CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

  Al comma 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 22) 2014/36/UR inserire la seguente:
  22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti dei tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
1. 1. La XII Commissione.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 54) (UE) 2015/18 inserire la seguente:
  54-bis) 2015/254/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (termine di recepimento 29 febbraio 2016).
1. 20. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Battelli.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 43) 2014/68/UE inserire la seguente:
  43-bis) Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (termine di recepimento 30/09/2014).
1. 3. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE inserire i seguenti:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017 (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 4. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 56 (UE) 2015/413, inserire la seguente:
  56-bis) Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante Pag. 125modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento 1o gennaio 2017).
1. 6. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 50) 2014/100/UE, inserire la seguente:
  50-bis) 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (termine di recepimento 20 maggio 2016);.
1. 7. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:
  43-bis) 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (termine di recepimento 10 luglio 2016);.
1. 8. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 56 (UE) 2015/413, inserire la seguente:
  56-bis) 2015/652/UE che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);.
1. 9. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:
  23-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 10. Kronbichler, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:
  23-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 11. Kronbichler, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:
  23-bis) Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali (termine di recepimento 1o gennaio 2015).
1. 12. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 23) 2014/41/UE, inserire la seguente:
  23-bis) Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva Pag. 1262003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (termine di recepimento 1o gennaio 2015).
1. 13. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 14. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 15. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3 Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 16. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente seguenti:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 17. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 43) 2014/68/UE, inserire la seguente:
  43-bis) Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o Pag. 127architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (termine di recepimento 31 dicembre 2014).
1. 18. Kronbichler, Franco Bordo, Zaccagnini, Scotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità, finalizzati a rimuovere gli squilibri economici e sociali determinati dalla specifica condizione derivante dalla peculiare localizzazione geografica della Regione.
1. 2. Kronbichler, Piras.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi delle direttive e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
1. 19. Pesco, Battelli.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere a lettera c).
2. 1. Raffaello Vignali.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Principi e criteri per il recepimento della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986, il Governo è tenuto, entro sei mesi, a modificare l'articolo 1746 del codice civile prevedendo che sia vietato nel contratto di agenzia il vincolo del monomandato introducendo il divieto dell'eventuale obbligo posto a carico dell'agente di commercio di operare per conto di un solo proponente e/o il divieto per il medesimo di operare come agente per conto di qualunque altro preponente, anche se non in concorrenza.
2. 01. Impegno.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi».
4. 1. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali.
4. 2. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole:, prevedendo i più ampi Pag. 128poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento.
4. 3. Busin, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Separazione dei modelli bancari).

  1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. I decreti legislativi di cui al comma i si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le finzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
4. 02. Busin, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 91/25/CE).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/53/UE del Pag. 129Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
   a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative finalizzate a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della regione.
4. 01. Kronbichler, Piras.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza.
5. 2. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disposizioni vigenti, inserire le seguenti: di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti e.
5. 1. Busin, Gianluca Pini.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 sopprimere le seguenti: e 7;
   b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
    «h-bis)
abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188».
* 6. 3. Cenni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, dopo le parole: fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 sopprimere le seguenti: e 7;
  2. al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   «h-bis) abrogare il comma 7 dell'articolo 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188».
* 6. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
   «f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;».
6. 10. Busin, Gianluca Pini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;
   b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:
    «f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;»).
6. 2. Cenni.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: peculiarità con le seguenti: pericolosità per la salute umana.
6. 6. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Pag. 130

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di ostacolare un eccesso di offerta con le seguenti: con l'obiettivo di ostacolare l'offerta.
6. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: potenziali
6. 4. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: un ampio livello aggiungere le seguenti: di prevenzione e.
6. 5 Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera e).
6. 9. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fino al termine massimo aggiungere le seguenti: in alcun modo prorogabile.
6. 8. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, e sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.
6. 1. Cenni, Oliverio Nicodemo.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza, del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.
6. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità anche per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, specifiche disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. 13. Busin, Gianluca Pini.

Pag. 131

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
6. 14. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina.
6. 15. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) prevedere, tramite comunicazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri della polizia e dell'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato, ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, l'inibizione dell'accesso ai siti web offrenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione delle norme di legge o di regolamento e in violazione dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6. 16. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi relativi a:
  1.1) fabbricazione clandestina di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 7.500, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento;
  1.2) contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riferito ad un quantitativo superiore a 5 litri, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 per ogni millilitro di prodotto.
6. 17. Busin, Gianluca Pini.

Pag. 132

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2014/61/UE del – Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
   a) limitatamente alla Sardegna, in virtù della sua specifica e totale insularità, introdurre misure agevolative ed elementi di equità, che tengano conto, in attuazione dei principi di pari opportunità, degli svantaggi derivanti dalla peculiare localizzazione geografica della Regione, nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici nonché nelle procedure di erogazione dei servizi e di installazioni delle reti.
6. 01. Kronbichler, Piras.

ART. 7.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1) dopo la parola: «apportare» inserire le seguenti: «, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa,»;
    2) dopo le parole: «agli obiettivi della» inserire le seguenti: «più ampia»;. 3) dopo le parole «risparmiatori e della» inserire le seguenti: «più ampia»;
   b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori;
   c) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole:, applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso;
   d) alla lettera e):
    1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le seguenti parole: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti,»;
    2) al numero 3) aggiungere infine le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».
7. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sistema bancario, inserire le seguenti: in modo da prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,.
7. 10. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori»;
   b) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso»;Pag. 133
   c) alla lettera e):
    1) al numero 1) dopo le parole: «sistemi di garanzia,» inserire le seguenti parole: «, avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti,» e dopo le parole: «della copertura» inserire le seguenti parole: «, che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;
    2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi».
7. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il punto 1.1).
7. 2. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), punto 1.1), prima della parola: prevedere aggiungere la seguente: non.
7. 3. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), al punto 1.2 aggiungere infine le seguenti parole:, previa verifica circa il compimento di reati di usura o anatocismo da parte dell'ente creditizio.
7. 6. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il punto 1.3).
7. 9. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il punto 1.3) con il seguente:
  1.3) prevedere entro 10 anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei propri depositi.
7. 8. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, lettera e), dopo il punto 1.3) aggiungere il seguente:
  1.4) introdurre sistemi che proteggano prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profila.
7. 7. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire una copertura integrale dei depositi per ciascun depositante.
7. 4. Pesco, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire, per ciascun depositante, una copertura per gli importi superiori a 100.000 euro.
7. 5. Pesco, Battelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
7. 1. Pesco, Battelli.

  Sopprimerlo.
*8. 9. Villarosa, Battelli.

Pag. 134

  Sopprimerlo.
*8. 19. Occhiuto, Elvira Savino, Palese.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
8. 18. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi ex-ante di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale.
8. 2. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
  i-bis) con riferimento alla disciplina dell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE escludere integralmente dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione gli strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per interventi di bail-out.
8. 3. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: sanzioni amministrative inserire le seguenti: e penali.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: le sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative.
8. 12. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative» inserire le seguenti: «e penali»;
   b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
    2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
    3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative».
8. 11. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al numero 1.1), dopo le parole: «sanzioni amministrative» inserire le seguenti: «e penali»;
   b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;Pag. 135
    2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
    3) al numero 1.2.3), sostituire la parola «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: «le sanzioni» aggiungere le seguenti: «amministrative».
8. 10. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
   b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «20.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
   c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
8. 13. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al numero 1.2.1), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
   b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro» e le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
   c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: «doppio» con la seguente: «triplo» e le parole: «purché tale ammontare sia determinabile» con le seguenti: «e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale».
8. 14. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 3), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti:, in modo da assicurare la massima trasparenza.
8. 15. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo la parola: sanzioni aggiungere le seguenti:, in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione.
8. 16. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) in attuazione dell'articolo 44, comma 2, lettera h, prevedere che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività con durata residua inferiore ad un mese, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo;.
8. 4. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis)
prevedere i seguenti strumenti di risoluzione delle crisi:
    a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;Pag. 136
    b) strumento dell'ente-ponte;
    c) strumento della separazione delle attività;
    d) strumento del bail-in.
8. 5. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  m-bis)
con riferimento alla disciplina dei contributi ex ante di cui all'articolo 103, comma 3, della direttiva 2014/59/UE 3, prevedere che i mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 della medesima direttiva comprendano impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1, prevedendo altresì che la quota di impegni di pagamento irrevocabili non debba superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi raccolti;.
8. 6. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
  m-bis)
con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.
8. 8. Villarosa, Battelli.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: e di celerità delle procedure con le seguenti:, di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza.
8. 17. Busin, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
  r)
in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.
8. 7. Villarosa, Battelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
8. 1. Pesco, Battelli.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi Pag. 137dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività, di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   2) Definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
   3) L'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   4) Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
   5) Prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) L'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
   2) L'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
   3) L'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere Pag. 138entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
8. 02. Busin, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al. Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)

  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere che le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, debbano adeguare i loro statuti, entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi:
    1. Un limite al possesso azionario, diretto o indiretto, non inferiore al 3 per cento e non superiore al 4 per cento del capitale;
    2. La possibilità che le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale vengano presentate, oltre che da un prestabilito numero minimo di soci, anche da tanti soci che rappresentino una quota del capitale sociale pari ad almeno il 3 per cento;
    3. Nel caso della presentazione di più liste, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a criteri idonei ad assicurare che qualora una lista, risultata di minoranza nel numero di voti espressi per teste, abbia conseguito il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale, tale lista ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti;
    4. La chiara, individuazione dei criteri mutualistici e sociali cui la banca deve attenersi nello svolgimento della propria attività;
   b) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con i principi e i criteri dettati dal presente articolo.
    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
8. 03. Busin, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti)

  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo Pag. 139recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera b), il numero 1) del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere che le banche popolari che hanno un attivo superiore a 8 miliardi di euro, determinato a livello consolidato qualora la banca sia capogruppo di un gruppo bancario, debbano adeguare i loro statuti, entro il termine di 18 mesi, prevedendo in essi una categoria di azioni speciali a voto capitario riconosciuta ai soci titolari di diritto di voto maggiorato;
   b) prevedere che tale categoria di azioni speciali a voto capitario permetta ai soci detentori di avere diritto:
    1) Ad una quota percentuale maggiore di dividendo stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie;
    2) Ad una quota di Consiglieri di Amministrazione, o del Consiglio di Sorveglianza, non inferiore al 30 per cento dei componenti;
    3) Ad una presenza maggioritaria di rappresentanti, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, in un apposito comitato che gestisce gli interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione;
   c) prevedere altresì che lo statuto sia adeguato, entro lo stesso termine di cui alla lettera a), al fine di stabilire:
    1) Maggioranze qualificate per gli atti di straordinaria amministrazione quali fusioni, incorporazioni, trasformazioni e cessioni;
    2) L'obbligo di destinazione di una quota di utile, stabilita dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie, da destinare ad interventi di natura sociale e territoriale, interventi di natura sociale e territoriale con finalità di mutualità e cooperazione.
   d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con i principi e i criteri dettati dal presente articolo.
    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.
8. 04. Busin, Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio)

   1. Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
    a) estendere all'intero territorio nazionale l'ambito geografico di esclusione dalla coltivazione per le richieste di adeguamento, di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, concernenti Pag. 140la procedura di autorizzazione o il rinnovo dell'autorizzazione di un determinato OGM;
    b) estendere all'intero territorio nazionale e a tutte le varietà di OGM l'adozione delle misure di divieto di cui all'articolo 26-ter, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE.
8. 01. Kronbichler, Piras, Franco Bordo, Zaccagnini.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale sistematicamente integrate con la Valutazione di Impatto Sanitario, armonizzazione con la Valutazione Ambientale Strategica e coordinamento con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.
14. 9. Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) potenziamento della Valutazioni d'impatto ambientale, rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale attraverso il ricorso sistematico della consultazione pubblica allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali.
14. 10. Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) introduzione di meccanismi di trasparenza e di pubblicità sulle modalità di scelta dei membri della Commissione V.I.A., anche attraverso la diffusione di avvisi pubblici per la raccolta dei curricula e la previsione di criteri specifici ed oggettivi per la valutazione dei curricula; esclusione della possibilità di nomina di soggetti rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione ed immediata decadenza dei membri per i quali il rinvio a giudizio sia intervenuto dopo la nomina; esclusione di ogni forma di conflitto di interessi e previsione di forme periodiche di controllo per verificare i requisiti di onorabilità dei candidati e dei membri nominati e prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata;
   b-ter) introduzione di meccanismi di monitoraggio sulle decisioni della Commissione V.I.A.; introduzione di misure di trasparenza sul normale funzionamento della commissione VIA-VAS, tra cui l'obbligo di pubblicizzazione delle sedute della commissione e dell'ordine del giorno, la possibilità di fare audizioni pubbliche;
14. 8. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedere la consultazione pubblica e trasparente dei cittadini residenti nell'area ove dovrebbero essere realizzati lavori di costruzione o altri impianti od opere private o pubbliche e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
14. 7. Colonnese, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) utilizzo sostenibile del suolo, al fine di ricomprenderne tra gli impatti dei progetti pubblici e privati l'eventuale sottrazione, i fenomeni di erosione, degrado della componente organica, compattazione e impermeabilizzazione, nonché i possibili danni agli strati superficiali e sotterranei Pag. 141del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione.
14. 1. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) semplificazione dei meccanismi di accesso alle informazioni e rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, sin dalle prime fasi di elaborazione dei progetti, in modo da garantire la migliore alternativa possibile, compresa la possibilità di non procedere con la realizzazione degli stessi, prevedendo, in tal senso, obbligo di documentazione e motivazione delle decisioni, in modo da comprovare l'avvenuta valutazione dei risultati dei meccanismi di partecipazione attivati e delle pertinenti informazioni raccolte.
14. 2. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) garanzia di una valutazione completa e consapevole, attraverso l'analisi di tutti gli elementi e delle alternative esistenti maggiormente ragionevoli, compresa la possibilità di non realizzare il progetto sulla base del possibile impatto sull'ambiente e sul territorio.
14. 3. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) piena considerazione dell'impatto visivo dei progetti, del cambiamento, ossia, di aspetto o di visuale nel paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane.
14. 4. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione di misure di mitigazione e compensazione ambientali adeguate e proporzionate all'impatto sull'ambiente e sul territorio derivante dalla realizzazione di progetti pubblici o privati.
14. 5. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  «d-bis) precisazione dei contenuti e dei dati analizzati nella determinazione successiva alle procedure di screening, in particolar modo qualora non sia obbligatoriamente prevista una valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto delle osservazioni non richieste eventualmente ricevute da altre fonti, quali il pubblico o le autorità pubbliche, anche nel caso in cui non venga attivata una consultazione formale.».
14. 6. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

ART. 15.

  Al comma, 1 lettera a), sopprimere le parole: ove necessario.
15. 3. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1 lettera, a) dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: di prevenzione e.
15. 1. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Battelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: previste dalla direttiva medesima aggiungere le seguenti: sulla base di evidenze scientifiche di effettiva efficacia delle citate misure.
15. 7. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

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  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.
15. 2. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Battelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: circolazione delle merci aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli obblighi di interruzione della fornitura, i termini per il ripristino della corretta fornitura di acque a norma di valori, le scadenze per l'adeguamento di impianti per la potabilizzazione, le sanzioni per il mancato rispetto e le pene relative agli evasori delle norme».
15. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di verifiche aggiungere le seguenti: i cui esiti sono pubblicati sui siti delle autorità competenti.
15. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: di verifiche aggiungere la seguente: periodiche.
15. 5. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
  c) adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2001, ai sensi della direttiva 2013/51/Euratom Allegati II e III, relativamente alla frequenza e alla tipologia dei parametri analitici ricercati, così come descritto nell'allegato III, per la ricerca di uno spettro di valori sui radionuclidi naturali e artificiali, tali da rispettare le prescrizioni sulla ricerca analitica più accurata possibile, sia per la tipologia di radionuclidi da analizzare per le dosi minime (DI), che per le frequenze di analisi, secondo l'articolo 3, commi 6 e 12.
15. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  c) prevedere che gli enti deputati alla gestione degli impianti di scarico, delle acque reflue, degli impianti di depurazione e delle infrastrutture idriche siano obbligati ad adottare tutte le misure che salvaguardino la salute della popolazione dai rischi di inquinamento da sostanze radioattive delle acque destinate al consumo umano, prevedendo altresì le sanzioni in caso di inottemperanza.
15. 6. Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Battelli.

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri direttivi specifici: introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima; introduzione, nei luoghi chiusi, del limite di 0.2 Volt/metro di campo elettrico.
16. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Battelli.

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  Al comma 1 sopprimere le parole: «ove necessario e,».
16. 1. Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Battelli.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: al fine di assicurare la completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano, prevedere norme a tutela delle caratteristiche geografiche del miele e dei prodotti da esso derivati tramite l'indicazione in etichetta del Paese di origine.
17. 1. Massimiliano Bernini, Battelli.

  Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) introdurre nei libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
   b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
   c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
   d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
17. 01. Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

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  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio).

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2015 uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
  2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere una disciplina al fine di vietare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM) e prevedere misure tali da prevenire contaminazioni sulle altre colture da coltivazioni geneticamente modificate.
17. 02. Gianluca Pini, Bossi.