CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

ORDINI DEL GIORNO

  La XII Commissione,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 263, C. 843 e C. 858, in discussione in sede legislativa presso la XII Commissione (Affari sociali), prevede l'estensione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 dell'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, attualmente riconosciuto ai nati negli anni compresi tra il 1959 e il 1965;
    si ritiene che l'arco temporale individuato ai fini del riconoscimento dell'indennizzo sia tale da ricomprendere l'intero spettro dei soggetti affetti da sindrome da talidomide, anche in considerazione del fatto che, per quanto attiene al territorio nazionale, la talidomide è stata autorizzata all'immissione in commercio nel solo periodo tra il 1959 e il 1962;
    si ravvisa, tuttavia, l'opportunità di prevedere che il Ministero della salute svolga un monitoraggio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ulteriori casi di soggetti affetti da sindrome da talidomide,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio volto a verificare la sussistenza di elementi che giustifichino l'adozione di eventuali ulteriori iniziative normative in favore di soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati in anni precedenti al 1958 ovvero successivi al 1966.
0/263/XII/1Binetti.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI

  Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Campagne informative).

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.
7. 1. (Nuova formulazione) Binetti.
(Approvato)