CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 3

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Attività di ricerca).

  1. Il Ministero della salute promuove lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
3. 0100  (ex 3.69 nuova formulazione) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 54) (UE) 2015/18 inserire la seguente:
  54-bis) 2015/254/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (termine di recepimento 29 febbraio 2016).
1. 20. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere, tramite comunicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri della polizia e dell'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato, ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, l'inibizione dell'accesso ai siti web offrenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione delle norme di legge o di regolamento e in violazione dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6. 16. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità anche per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, specifiche disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. 13. Busin, Gianluca Pini.

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  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: peculiarità con le seguenti: pericolosità per la salute umana.
6. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di ostacolare un eccesso di offerta con le seguenti: con l'obiettivo di ostacolare l'offerta.
6. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: potenziali.
6. 4. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: un ampio livello aggiungere le seguenti: di prevenzione e.
6. 5. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera e).
6. 9. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fino al termine massimo aggiungere le seguenti: in alcun modo prorogabile.
6. 8. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: circolazione delle merci aggiungere le seguenti: ivi compresi gli obblighi di interruzione della fornitura, i termini per il ripristino della corretta fornitura di acque a norma di valori, le scadenze per l'adeguamento di impianti per la potabilizzazione, le sanzioni per il mancato rispetto e le pene relative agli evasori delle norme.
15. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.
15. 2. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: previste dalla direttiva medesima aggiungere le seguenti: sulla base di evidenze scientifiche di effettiva efficacia delle citate misure.
15. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, lettera, a) dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: di prevenzione e.
15. 1. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ove necessario.
15. 3. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Manero, Battelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di verifiche aggiungere le seguenti: i cui esiti sono pubblicati sui siti delle autorità competenti.
15. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di verifiche aggiungere la seguente: periodiche.
15. 5. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

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  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  c) adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2001, ai sensi della direttiva 2013/51/Euratom Allegati II e III, relativamente alla frequenza e alla tipologia dei parametri analitici ricercati, così come descritto nell'allegato III, per la ricerca di uno spettro di valori sui radionuclidi naturali e artificiali, tali da rispettare le prescrizioni sulla ricerca analitica più accurata possibile, sia per la tipologia di radionuclidi da analizzare per le dosi minime (DI), che per le frequenze di analisi, secondo l'articolo 3, commi 6 e 12.
15. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c) prevedere che gli enti deputati alla gestione degli impianti di scarico, delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture idriche siano obbligati ad adottare tutte le misure che salvaguardino la salute della popolazione dai rischi di inquinamento da sostanze radioattive delle acque destinate al consumo umano, prevedendo altresì le sanzioni in caso di inottemperanza.
15. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Battelli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: ove necessario e.
16. 1. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima; introduzione, nei luoghi chiusi, del limite di 0.2 Volt/metro di campo elettrico.
16. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.