CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2015
472.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7. 1000 del relatore

  All'emendamento 7. 1000, sostituire le parole da:, per consentire fino a: coordinamento con le seguenti: al fine di consentire la modifica dei modelli organizzativi, in relazione alle funzioni e alle esigenze di coordinamento, sulla base di fabbisogni e costi standard definiti.
0. 7. 1000. 1. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 7. 1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;.
0. 7. 1000. 2. Famiglietti.

  Al comma 1, lettera b) dopo il numero 6 inserire il seguente:
  6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento;.
7. 1000. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7. 1001 del relatore

  All'emendamento 7. 1001 sopprimere le parole da: riorganizzazione a: e alla.

  Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti: Revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, prevedendo che questi ultimi vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza a seguito di un'apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel bando devono essere indicati i criteri di ammissione e quelli di selezione. Ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, i candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea e aver conseguito un livello di formazionecorrispondente ad un ciclo completo di Pag. 42studi universitari certificato. Nell'elaborazione dei criteri di selezione si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
   comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza delle autorità portuali e del settore marittimo;
   buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea;
   esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento delle autorità portuali;
   esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie del settore portuale e marittimo sulle imprese, la pubblica amministrazione e gli enti locali;
   autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
   competenze direttive necessarie per gestire il personale alle dipendenze dell'Autorità, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
   capacità di agire con la necessaria indipendenza;
   buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

  Le designazioni del Ministro sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, previa pubblicazione del curriculum vitae ed audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'adozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.
0. 7. 1001. 1. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 7. 1001 sostituire le parole da: riorganizzazione sino a: sistema con le seguenti: revisione, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alle procedure di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione,.
0. 7. 1001. 2. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 7. 1001 sostituire le parole da: riorganizzazione sino a: governance e alla con le seguenti: revisione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di adoperare una riduzione del numero delle Autorità portuali esistenti, modificare i criteri di nomina dei Presidenti delle medesime Autorità, anche attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza, tra le quali l'aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione Pag. 43e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi puniti anche con pena congiunta se la pena detentiva non è inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, nonché di procedere ad una.
0. 7. 1001. 3. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 7. 1001, dopo le parole: con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema., aggiungere le seguenti:, in coerenza con gli orientamenti e le priorità della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al Regolamento (U.E.) n. 1315/2013,.
0. 7. 1001. 4. Carrescia.

  Al comma 1, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole:; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio del 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.
7. 1001. Il Relatore.

ART. 8.

Subemendamenti all'emendamento 8. 1000 del relatore

  Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;.
0. 8. 1000. 1. Invernizzi.

  All'emendamento 8. 1000, alla lettera b) sopprimere le parole: di due o più camere di commercio.
0. 8. 1000. 2. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 8. 1000, alla lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: 40.000.
0. 8. 1000. 3. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 8. 1000, alla lettera b), sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: 50.000.
0. 8. 1000. 4. Ricciatti, Quaranta, Costantino.

  All'emendamento 8. 1000 del Relatore, sostituire le parole: di 75.000 con le seguenti: indicativamente di 70.000.
0. 8. 1000. 5. Occhiuto.

  All'emendamento 8. 1000, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e del numero delle imprese.
0. 8. 1000. 6. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con Pag. 44previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali;.
0. 8. 1000. 7. Invernizzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti: di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata, sostituire le parole: di 80.000 con le seguenti: di 75.000 e dopo le parole: geo-economiche dei territori inserire le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;
   alla lettera f) sostituire la parola: ponderata con la seguente: equilibrata e dopo le parole: camere di commercio accorpate inserire le seguenti: favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;.
8. 1000. Il Relatore.

ART. 9.

Subemendamenti all'emendamento 9. 01000 del relatore

  All'emendamento 9. 01000, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
09. 01000. 1. Misuraca.

  All'emendamento 9. 01000 sostituire al comma 1, il secondo periodo con il seguente: Gli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbono essere collocati a riposo entro tre anni dalla data della vacanza dell'incarico da conferire.
09. 01000. 2. Misuraca.

  All'emendamento 9. 01000, comma 1, secondo periodo, al comma 1, capoverso articolo 16-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
09. 01000. 3. Gasparini.

  All'emendamento 9. 01000, comma 1, capoverso articolo 16-bis, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, della legge 3 aprile 1979, n. 103, come inserito dal presente articolo, si applicano agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
09. 01000. 4. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

  1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «Art. 16-bis (Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato). – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni Pag. 45ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
  2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio.».
9. 01000. Il Relatore.

ART. 16.

Subemendamenti all'emendamento 16. 1000 del relatore

  All'emendamento 16. 1000, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 31 dicembre 2014.
0. 16. 1000. 1. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 16. 1000, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 21 febbraio 2014.
0. 16. 1000. 2. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 1000. Il Relatore.

Pag. 46

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white lists, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le Prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'ANAC in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. 70. (Nuova formulazione) Ascani, Coppola, Mucci.

  All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle seguenti informazioni:
    a) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
    b) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
    c) il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente;
    d) le determinazioni dell'organismo di valutazione.
6. 69. (Nuova formulazione) Zardini, Gasparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
6. 65. Mucci.

ART. 8

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti: di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di Pag. 47commercio non accorpata, sostituire le parole: di 80.000 con le seguenti di 75.000 e dopo le parole: geo-economiche dei territori inserire le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;
   alla lettera f), sostituire la parola: ponderata con la seguente: equilibrata e dopo le parole: camere di commercio accorpate inserire le seguenti: favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio.
8. 1000. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, e aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A.
*8. 57. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Francesco Sanna.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: città metropolitana e aggiungere le seguenti: nei casi di comprovata rispondenza ad indicatori di efficienza e di equilibrio economico, e aggiungere, in fine, le parole: Previsione di misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'I.V.A.
*8. 88. (Nuova formulazione) D'Attorre, Roberta Agostini, Bindi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis)
introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di approvazione della presente legge.
8. 65. Donati, Marco Di Maio, Ascani, Patriarca, Arlotti, Tacconi, Iori, Galperti, Dallai, Vazio, Lodolini, Fragomeli, Coppola, Piccoli Nardelli, D'Incecco, Bonomo, Fregolent, Morani, Rostellato, Fiano.

ART. 10

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca.
*10. 47. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
garantire il recepimento della Carta Europea dei ricercatori e il documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca.
*10. 27. Roberta Agostini, Miccoli, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle missioni per la ricerca con le seguenti: dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca.
10. 5. Segoni, Mucci.

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ART. 15

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis)
promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 14, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore.
15. 57. (Nuova formulazione) Ferrari.