CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2015

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 20.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
20. 500. Il Relatore.

ART. 21.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
  «Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i Comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia».
21. 0120. Il Relatore.

Pag. 170

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE E RIFORMULAZIONI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo comma con il seguente:
  «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni.»;
   b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere.».
2. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»;
   b) al comma 5, lettera a), le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto».
3. 9. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno Pag. 171il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
    2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico  ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;
   f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».
4. 2. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di accertamento dell'inefficacia. Nel caso di cui al presente comma ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36».
6. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
  «Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.»;
   a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la Pag. 172finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.»;
   a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».
7. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 13.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:
   cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies»;
   cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo: «Titolo IV-bis. Delle misure di coercizione indiretta. Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
   b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche»;
   c) alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole «dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   
   a) le parole «o alle quali le stesse possono accedere» sono soppresse;
   b) le parole «, nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse;
   c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento».
13. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».
13. 1. (nuova formulazione) Bazoli.

Pag. 173

  Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
   m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole «di assegnazione» sono inserite le seguenti: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
   m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole «, primo comma,» sono soppresse;
   m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo».
13. 30. (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

  Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da: Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

  Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: «Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588».
13. 27. (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo la lettera ff) inserire le seguenti:
   gg) all'articolo 521-bis:
    1) al primo comma dopo le parole «la sede» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, a quello più vicino»;
    2) al quarto comma: 
   a) dopo le parole «accertano la circolazione dei beni pignorati» aggiungere «o comunque li rinvengono»;
   b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
    3) dopo il comma 6, aggiungere il comma:
  6-bis. «In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
13. 21.
(nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
   ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole «proposta per vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «fondati su prova scritta verificata dal giudice»
* 13. 35. Abrignani, Santelli.

Pag. 174

  Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
   ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole «proposta per vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «fondati su prova scritta verificata dal giudice»
* 13. 18. Sanga.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.»
14. 6. (nuova formulazione) Causi.

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:
    01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;
   b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1), capoverso 1-bis, le parole: «nel rispetto della» sono sostituite dalle seguenti: con le modalità previste dalla;
    2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dal comma 9-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 16-decies»;
    3) il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) al comma 9-bis, dopo la parola: «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente»; dopo le parole: «presenti nei fascicoli informatici» sono aggiunte le parole: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche»; dopo le parole: «firma digitale del cancelliere» sono aggiunte le seguenti: «di attestazione di conformità all'originale»;
    4) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
  2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;
  2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:
  «9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.».
  2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche Pag. 175di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.».
   c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;
   b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
   c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;
   d) il terzo periodo è soppresso;
    2) al capoverso Art. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;
   b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e, sono considerati pubblici ufficiali dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, ad ogni effetto.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 58, dopo le parole «comunicazioni telematiche,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso il Ministero della giustizia,»;
   b) all'articolo 71, dopo le parole «di concerto con» sono aggiunte le seguenti: «»il Ministro della giustizia e con».
19. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:
   1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico d ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
19. 2. (nuova formulazione) Bazoli.

Pag. 176

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-bis comma 2 le parole «attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
19. 7. (nuova formulazione) Bazoli.

Pag. 177

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Art. 2

  Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo comma con il seguente:
  «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni.»;
   b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere.».
2. 1.  (nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 3

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il proprio dissenso» con le seguenti: «il proprio voto.
* 3. 9. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il proprio dissenso» con le seguenti: «il proprio voto.
* 3. 25.  (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

Pag. 178

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «il proprio dissenso» con le seguenti: «il proprio voto».
3. 8.  (Nuova formulazione) Bazoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 181, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n.267, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole: «nove mesi». .
3. 26. Mazziotti Di Celso.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n 267, apportare le seguenti modificazioni:   
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
    2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
    4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico  ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;
   f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».
4. 2.  (Nuova formulazione) Il Relatore.

Pag. 179

Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n 267, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
    2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;
   f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».
4. 05. (Nuova formulazione) Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n 267, apportare le seguenti modificazioni:   
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la Pag. 180proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
   2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
  «Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;
   f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale».

* 4. 01. (Nuova formulazione) Bazoli.

Art. 5.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»,.
* 5. 1. Bazoli.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»,.
* 5. 5. (Nuova formulazione) Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Art. 6

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36»
6. 1 (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 7

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
  «Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale Pag. 181deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.»;
   a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.»;
   a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.».
7. 100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Art. 9

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a)    al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;
   b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, aggiungere le seguenti:, avvalendosi ove occorra di un ausiliario;
   c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.
9. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;
   b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, aggiungere le seguenti:, avvalendosi ove occorra di un ausiliario;
   c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.
9. 1.  (Nuova formulazione) Bazoli.

Art. 13

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:
   cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- terdecies;
   cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo: «Titolo IV-bis. Delle misure di coercizione indiretta. Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;Pag. 182
   b)  dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche»;
   c)  alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole «dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   
   a) le parole «o alle quali le stesse possono accedere» sono soppresse;
   b) le parole «, nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse;
   c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento».
*13. 100.  (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:
   cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- terdecies;
   cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo: «Titolo IV-bis. Delle misure di coercizione indiretta. Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
    Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
   b)  dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche»;
    c)  alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole «dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   
   a) le parole «o alle quali le stesse possono accedere» sono soppresse;
   b) le parole «, nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse;Pag. 183
   c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento».
*13. 21.  (nuova formulazione) Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore» è premessa la seguente: Anche
*13. 22.  (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore» è premessa la seguente: Anche
*13. 4.  (nuova formulazione) Berretta.

  Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».
*13. 1.  (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
   m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole «di assegnazione» sono inserite le seguenti: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
   m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole «, primo comma,» sono soppresse;
   m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo
13. 30.  (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

  Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

  Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: «Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588».
13. 27.  (nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
  dopo la lettera ff) inserire le seguenti:
   gg)
all'articolo 521-bis:
    1) al primo comma dopo le parole «la sede» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, a quello più vicino»;Pag. 184
    2) al quarto comma: 
   a) dopo le parole «accertano la circolazione dei beni pignorati» aggiungere «o comunque li rinvengono»;
   b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
    3) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-bis: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
13. 21.  (nuova formulazione) Bazoli.

ART. 14

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.
   Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.»;
  2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
    2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-quater, primo comma.
  3) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 159-bis, inserire il seguente:

Art. 159-ter.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

  Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a Pag. 185ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
  4) alla lettera c), capoverso 161-quater, primo periodo, sostituire le parole «del creditore procedente» con le seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».
*14. 100. Il relatore.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.
   Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.»;
  2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
   2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-quater, primo comma.
  3) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 159-bis, inserire il seguente:

Art. 159-ter.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

  Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, Pag. 186convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
  4) alla lettera c), capoverso 161-quater, primo periodo, sostituire le parole «del creditore procedente» con le seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».
14. 8. (nuova formulazione) Amoddio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.».
14. 6.  (nuova formulazione) Causi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.»
13. 7.  (nuova formulazione) Bonafede.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

  1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
18. 0100. Il Relatore.