CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2015
471.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, e le parole: ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

  Conseguentemente:
   al comma 1, alinea, sostituire le parole:
commi 35 e 50 con le seguenti: comma 35;
   al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:
   a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
   b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
   c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
   d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
   e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
   f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
6. 71. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e rafforzamento.

  Conseguentemente, dopo le parole: contenimento dei costi, inserire le seguenti: Pag. 83tenendo conto delle distinzioni di cui al comma 1, lettera a), e.
14. 50. (Nuova formulazione) Giorgis.

  Al comma 1, lettera m), numero 2, dopo le parole: di interesse economico generale inserire le seguenti:, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché.
14. 57. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, D'Alia, Misuraca.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituite la lettera d), con la seguente:
   d) rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
15. 52. (Nuova formulazione) D'Alia, Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;
*15. 29. Braga, Bratti, Mariani.

  Al comma 1, lettera i), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: in materia di modalità di affidamento dei servizi;
*15. 7. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: funzioni di regolazione aggiungere le seguenti: e controllo.
15. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis)
introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulle qualità e sui costi degli stessi.
15. 23. (Nuova formulazione) Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
   s)
definire strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
   t) definire strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici, industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.
15. 58. (Nuova formulazione) Fabbri.

Pag. 84

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 7.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6, inserire il seguente:
  6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento;.
7. 1000. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio del 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.».
7. 1001. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera b), dopo le parole: mediante accorpamento inserire le seguenti: di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata, sostituire le parole: di 80.000 con le seguenti: di 75.000 e dopo le parole: geo-economiche dei territori inserire le seguenti: e delle circoscrizioni territoriali di confine;
   alla lettera f), sostituire la parola: ponderata con la seguente: equilibrata e dopo le parole: camere di commercio accorpate inserire le seguenti: favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;
8. 1000. Il Relatore.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di Avvocatura dello Stato).

  1. Alla legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. (Natura e durata degli incarichi direttivi nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) – 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'Avvocato Generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni ed assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.Pag. 85
  2. L'incarico di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale dello Stato ha natura temporanea ed è conferito per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), della legge 3 aprile 1979, n. 103 e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103 o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio.».
9. 01000. Il Relatore.

ART. 16.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 aggiungere le seguenti: e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 1000. Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire le parole: Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le seguenti: Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 1001. Il Relatore.

ART. 17.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
17. 1000. Il Relatore.