CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   ricordato che le due direttive sono recate nell'Allegato B della Legge di delegazione europea (legge 7 ottobre 2014, n. 154), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;
   ricordato altresì che la citata legge, con riferimento alle due direttive non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, salvo l'articolo 7, comma 3 che prescrive che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che perciò occorre fare riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai princìpi e criteri direttivi ricavabili dalle due direttive e dai principi generali contenuti all'articolo 1;
   richiamati i contenuti della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   osservato che le direttive non recano indicazioni in ordine al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma consentono di mantenere o prevedere trattamenti più favorevoli o ulteriori ipotesi di protezione;
   preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il delicato tema della disciplina del diritto di asilo, della condizione giuridica dello straniero, delle domande di protezione internazionale e degli organi e soggetti, amministrativi e giudiziari, competenti ad accogliere, ad esaminare e a decidere le domande di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo;
   visti in particolare i contenuti di diversi articoli dello schema di decreto legislativo dell'articolo che in numerosi casi omettono di attuare o violano le disposizioni delle due direttive;
   ritenuto indispensabile che le norme del decreto legislativo ai fini della loro legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione diano completa attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni delle due direttive;Pag. 28
ricordato infatti che la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996 ha affermato che il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»;
   ritenuto opportuno che nel recepimento delle due direttive si tenga altresì conto delle più recenti sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di accoglienza e procedure nei confronti dei richiedenti asilo e delle modificazioni alla disciplina generale dei trattenimenti introdotta dalla legge europea 2013-bis;
   richiamato infine l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012, che stabilisce che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
   richiamati gli articoli 10 e 117 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti devono riguardare anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;
   2) anche in considerazione dell'esigenza di trasferire in altri Stati richiedenti asilo il Governo si avvalga della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE e perciò sia modificato l'articolo 4 del decreto legislativo in modo da prevedere che il Questore ha facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;
   3) al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che in ogni caso la mancata indicazione da parte del richiedente di un domicilio in Italia al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale non preclude l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;
   4) al fine di rispettare le riserve di legge in materia di stranieri (prevista dall'articolo 10, comma 2 della Costituzione) e di misure limitative della libertà di circolazione (prevista dall'articolo 16 della Costituzione), il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo, con cui l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2013/33/UE, sia modificato in modo che la disposizione nazionale sia conforme a questa norma e perciò in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente con atto scritto e motivato tradotto Pag. 29in lingua comprensibile al richiedente nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
   5) al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare dubbi interpretativi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo, sia modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile più efficacemente nessuna tra le misure alternative meno coercitive indicate nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   6) al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto legislativo sia modificato nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per limitare tale riferimento ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14 nei quali il rischio di fuga è concreto, cioè sia modificato in modo che il riferimento sia fatto soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, sempreché nel caso concreto vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e ai provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (quest'ultimo comma si riferisce all'indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   7) al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2013/33/UE consente il trattenimento del richiedente, l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resta trattenuto nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona nel caso concreto prima del trattenimento abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
   8) al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE, e di dare effettiva attuazione al diritto alla difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e alla riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione e di evitare dubbi rispetto all'applicabilità della disciplina generale del trattenimento prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il provvedimento del Questore con cui si dispone il trattenimento del richiedente e la sua richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e contestualmente all'invio al tribunale siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso Questore, e in modo da prevedere che il tribunale decide sulla convalida o sulla richiesta di proroga sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
   9) al fine di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, durata che è oggi stata ridotta a 30 giorni, prorogabili due volte, per non più di tre mesi dall'articolo 14, Pag. 30comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il che renderebbe costituzionalmente illegittima la durata del trattenimento del richiedente asilo, per l'evidente irragionevole disparità di trattamento con la durata del trattenimento disposto per una durata molto più elevata proprio nei confronti dei soli stranieri trattenuti dopo avere esercitato il diritto di asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione o dopo avere impugnato la decisione della Commissione territoriale, così esercitando il diritto alla difesa garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, il che scoraggerebbe anche l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE:
    l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-bis, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, – che rendere oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento che dopo l'iniziale termine di 7+2 giorni di volta in volta prorogabile dapprima di ulteriori 2 mesi e poi di ulteriori 3 mesi e poi ancora di ulteriori 20 giorni, secondo la decisione sostanzialmente insindacabile di volta in volta presa dalla Commissione anche durante le procedure accelerate – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-bis, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni (7+2 giorni prorogabili al doppio);
    l'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo sia modificato in modo da espungere il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto, prevedendo la facoltà per il giudice di disporre su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, anche in sede di decisione sull'istanza di sospensione della decisione impugnata, nei soli casi in cui il trattenimento era stato disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso decreto legislativo, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
    l'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, può essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ognuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento disposto ai sensi dei commi 4 e 6 non superiore a 90 giorni;

   10) al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, anche in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, avvalendosi anche della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesta la volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla direzione dell'istituto che ne dà immediata comunicazione alla competente Questura per la successiva verbalizzazione e svolge nello stesso istituto l'audizione con la Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto stesso, nel quale fruisce di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e nel quale Pag. 31dopo la presentazione della domanda deve essere collocato in una detenzione separata dagli altri detenuti;
   11) al fine di dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, sia modificato l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo in modo da prevedere che alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;
   12) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorre dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato manifestano la loro volontà di presentare domanda di protezione internazionale e a causa di un numero contestuale di domande molto elevato non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo;
   13) al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della direttiva 2013/33/UE che prevede che in via ordinaria i richiedenti asilo debbono essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscono una qualità di vita adeguata e che il comma c) del medesimo articolo consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che i centri governativi sono destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;
   14) al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata di cui all'articolo 7, comma 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo, e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 non sono più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto;
   15) al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della Direttiva 2013/33/UE assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei famigliari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, l'articolo 13 commi 1 e 2 siano modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo da parte dei Comuni, singoli o associati sono funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Pag. 32Costituzione agli enti locali, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che in quanto tali la realizzazione e la gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale stabiliti nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, sono integralmente finanziate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
   16) al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE all'articolo 11 sia aggiunto un ulteriore comma in cui si preveda che in ogni caso i richiedenti sono messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
   17) al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza prevista nell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 12 del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, che non è prevista nella direttiva, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto legislativo;
   18) al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, e di dare attuazione effettiva all'articolo 18, paragrafo 7 della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza deve comunque attuare un'assistenza integrata che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi che comportino almeno un alloggio adeguato e un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, mediazione linguistico-culturale, orientamento ai servizi del territorio, erogazione di corsi di lingua italiana e sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e tutela legale e che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione adeguata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   19) al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 14, comma 6 sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
   20) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato possono essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite devono essere effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, Pag. 33nella misura del possibile, un esito affidabile, previa informazione del minore non accompagnato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, circa la possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale non impedisce la decisione sulla domanda e non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa;
   21) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati con appositi corsi di formazione e di aggiornamento dal servizio centrale dello SPRAR su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   22) al fine di dare corretta attuazione all'articolo 22, paragrafo 1 della Direttiva 2013/33/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, che la medesima disposizione prevede la possibilità di anche solo ridurre le misure di accoglienza, e all'articolo 22 al comma 5 della stessa direttiva che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, l'articolo 22, comma 1 lettera a) e lettera e) e comma 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere la possibilità che il Prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza, fattispecie non correttamente recepita nel decreto, che tutti i provvedimenti siano assunti dalla Prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che in caso di rintraccio del richiedente o di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio nel quale l'interessato può esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;
   23) al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo sia riformulato affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi, e perciò sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
   24) in conseguenza della condizione posta al punto 13 con la quale si chiede che l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato per chiarire che i centri governativi devono essere destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, anche l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto, né trattenuto spetta in ogni caso soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture Pag. 34straordinarie cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;
   25) al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, 4, paragrafo 3, 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettere a) e d) della direttiva 2013/32/UE che prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio e deve altresì avere la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, che appare particolarmente carente per ciò che attiene la conformità alla citata norma di diritto, sia riformulato in modo che sia in ogni caso previsto che:
    la Commissione nazionale per il diritto di asilo è composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;
    tutti i componenti delle Commissioni territoriali sono nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, presieduta dalla Commissione nazionale, durante la quale si verificano il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;
    i membri effettivi che appartengano ad una pubblica amministrazione sono collocati fuori ruolo e a tempo pieno durante lo sviluppo delle loro funzioni;

   26) al fine di recepire la consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 la natura di diritto soggettivo facente pienamente parte del diritto d'asilo di cui all'articolo 10 terzo comma della Costituzione, l'articolo 24, comma 1, lettera g), del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che qualora la Commissione territoriale valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e che la Commissione stessa, d'ufficio o su richiesta della Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   27) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera g) del decreto legislativo sia inserita una ulteriore disposizione che preveda che alla fine dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 è aggiunto un nuovo comma che preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali hanno accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 5-bis, allorché si tratti di informazioni che sono state prese in considerazione al fine di prendere la decisione;
   28) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo Pag. 351 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo sia modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione;
   29) al fine di dare effettiva e completa attuazione agli articoli 4, paragrafo 3, e 15, paragrafo 3, lettere a) e d) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo sia introdotta una nuova lettera in modo che alla fine dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come le indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato, non indossi uniformi;
   30) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera m), n. 1) del decreto legislativo sia previsto che il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio è assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni;
   31) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera n), n. 1) del decreto legislativo sia riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare in calce al verbale chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;
   32) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 5 e 7 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera n), n. 2) del decreto legislativo sia riformulato il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato devono ricevere la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente può fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   33) al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, sia introdotta nell'articolo 24 del decreto legislativo una nuova lettera che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in modo da prevedere anche che la formazione delle Commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali devono essere ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010 e si deve tenere conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
   34) al fine di evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera s), n. 1, sia previsto che alla fine del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, che la Pag. 36proroga del termine di verbalizzazione delle domande da parte delle Questure sia differita di ulteriori dieci giorni soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate presso la medesima Questura da parte di un numero elevato di richiedenti rendano praticamente molto difficile il rispetto dei termini previsti nello stesso nuovo comma 2-bis;
   35) al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera t), sia previsto che alla fine del comma 3, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, sia riformulata l'ipotesi indicata nella lettera b) in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate alla medesima Commissione territoriale rendano praticamente molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della Commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
   36) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera cc) dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo si deve altresì prevedere anche che nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguarda anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che durante il giudizio il giudice svolge un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
   37) al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2013/32/UE che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non sia ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che:
    il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, è esentato dal pagamento del contributo unificato;
    la competenza per i ricorsi spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica;
    il giudice nel giudizio sul ricorso deve comunque ascoltare l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete;
    il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applica anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 13 valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, come è finora previsto nelle linee guida per la gestione degli attuali centri del sistema SPRAR, al fine di evitare di produrre gravi fenomeni di disagio sociale che ricadono soprattutto sui territori, la possibilità di prevedere che lo straniero o l'apolide dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari permanga accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale per un periodo ulteriore di almeno sei mesi, prorogabili in presenza di situazioni Pag. 37di vulnerabilità o per la conclusione del programma di sostegno all'inclusione sociale;
   2) all'articolo 15 al fine di evitare il ripetersi della sottovalutazione del fabbisogno di accoglienza dei richiedenti asilo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in ogni regione siano individuati posti di accoglienza disponibili in via immediata e ulteriori posti aggiuntivi e che il numero complessivo annuo dei posti ordinari e aggiuntivi complessivamente disponibili non sia inferiore alla media annua di richiedenti asilo accolti negli ultimi tre anni, compresi i ricorrenti e i minori stranieri non accompagnati;
   3) all'articolo 24, lettera c), n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;
   4) all'articolo 24, lettera d), il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;
   5) all'articolo 24, comma 1, lettera v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;
   6) all'articolo 24, lettera v) che interviene all'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le ipotesi indicate nel comma 2 siano riferite a chiunque si trovi in una delle tre situazioni ivi indicate o soltanto ai richiedenti che si trovino già trattenuti e l'opportunità di prevedere che contro il provvedimento di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 adottato dall'Unità Dublino del Ministero dell'interno sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero si trova al momento della comunicazione, da presentarsi entra trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e che l'efficacia del provvedimento impugnato sia sospesa nelle more del termine per l'impugnazione e, in caso di ricorso con allegata richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensione e che il tribunale si pronunci sul ricorso entro il termine di sessanta giorni, sentiti lo straniero e il suo difensore.

«Costantino, Quaranta».

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: due con la seguente: cinque.
1. 1. Gasparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: due, ovunque ricorra, con la seguente: tre.
1. 2. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: quattro unità di personale, dipendenti della Corte dei conti.
1. 3. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, di cui almeno una unità di livello dirigenziale.
1. 4. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti.
1. 5. Gelmini.

  Al comma 1, dopo le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti aggiungere le seguenti: di cui almeno una unità di livello dirigenziale.
1. 6. Gelmini.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, e di due unità fino a: controllo contabile.
1. 7. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: quattro unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni.
1. 8. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni, di cui almeno una unità di livello dirigenziale.
1. 9. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni.
1. 10. Gelmini.

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  Al comma 1, dopo le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: di cui almeno una unità di livello dirigenziale.
1. 11. Gelmini.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle amministrazioni di appartenenza con le seguenti:, in pari misura, dei bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
1. 12. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Collocamento in posizione di fuori ruolo).

  1. Ai componenti della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 si applicano le disposizioni di cui al comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. 2. Gasparini.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Il tempo trascorso fino alla fine del comma.
2. 3. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:
  22-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti e dei movimenti politici, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche. A tal proposito la Commissione effettua il controllo e invita gli interessati a sanare, entro e non oltre trenta giorni dalla contestazione, le eventuali irregolarità riscontrate.
2. 01. Ottobre.
(Inammissibile)