazione di emergenza;.
1. 77. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) istituzione di un programma nazionale di revisione e valutazione periodica a campione dei piani comunali di emergenza in cui, anche con il coinvolgimento degli ordini professionali e dei centri di competenza, sia incentivata la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento dei piani esistenti e siano previste sanzioni o disincentivi per i comuni inadempienti.
1. 78. Segoni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso.
*1. 79. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso.
*1. 80. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, aggiungere le seguenti: definizione degli standard di servizio di protezione civile, a partire dal livello locale, a supporto dei cittadini e dei territori e relativo sistema di attribuzione delle responsabilità a partire dal livello comunale e quello di area vasta metropolitano, inteso come il livello in grado di ottimizzare, in una logica tesa ad integrare le diverse risorse disponibili (Stato, Regione, Enti Locali), in termini costi/benefici l'approntamento di strutture specializzate di protezione civile e il necessario supporto ai sindaci comunali e metropolitani nella attività sia preventive che di risposta attiva agli eventi,.
1. 81. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: programmati a: riorganizzative con le seguenti: programmabili, quali attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni e eventi analoghi.
1. 82. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, la lettera a), sostituire la parola: programmati con la seguente: programmabili.
1. 83. Segoni.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.
*1. 84. Matarrese.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.
*1. 85. Braga.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.
*1. 86. Tino Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ; chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con Pag. 136le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla popolazione ove necessaria qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile come nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;.
1. 87. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) integrazione delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;.
*1. 88. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) integrazione delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;.
*1. 89. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;.
*1. 90. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;.
*1. 91. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i social network;.
1. 92. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, lettera c) dopo le parole: per gestire le diverse attività di protezione civile inserire le seguenti: anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile.
1. 93. Braga.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) individuazione di standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso;.
1. 94. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) istituzione dei livelli minimi di servizio di protezione civile, con appositi D.P.C.M. d'intesa con la Conferenza Unificata;.
1. 95. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: parametrare fino alla fine della Pag. 137lettera con le seguenti: individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
1. 96. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività;.
1. 97. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;.
1. 98. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) introduzione di disposizioni volte ad assicurare la continuità amministrativa in occasione degli eventi calamitosi;.
1. 99. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.
  Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) Introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza.
*1. 100. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis) introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;.
*1. 101. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: garantendo inserire le seguenti: la continuità amministrativa e.
1. 102. Braga.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE e Parlamento Europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle Regioni e dei i Comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione Civile.
1. 103. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti: in particolare per quanto attiene alle funzioni preparatorie indirizzate ad affrontare le emergenze.
1. 104. Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) riconoscimento del ruolo delle regioni nella redazione della parte del Piano di gestione alluvioni di propria competenza, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.
1. 105. Grimoldi.

Pag. 138

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) le somme destinate dagli enti locali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;.

  Conseguentemente, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dalla lettera g-bis).
1. 106. Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1.
1. 107. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovracomunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale.
1. 108. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   i) esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile.
1. 109. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma I definisce in particolare:
   a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tuffi i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;
   b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

   c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tuffi i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:
    1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;
    2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;
    3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);
   d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con Pag. 139particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;
   e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità.
1. 110. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni con le seguenti: dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e dei pareri.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Decorsi inutilmente i termini inserire le seguenti: per l'acquisizione dei pareri.
1. 115. Grimoldi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dei pareri inserire la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
1. 112. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dei pareri inserire la seguente: vincolanti.
1. 111. Segoni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri inserire le seguenti: , ovvero le intese.
*1. 113. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 5, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri inserire le seguenti: , ovvero delle intese,
*1. 114. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  I decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
1. 116. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene Pag. 140e alla salubrità dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico.
1. 117. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 118. Zaratti, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 75-bis decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259).

  All'articolo 75-bis del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, le parole da: «Al Ministero dell'Interno» fino a: «sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico»;
   2) al comma 1, la parola: «il Ministero» è sostituita dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri»;
   3) al comma 2, le parole da: «il Ministro dell'interno» fino a: «composta» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di una Commissione consultiva costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile composta da un rappresentante del Dipartimento stesso con funzioni di coordinamento e».
1. 01. Carrescia.