CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2015
477.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «pubblica per garantire la partecipazione» aggiungere le seguenti: «anche telematica».
2. 20. (Nuova formulazione) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  All'emendamento 2.1001, sostituire le parole: «lettera g)» con la seguente: «lettera n)».
0. 2. 1001. 3. Gasparini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: «; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;».
2. 1001. Il relatore.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di assumere» con le seguenti: «di sollecitare all'Amministrazione precedente».
2. 1000. Il relatore.

ART. 16.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 1000. Il relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
   b-quater) identificare espressamente le disposizioni derivanti da obblighi comunitari.
16.8. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e di quelli occorrenti per la ratifica ed esecuzione di trattati internazionali;.
16. 9. (Nuova formulazione) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.
*16. 65. Tabacci, Taricco, Mucci.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della Commissione parlamentare per la semplificazione.
*16. 12. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO DEL RELATORE 2.1001 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.1001 del Relatore

  Sostituire le parole: «lettera g), aggiungere le seguenti parole: «;» con le seguenti: «lettera n), dopo le parole «in modo da pervenire in ogni caso», aggiungere le seguenti: «ferma restando la».
*0. 2. 1001. 1. Mazziotti Di Celso.

   Sostituire le parole: «lettera g), aggiungere le seguenti parole: «;» con le seguenti: «lettera n), dopo le parole «in modo da pervenire in ogni caso», aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la».
*0. 2. 1001. 2. Vignali.

  Sostituire le parole: lettera g) con le seguenti: lettera n).
0. 2. 1001. 3. Gasparini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole:; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;.
2. 1001. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal senato.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «tra le amministrazioni» inserire la seguente: «statali»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1» con le seguenti: «dei commi 1 e 2».
3. 1000. Il Relatore.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;
   e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;
   f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera c).
3. 0100. Il Relatore.

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ART. 6.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera d);
   b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
   «2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
     a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001;
     b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento;
     c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative;
     d) armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
     e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.

  2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».
   c) al comma 3, dopo le parole: comma 1 sono inserite le seguenti: e al comma 2-bis.
6. 1000. Il Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: riordino o soppressione fino a: riduzione degli organi con le seguenti: riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture Pag. 37o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dare completa attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014.».
7. 1004. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: attribuite con le seguenti: da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:
   1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;
   2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;
   3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al cinquanta per cento, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;.
7. 1007. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   «a-bis) con riferimento alle forze operanti in mare, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con attribuzione dei rapporti funzionali del Corpo delle capitanerie di porto con i ministeri competenti al Capo di Stato maggiore della Marina militare, che assume le funzioni di Comandante generale del Corpo medesimo;».
7. 1008. Il Relatore.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: all'esclusivo fine fino a: precisare con le seguenti: applicare i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire.
7. 1006. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), n. 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e viceversa; criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 1005. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), dopo il n. 6) inserire il seguente:
  7) i poteri della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 1003. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole da: «anche mediante eventuale accorpamento» fino a: «Direzione generale per la motorizzazione del» con le seguenti: «anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al»;
   b) sostituire le parole da: «da perseguire anche attraverso» fino a: «dalle diverse strutture;» con le seguenti: «da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
7. 1002. Il Relatore.