CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04981 Ciprini: Condizioni dei lavoratori impiegati in attività di call center dalle società Key For Up Srl e Overing Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'Onorevole Ciprini ed altri, inerente alla situazione occupazionale delle società key for up srl e overing srl di Terni, appartenenti alla medesima proprietà e operanti nel settore dei call center per conto di Telecom e di Eni luce e gas. È opportuno ricordare che la vertenza tra le due società e il personale, sia dipendente che parasubordinato (co.co.pro.), ha avuto inizio a causa del mancato pagamento delle retribuzioni relative alla seconda metà del mese di gennaio e all'intero mese di febbraio, nonché a seguito dell'annuncio, da parte delle società, dell'intenzione di recedere da alcuni contratti di lavoro. Ne è scaturita una protesta che ha coinvolto circa 150 lavoratori impiegati presso i due call center, su un organico complessivo pari a 164 unità lavorative.
  In siffatto contesto, in considerazione della rilevanza locale della vicenda, il Prefetto di Terni, su richiesta delle rappresentanze sindacali di categoria, ha convocato – lo scorso mese di marzo – le parti sociali per un esame congiunto della vicenda. All'incontro hanno preso parte anche il sindaco di Terni e i funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria del Ministero che rappresento.
  La riunione della Prefettura è successivamente proseguita – nei giorni 26 marzo e 9 aprile 2015 – presso la sede della direzione territoriale del lavoro dell'Umbria dove le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al pagamento dei compensi arretrati e le due società hanno manifestato l'intenzione di non volere più recedere dai contratti di lavoro.
  Nell'ambito del predetto accordo, in particolare, le società si sono impegnate a corrispondere – entro il 31 marzo scorso – le retribuzioni relative alla seconda metà del mese di gennaio, nonché la tredicesima mensilità e il conguaglio dei compensi relativi all'anno 2014.
  Le società si sono altresì impegnate – compatibilmente con le disponibilità finanziarie – al pagamento, entro il 30 aprile scorso dei compensi relativi al mese di febbraio.
  L'Accordo ha inoltre previsto l'impegno delle società a stabilizzare le collaborazioni a progetto mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.
  Tuttavia, lo scorso 26 giugno, a causa della mancata attuazione degli impegni assunti dalle società con il predetto accordo, le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno richiesto alla Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria l'apertura di un tavolo di confronto tra le parti.
  Informo, al riguardo, che il primo incontro verrà fissato per la prossima settimana.
  Alla luce di quanto finora esposto, sono in grado di affermare che la vicenda in esame è all'attenzione dei competenti uffici del Ministero che rappresento che proseguiranno nell'attività di mediazione finora svolta affinché le parti possano addivenire ad una soluzione condivisa.
  Con riferimento al penultimo quesito del presente atto parlamentare, appare opportuno ricordare, in via generale, l'impegno costantemente profuso dal personale ispettivo del Ministero che rappresento al fine di accertare eventuali comportamenti elusivi volti ad un utilizzo non Pag. 166corretto di specifiche forme contrattuali. In tal senso si evidenzia che, nell'ambito della programmazione ispettiva per il corrente anno, la Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero che rappresento ha previsto specifici interventi volti a contrastare fenomeni elusivi della normativa in materia lavoristica e previdenziale. Secondo il documento di programmazione della vigilanza per l'anno 2015, infatti, «l'azione ispettiva sarà indirizzata a contrastare l'uso distorto, in funzione elusiva, dei contratti di lavoro atipici o flessibili (...) che spesso dissimulano rapporti di lavoro di natura subordinata, a tempo pieno ed indeterminato».
  Con specifico riferimento al caso in esame, faccio presente che i funzionari della Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria del Ministero che rappresento hanno effettuato, nei periodi 2006-2008, 2008-2010, nonché nel maggio 2013, diversi accessi ispettivi presso i call center delle due società nel corso dei quali hanno proceduto alla riqualificazione dei contratti di collaborazione a progetto (co.co. pro.) in rapporti di lavoro subordinato.
  Da ultimo, con riferimento al secondo quesito formulato con il presente atto parlamentare, l'INPS – espressamente interpellato sulla questione – ha rilevato che dall'esame dei dati presenti nei propri archivi informatici è emerso che per le società Key for up srl ed Overing srl sussistono posizioni debitorie in gestione presso l'agente della riscossione (Equitalia) che esercita per conto dell'Istituto previdenziale l'attività di recupero coattivo dei crediti ad esso affidati.
  In particolare, per quanto riguarda la società Key for up srl, dalle verifiche compiute è emerso che, negli ultimi cinque anni, sono stati emessi DURC con i quali l'INPS ha sempre accertato un esito di «non regolarità».

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ALLEGATO 2

5-05896 Mariani: Trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla complessa situazione concernente il trattamento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane.
  In particolare, la questione riguarda l'iscrivibilità o meno dei soci lavoratori delle cooperative artigiane alla gestione speciale dei lavoratori autonomi fondata sulle caratteristiche dell'impresa artigiana e dunque sull'attività prestata dal socio in favore della cooperativa.
  Faccio presente che in virtù del Regio decreto n. 1422 del 1924, che all'articolo 2, comma 3, stabilisce che «le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti», i soci di cooperativa sono sempre stati inquadrati dall'INPS, e dunque, ai fini previdenziali, come lavoratori dipendenti.
  Anche a seguito dell'introduzione della legge n. 142 del 2001 – che ha previsto la possibilità per il socio di instaurare con la cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, anche in forma autonoma – si è ritenuto che l'espressione «rapporto di lavoro» non si riferisse alle prestazioni rese da un imprenditore artigiano o commerciante, ma alla molteplice varietà di rapporti che oggi rientrano nell'ambito della subordinazione o della parasubordinazione.
  Voglio evidenziare che nei mesi scorsi l'INPS ha avviato ulteriori approfondimenti in esito ai quali – a seguito di una dettagliata ricostruzione normativa e giurisprudenziale – è emersa la possibilità, per gli artigiani riuniti in cooperativa, di mantenere o perdere la propria individualità imprenditoriale a seconda del tenore del regolamento societario o dello specifico contratto stipulato tra socio e cooperativa o sulla base delle concrete modalità con cui viene effettuata la prestazione lavorativa.
  Nello specifico, in relazione all'attività concretamente svolta, si può effettuare, dunque, una distinzione tra cooperative di lavoro e cooperative di servizi.
  Nel caso delle cooperative di lavoro, ad avviso dell'INPS, il socio non utilizzando mezzi propri, non può essere considerato alla stregua di un lavoratore autonomo – e come tale iscrivibile alla gestione esercenti attività artigiane o commerciali – bensì soltanto un dipendente, con conseguente versamento contributivo all'assicurazione generale obbligatoria, oppure alla gestione separata, a seconda del tipo di prestazione resa.
  Nelle ipotesi delle cooperative di servizi, invece, sempre secondo l'Istituto, la contribuzione relativa al socio-lavoratore, titolare di una propria impresa artigiana, deve essere versata presso la gestione artigiani dell'INPS.
  Diversamente dall'orientamento espresso dall'INPS, le cooperative hanno ritenuto che qualora gli imprenditori di settore trasferiscano in capo alla cooperativa di riferimento i propri mezzi di produzione e la propria qualifica, senza però instaurare alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, gli stessi non potranno che essere iscritti nella speciale gestione degli artigiani.
  Questa diversità di orientamento fra l'INPS e le cooperative artigiane si è manifestata, in particolar modo in Toscana, dove, a fronte di una radicata consuetudine, da parte dell'Istituto, ad iscrivere i Pag. 168soci di cooperative artigiane presso la relativa gestione speciale, si è andata di recente sviluppando la tendenza per cui i medesimi vengono iscritti, a parità di condizioni con le situazioni pregresse, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
  A seguito di numerose segnalazioni, l'INPS ha avviato un confronto con il Ministero che rappresento, volto all'analisi delle possibili soluzioni.
  Pertanto, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo. Ed infatti, al fine di definire un quadro normativo chiaro e univoco, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando per individuare idonee iniziative volte a tutelare gli interessi delle imprese e dei soci ma anche in generale di tutti i lavoratori interessati.

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ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge Atto Camera 2994-B, recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   rilevato come le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento abbiano conservato l'impianto del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, introducendo, anche con riferimento alle materie di competenza della Commissione, modifiche che tengono conto delle sollecitazioni emerse nell'ambito della discussione del disegno di legge;
   apprezzate, con riferimento al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, di cui all'articolo 1, commi 95 e seguenti, le modifiche introdotte alla procedura per il reclutamento, articolata in tre fasi, che consentirà una progressiva riduzione del bacino degli insegnanti precari, con la messa a regime di un sistema di assunzioni basato sul conseguimento dei titoli di abilitazione;
   considerata opportuna la scelta di posticipare dal 1o ottobre al 1o dicembre 2015 il termine, previsto dall'articolo 1, comma 114, entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio;
   valutate positivamente le modifiche introdotte nella formulazione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 129, del disegno di legge, concernente la composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, nel quale è incrementata da due a tre unità la componente dei docenti dell'istituzione scolastica ed è prevista la presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;
   giudicato con favore, con riferimento all'articolo 1, comma 131, lo slittamento al 1o settembre 2016 del termine a partire dal quale i contratti a tempo determinato non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissato, nel testo approvato dalla Camera, alla data di entrata in vigore del provvedimento,
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.