CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 LUGLIO 2015

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta aggiungere le seguenti: purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.
9.620. (Nuova formulazione) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: periodo di collocamento in disponibilità inserire le seguenti: successivo a valutazione negativa.
9. 383. Gasparini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 26. Centemero.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 276. Gasparini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: previsione della possibilità per i dirigenti collocati in disponibilità di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 334. Piccione.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 dei codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni.
*9. 479. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: disciplina del conferimento degli incarichi aggiungere le seguenti: prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio,.
9. 168. Sisto, Centemero, Occhiuto, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: direttore sanitario aggiungere le seguenti:, ove previsto dalla legislazione regionale il direttore dei servizi socio-sanitari,.
9. 204.  (Nuova formulazione) Miotto.

Pag. 38

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera o):
   dopo le parole: rosa di candidati aggiungere le seguenti: costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione che procede secondo le modalità dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

  conseguentemente sopprimere le parole: individuati e previo colloquio.
9. 203.  (Nuova formulazione) Miotto.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari con le seguenti: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda.
9. 377.  (Nuova formulazione) Monchiero, Pinna.

  Al comma 1 lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , definizione della modalità per l'applicazione delle norme derivanti dalla presente lettera alle Aziende Ospedaliero-Universitarie.
9. 205. Miotto.

  Al comma 2, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera o), con il Ministro della salute,
9. 382. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

  1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis(Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
  2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul Pag. 39conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio.»
9. 01000. Il relatore.

ART. 13

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di concentrare la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
13. 39.  (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche con le seguenti: svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e con applicazione di criteri di valutazione uniformi per assicurare omogeneità qualitativa e professionale su tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti.
13. 101. Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: da parte fino a: legge 7 aprile 2014, n. 56 con le seguenti: a livello provinciale.
13. 47. Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l'accesso ai concorsi e possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l'ammissione al concorso;
13. 38. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
13. 37.  (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo Pag. 402001, n. 165, prevedere l'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
13. 40.  (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
valorizzazione del titolo di dottore di ricerca in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
13. 45. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d)
attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali.
13. 78. (Nuova formulazione) Dell'Aringa, Miccoli.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di prevenire il precariato.
13. 113. Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure con le seguenti: razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche.
13. 66. Ferrari.

  Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubbliche.
13. 102. Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «per gli incarichi, dirigenziali e direttivi,».
13. 148. Fiano, Giorgis.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Delega per la definizione di un nuovo Regolamento di procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in Pag. 41vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi ad istanza di parte.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguare, anche tramite disposizioni innovative, le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali, assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
   b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione, della effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
   c) disciplinare le azioni del Pubblico Ministero, nonché le funzioni ed attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile, di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
   d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal Pubblico Ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
   e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva;
   f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva ed anche per garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario pubblico, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del Pubblico Ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emette sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
   g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi:
    1) specificità e concretezza della notizia di danno;
    2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale vanno esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e documenti messi a base della contestazione;
    3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, di audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
    4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
    5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
    6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e Pag. 42in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
   h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
   i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche con l'istituzione di specifici Albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi ovvero con l'utilizzo di Albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture ed organismi tecnici di Amministrazioni pubbliche;
   l) riordinare, integrare e coordinare le disposizioni processuali vigenti con le norme ed i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
    1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del principio del contraddittorio tra le parti, della imparzialità e terzietà del giudice;
    2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile;
   m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
   n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale ed il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 374 del codice di procedura civile per quanto compatibili ed in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto;
   o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, intestando al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo ed in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e/o del nesso di causalità.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1:
   a) conferma e ridefinisce, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina Pag. 43del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili ed applicabili al rito contabile;
   b) abroga esplicitamente le disposizioni normative riordinate o con esse incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate;
   d) fissa una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura.

  4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di riordino e ridefinizione di cui al comma 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta di magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 ed il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il decreto è emanato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere ad esso apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi previsti per l'emanazione del decreto originario.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 01. Il relatore.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2

  All'articolo 2, comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole:; previsione per le Amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;»
2. 1001. Il relatore.