CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari», definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinati ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi;
   preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente;
   rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento «Dublino III» (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo;
   ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;
   richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte;
   ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa Pag. 30istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento (276 casi) c’è stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti;
   evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri;
   ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128;
   richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza;
   evidenziato, riguardo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che all'articolo 4 viene previsto il rilascio di un «permesso di soggiorno provvisorio» attestante la domanda di protezione internazionale; successivamente, il richiedente ottiene un «permesso di soggiorno per richiesta asilo» per il quale non pare specificato il termine per il relativo rilascio (nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005, ora superato, è previsto entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione);
   rilevato che, al medesimo articolo 4, è posta – al termine dell'articolo – una disposizione che prevede che non possano richiedersi requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti nello schema, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza, e che, per la sua portata generale, parrebbe più opportunamente collocabile entro il dispositivo dell'articolo 1;
   ricordato che l'articolo 6 reca disposizioni relative al trattenimento – oggetto dell'articolo 8 della direttiva 33/2013/UE – che, nell'ordinamento italiano, è configurato alla stregua di «detenzione amministrativa» disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione che configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, specificando – al comma 2 – i relativi casi di applicabilità;
   preso atto che, in base al suddetto comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento si applica a stranieri che si trovano in determinate condizioni, riguardo alle quali sarebbe opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;
   al medesimo articolo 6, il comma 2 prevede – tra i casi a cui si applica il trattenimento – il caso in cui sussista il pericolo di fuga (lettera d)), e che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale sia svolta (caso per caso) allorché il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione;Pag. 31
   evidenziata l'opportunità che, in proposito, si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;
   ricordato – in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi;
   evidenziata l'opportunità di valutare quindi la modulazione di tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che «il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile» (direttiva 2013/33/UE) e che il «trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva rimpatri);
   richiamato l'articolo 7 che prevede che l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione come la libertà di colloquio con i richiedenti siano consentiti – ai sensi del comma 2 – ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e delle organizzazioni che operano per suo conto, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, agli altri soggetti indicati nelle direttive del ministero dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;
   evidenziata in proposito l'opportunità di chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento; il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza;
   sottolineata quindi l'esigenza di un'ulteriore valutazione di tale previsione rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei;
   sottolineata, altresì, l'esigenza di dare piena attuazione all'intesa tra Stato ed Enti locali, adottata dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, che prevede una ridefinizione dell'architettura del sistema d'accoglienza attraverso l'abolizione dei CARA ed il rafforzamento del sistema dei progetti d'accoglienza territoriali, rappresentato dalla rete SPRAR;
   rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici;
   tenuto conto che l'articolo 14 – corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005 – disciplina nel Pag. 32dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale o che intenda farlo; peraltro, la disciplina vigente – posta dal decreto legislativo n. 140 del 2005 (articolo 6, comma 7), che fa rinvio all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 – prevede la corresponsione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo non accolto nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti;
   evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno;
   ricordato che all'articolo 16, comma 6, viene chiarito che i servizi speciali predisposti nelle diverse strutture di accoglienza devono assicurare una valutazione iniziale e una verifica periodica della sussistenza delle particolari condizioni di vulnerabilità da parte di personale qualificato;
   rilevato che tale disposizione sembrerebbe porsi in attuazione di quanto previsto sia dall'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE, sia dall'articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui prevedono che gli Stati membri assicurano che il sostegno fornito ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari tenga conto delle loro esigenze di accoglienza durante l'intera procedura di asilo e provvedono a un appropriato controllo della loro situazione; per contro, le medesime disposizioni europee citate richiedono che la valutazione delle particolari esigenze di accoglienza delle persone vulnerabili non debba assumere la forma di una procedura amministrativa;
   evidenziato che all'articolo 17, il comma 4 prescrive che nella predisposizione dei servizi di accoglienza siano garantiti servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese le esigenze ricreative;
   ricordato che sul punto la direttiva richiede, più specificamente, agli Stati membri di provvedere affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza e attività all'aria aperta;
   evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziate risorse adeguate;
   rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione;
   rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cosiddetta «emergenza immigrazione», sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE;
   rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale; Pag. 33
   evidenziato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso;
   ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» ovvero quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   sia valutata l'opportunità – all'articolo 4 – di specificare il termine per il rilascio del «permesso di soggiorno per richiesta asilo» tenendo conto che nel corrispettivo articolo del decreto legislativo n. 140 del 2005, ora superato dallo schema di esame, è previsto che il rilascio avvenga entro venti giorni dalla presentazione della domanda di protezione;
   all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;
   relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che di trattenimento abbia la più breve durata possibile;
   all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;
   all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei;
   sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;Pag. 34
   sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
   all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   premesso che:
    le due direttive sono recate nell'Allegato B della Legge di delegazione europea (legge 7 ottobre 2014, n. 154), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;
    la citata legge, con riferimento alle due direttive, non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, salvo l'articolo 7, comma 3 che prescrive che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che perciò occorre fare riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai princìpi e criteri direttivi ricavabili dalle due direttive e dai principi generali contenuti all'articolo 1;
    i contenuti della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
    le citate direttive non recano indicazioni in ordine al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma consentono di mantenere o prevedere trattamenti più favorevoli o ulteriori ipotesi di protezione;
    lo schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il delicato tema della disciplina del diritto di asilo, della condizione giuridica dello straniero, delle domande di protezione internazionale e degli organi e soggetti, amministrativi e giudiziari, competenti ad accogliere, ad esaminare e a decidere le domande di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo;
    si ritiene indispensabile che le norme del decreto legislativo ai fini della loro legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione diano completa attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni delle due direttive;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996 ha affermato che il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle Pag. 36sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare», mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»;
    si ritiene opportuno che nel recepimento delle due direttive si tenga altresì conto delle più recenti sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di accoglienza e procedure nei confronti dei richiedenti asilo e delle modificazioni alla disciplina generale dei trattenimenti introdotta dalla legge europea 2013-bis;
    l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012, che stabilisce che «gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246», richiamati gli articoli 10 e 117 della Costituzione;
    alla luce dell'emergenza flussi migratori che sta interessando il bacino Mediterraneo e più in generale l'intera Unione Europea, in considerazione delle ricadute in termini umanitari, sociali, economici e di sicurezza e igiene da essa scaturenti, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(20159240, denominata Agenda europea sulla migrazione, con la previsione di un generale rafforzamento del sistema di accoglienza con un approccio solidaristico tra i paesi europei al fin di proporzionare il numero di immigrati da destinare per ciascuno Stato membro; al tempo stesso un potenziamento della cooperazione con i paesi terzi al fine di meglio gestire le crisi socioeconomiche e umanitarie nei territori di provenienza; altresì sono previste azioni finalizzate ad accrescere e adeguare la cooperazione e la collaborazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei paesi europei per meglio contrastare il fenomeno del traffico e della tratta di esseri umani,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti devono riguardare anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;
   anche in considerazione dell'esigenza di trasferire in altri Stati richiedenti asilo il Governo si avvalga della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE e perciò sia modificato l'articolo 4 del decreto legislativo in modo da prevedere che il Questore ha facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare le domande;
   al fine di rispettare le riserve di legge in materia di stranieri (prevista dall'articolo 10, comma 2 della Costituzione) e di misure limitative della libertà di circolazione (prevista dall'articolo 16 della Costituzione), il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo, con cui l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, par. 2 della direttiva 2013/33/UE, sia modificato in modo che la disposizione nazionale sia conforme a questa norma e perciò in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente con atto scritto e motivato tradotto in lingua comprensibile al richiedente nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico Pag. 37interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
   al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare dubbi interpretativi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo, sia modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile più efficacemente nessuna tra le misure alternative meno coercitive indicate nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
   al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto legislativo sia modificato nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per limitare tale riferimento ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14 nei quali il rischio di fuga è concreto, cioè sia modificato in modo che il riferimento sia fatto soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, sempreché nel caso concreto vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e ai provvedimenti indicati nel commi 7 dello stesso articolo 14 (quest'ultimo comma si riferisce all'indebito allontanamento dal centro di identificazione);
   al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 2013/33/UE della direttiva 2013/33/UE consente il trattenimento del richiedente, l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resta trattenuto nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona nel caso concreto prima del trattenimento abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;
   al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE, e di dare effettiva attuazione al diritto alla difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e alla riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione e di evitare dubbi rispetto all'applicabilità della disciplina generale del trattenimento prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il provvedimento del Questore con cui si dispone il trattenimento del richiedente e la sua richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e contestualmente all'invio al tribunale siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso Questore, e in modo da prevedere che il tribunale decide sulla convalida o sulla richiesta di proroga sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;
   al fine di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, durata che è oggi stata ridotta a 30 giorni, prorogabili due volte, per non più di tre mesi dall'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 30 Pag. 38ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il che renderebbe costituzionalmente illegittima la durata del trattenimento del richiedente asilo, per l'evidente irragionevole disparità di trattamento con la durata del trattenimento disposto per una durata molto più elevata proprio nei confronti dei soli stranieri trattenuti dopo avere esercitato il diritto di asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 Cost. o dopo avere impugnato la decisione della Commissione territoriale, così esercitando il diritto alla difesa garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, il che scoraggerebbe anche l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE;
   l'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-bis, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, – che rendere oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento che dopo l'iniziale termine di 7+2 giorni di volta in volta prorogabile dapprima di ulteriori 2 mesi e poi di ulteriori 3 mesi e poi ancora di ulteriori 20 giorni, secondo la decisione sostanzialmente insindacabile di volta in volta presa dalla Commissione anche durante le procedure accelerate – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-bis, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni (sette più due giorni prorogabili al doppio);
   l'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo sia modificato in modo espungere il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto, prevedendo la facoltà per il giudice di disporre su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, anche in sede di decisione sull'istanza di sospensione della decisione impugnata, nei soli casi in cui il trattenimento era stato disposto ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a), b) e c) dello stesso decreto legislativo, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
   l'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, può essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ognuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento disposto ai sensi dei commi 4 e 6 non superiore a 90 giorni;
   al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, anche in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, avvalendosi anche della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesta la volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla direzione dell'istituto che ne dà immediata comunicazione alla competente Questura per la successiva verbalizzazione e svolge nello stesso istituto l'audizione con la Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto stesso, nel quale fruisce di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e nel quale dopo la presentazione della domanda deve essere collocato in una detenzione separata dagli altri detenuti;Pag. 39
   al fine di dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, sia modificato l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo in modo da prevedere che alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;
   al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorre dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato manifestano la loro volontà di presentare domanda di protezione internazionale e a causa di un numero contestuale di domande molto elevato non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo;
   al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 lettera b) della direttiva 2013/33/UE che prevede che in via ordinaria i richiedenti asilo debbono essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscono una qualità di vita adeguata e che il comma c) del medesimo articolo consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che i centri governativi sono destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;
   al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata di cui all'articolo 7 comma 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo, e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 non sono più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo decreto;
   al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17 comma 2 della Direttiva 2013/33/UE assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei famigliari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, l'articolo 13 commi 1 e 2 siano modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo da parte di dei Comuni, singoli o associati sono funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione agli enti locali, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che in quanto tali la realizzazione e la gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da Pag. 40garantirsi su tutti il territorio nazionale stabiliti nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, sono integralmente finanziate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;
   al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE all'articolo 11 sia aggiunto un ulteriore comma in cui si preveda che in ogni caso i richiedenti sono messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;
   al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza prevista nell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 12 del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, che non è prevista nella direttiva, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto legislativo;
   al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, e di dare attuazione effettiva all'articolo 18, paragrafo 7 della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza deve comunque attuare un'assistenza integrata che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi che comportino almeno un alloggio adeguato e un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, mediazione linguistico-culturale, orientamento ai servizi del territorio, erogazione di corsi di lingua italiana e sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e tutela legale e che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione adeguata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 14, comma 6 sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
   al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato possono essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite devono essere effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa informazione del minore non accompagnato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole Pag. 41supporre possa capire, circa la possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale non impedisce la decisione sulla domanda e non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa;
   al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati con appositi corsi di formazione e di aggiornamento dal servizio centrale dello SPRAR su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;
   Al fine di dare corretta attuazione all'articolo 22, paragrafo 1 della Direttiva 2013/33/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, che la medesima disposizione prevede la possibilità di anche solo ridurre le misure di accoglienza, e all'articolo 22 al comma 5 della stessa direttiva che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, l'articolo 22, comma 1 lettera a) e lettera e) e comma 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere la possibilità che il Prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza, fattispecie non correttamente recepita nel decreto, che tutti i provvedimenti siano assunti dalla Prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che in caso di rintraccio del richiedente o di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio nel quale l'interessato può esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;
  al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo sia riformulato affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi, e perciò sia riformulato in modo in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;
   in conseguenza della condizione posta al punto 13 con la quale si chiede che l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato per chiarire che i centri governativi devono essere destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, anche l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto, né trattenuto spetta in ogni caso soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi; Pag. 42
   al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, 4, paragrafo 3, 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettere a) e d) della direttiva 2013/32/UE che prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio e deve altresì avere la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo, che appare particolarmente carente per ciò che attiene la conformità alla citata norma di diritto, sia riformulato in modo che sia in ogni caso previsto che:
    la Commissione nazionale per il diritto di asilo è composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;
    tutti i componenti delle Commissioni territoriali sono nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, presieduta dalla Commissione nazionale, durante la quale si verificano il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;
    i membri effettivi che appartengano ad una pubblica amministrazione sono collocati fuori ruolo e a tempo pieno durante lo sviluppo delle loro funzioni;
   al fine di recepire la consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 la natura di diritto soggettivo facente pienamente parte del diritto d'asilo di cui all'articolo 10 terzo comma della Costituzione, l'articolo 24 comma 1 lettera g) del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che qualora la Commissione territoriale valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e che la Commissione stessa, d'ufficio o su richiesta della Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008;
   al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera g) del decreto legislativo sia inserita una ulteriore disposizione che preveda che alla fine dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 è aggiunto un nuovo comma che preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali hanno accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 5-bis, allorché si tratti di informazione che sono state prese in considerazione al fine di prendere la decisione;
   al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo sia modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, per Pag. 43prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione;
   al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articoli 4, paragrafo 3, e 15, paragrafo 3, lettere a) e d) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera i), del decreto legislativo sia introdotta una nuova lettera in modo che alla fine dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come le indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato, non indossi uniformi;
   al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera m), n. 1) del decreto legislativo sia previsto che il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio è assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni;
   al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera n), n. 1) del decreto legislativo sia riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare in calce al verbale chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;
   al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 5 e 7 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera n), n. 2) del decreto legislativo sia riformulato il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato devono ricevere la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente può fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;
   al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, sia introdotta nell'articolo 24 del decreto legislativo una nuova lettera che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in modo da prevedere anche che la formazione delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali devono essere ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 439/2010 e si deve tenere conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;
   al fine di evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera s), n. 1, sia previsto che alla fine del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, che la proroga del termine di verbalizzazione delle domande da parte delle Questure sia differita di ulteriori dieci giorni soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate presso la medesima Questura da parte di un numero elevato di richiedenti rendano praticamente molto difficile il rispetto dei termini previsti nello stesso nuovo comma 2-bis;Pag. 44
   al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera t), sia previsto che alla fine del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, sia riformulata l'ipotesi indicata nella lettera b) in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate alla medesima Commissione territoriale rendano praticamente molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della Commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;
   al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera cc) dell'articolo 24,comma 1 del decreto legislativo si deve altresì prevedere anche che nell'articolo 35, comma 1 del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguarda anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che durante il giudizio il giudice svolge un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;
   al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2013/32/UE che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non sia ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che:
    il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, è esentato dal pagamento del contributo unificato;
    la competenza per i ricorsi spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica;
    il giudice nel giudizio sul ricorso deve comunque ascoltare l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete;
    il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applica anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;
   positiva è l'attenzione rivolta ai soggetti vulnerabili (tra cui donne e bambini) per cui vengono previsti condizioni di accoglienza e percorsi di assistenza psicologica rafforzata soprattutto per chi è stato vittima di tortura, è in stato di gravidanza o ha subito mutilazioni genitali;
   a tal proposito è bene ricordare che la legge n. 7 del 2006 ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato relativa alla mutilazione degli organi genitali che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Per tutelare maggiormente le donne migranti sottoposte a questa barbara pratica è bene prevedere la segnalazione da parte del personale sanitario e degli assistenti sociali all'autorità giudiziaria dei casi di mutilazione;

  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 13 valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, come è finora previsto nelle linee guida per la gestione degli attuali centri del Pag. 45sistema SPRAR, al fine di evitare di produrre gravi fenomeni di disagio sociale che ricadono soprattutto sui territori, la possibilità di prevedere che lo straniero o l'apolide dopo il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari permanga accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale per un periodo ulteriore di almeno sei mesi, prorogabili in presenza di situazioni di vulnerabilità o per la conclusione del programma di sostegno all'inclusione sociale;
   all'articolo 15 al fine di evitare il ripetersi della sottovalutazione del fabbisogno di accoglienza dei richiedenti asilo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in ogni regione siano individuati posti di accoglienza disponibili in via immediata e ulteriori posti aggiuntivi e che il numero complessivo annuo dei posti ordinari e aggiuntivi complessivamente disponibili non sia inferiore alla media annua di richiedenti asilo accolti negli ultimi tre anni, compresi i ricorrenti e i minori stranieri non accompagnati;
   con riguardo alle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13 del provvedimento, all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legge n. 119 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 prevedere l'adozione di misure necessarie affinché la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite nonché ai contratti stipulati, degli enti gestori sia accessibili pubblicamente e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'interno;
   il Ministro dell'interno, con riferimento ai controlli, alle verifiche e al monitoraggio da svolgere con riguardo all'attività, alle condizioni e alla gestione delle strutture, di cui all'articolo 19 comma 4 del provvedimento, svolge una relazione alle commissioni competenti di Camera e Senato con cadenza semestrale a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
   all'articolo 24, lettera c) n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;
   all'articolo 24 lettera d) il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblici annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;
   all'articolo 24, comma 1, lettera v) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;
   all'articolo 24 lettera v) l'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, inserito dal decreto legislativo in esame, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le ipotesi indicate nel comma 2 siano riferiti a chiunque si trovi in una delle tre situazioni ivi indicate o soltanto ai richiedenti che si trovino già trattenuti e l'opportunità di prevedere che contro il provvedimento di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 adottato dall'Unità Dublino del Ministero dell'interno sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero si trova al momento della comunicazione, da presentarsi entra trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e che l'efficacia del provvedimento impugnato sia sospesa nelle more del termine per l'impugnazione e, in caso di ricorso con allegata richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensione e che il tribunale si pronunci sul ricorso entro il termine di sessanta giorni, sentiti lo straniero e il suo difensore.

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE 6.71 (Nuova formulazione), 15.500, 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004 e 9.1005 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6.71 del Relatore

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale, alla lettera a), aggiungere, infine, le parole: delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgano a qualsiasi titolo un servizio di pubblico interesse o che siano vigilati o controllati da un'amministrazione pubblica o che ricevano da quest'ultima risorse finanziarie.
0. 6. 71.1. Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   b-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   b-quater) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-quinquies) la previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;

b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
0. 6. 71. 2. Invernizzi.

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale alla lettera c), dopo le parole: e dei relativi rimedi inserire le seguenti: definizione esauriente e uniforme delle disposizioni e delle procedure concernenti la segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza un dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro;
0. 6. 71. 3. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Dopo la lettera d), inserire le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;Pag. 47
    d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
    d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
    d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
0. 6. 71. 5. Invernizzi.

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale, alla lettera e), aggiungere, in fine le seguenti parole; definizione, altresì, delle procedure in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati, apportando al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificazioni che prevedano che, nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente possa ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione; prevedendo, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) della stesso decreto legislativo si applichino nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.
0. 6. 71. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione) alla parte consequenziale alla lettere e) aggiungere, infine, le parole seguenti: definizione, in relazione alte esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti,.
0. 6. 71. 6. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  All'emendamento 6.71 (nuova formulazione), alla parte consequenziale dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) Definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
0. 6. 71. 7. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, e le parole: ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

  Conseguentemente:
   al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 35 e 50 con le seguenti: comma 35;
   al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:
    a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
    b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni Pag. 48pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
    c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
    d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
    e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
    f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
6. 71. Il Relatore.

ART. 15.

Subemendamenti all'emendamento 15.500 del Relatore

  All'emendamento 15.500, sopprimere le parole: alla lettera e), sostituire le parole: «in tutti» con le seguenti: anche per tutti.
0. 15. 500. 1. Invernizzi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;
   alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.
15. 500. Il Relatore.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis,.

  Conseguentemente, all'articolo 13 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.
9. 1000. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica con le seguenti: esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 1001. Il Relatore.

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  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: l'indipendenza aggiungere le seguenti:, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e.
9. 1002. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 9.1003 del Relatore

  All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
* 0. 9. 1003. 1. Centemero, Occhiuto.

  All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
* 0. 9. 1003. 2. Gasparini.

  All'emendamento 9. 1003, dopo la parola: dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
* 0. 9. 1003. 3. D'Attore.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al presente articolo con le seguenti: attribuzione alla dirigenza di cui alla presente lettera.
9. 1003. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 9.1004 del Relatore

  Sostituire le parole da: previsione fino a: richiesto il con le seguenti: prevedere l'esclusione del.
0. 9. 1004. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dieni, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria.
9. 1004. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 9.1005 del Relatore

  Dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserire le seguenti: a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 9. 1005. 1. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli.

  Sostituire le parole: con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali con le seguenti: adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: definite in modo sostenibile.
0. 9. 1005. 2. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Sostituire le parole da: con conseguente eventuale revisione sino al termine dell'emendamento con le seguenti: con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
0. 9. 1005. 3. Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Sostituire le parole da: eventuale fino a: sostenibile con le seguenti: adeguamento Pag. 50delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
0. 9. 1005. 4. Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fermi restando fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali.
9. 1005. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
all'articolo 20, comma 3, le parole: «ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-quinquies».
5. 8. Lauricella, Lattuca.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del sistema con le seguenti: e riduzione.
14. 500. Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: quale la gestione di servizi di interesse economico generale.
14. 2. Centemero, Occhiuto, Gasparini, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:; applicazione dei princìpi di cui alla presente lettera anche alle partecipazioni, pubbliche già in essere.
14. 54. Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti:, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e.
14. 19. (Nuova formulazione). Dadone, Colletti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), punto 4), dopo le parole: mediante pubblicazione inserire le seguenti:, sul sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati.
14. 33. Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 4), aggiungere il seguente: 4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia.
14. 59. Dorina Bianchi, D'Alia.

Pag. 52

  Al comma 1, lettera m), dopo il punto 5) inserire il seguente:
    6) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedere la revisione degli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle società partecipate agli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici ed industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione di compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.
14. 60. Fabbri.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non indispensabili per assicurare la qualità ed efficienza del servizio.
15. 82. (ex 13.83). Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;
   2) alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.
15. 500. Il relatore.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: concorrenza fino a: proporzionalità con le seguenti: adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee.
15. 50. (Nuova formulazione). Giorgis, Gasparini.