CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»;
   rilevato che l'articolo 6, comma 1, dispone che, a decorrere dal 1o giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL dovranno essere corrisposti il 1o giorno di ogni mese;
   considerato che l'articolo 1, comma 302, della legge n. 190 del 2014 aveva stabilito per le prestazioni sopra elencate il pagamento il giorno 10 di ciascun mese, senza aver prodotto tuttavia semplificazioni amministrative nelle procedure gestite dall'INPS;
   considerato altresì che la norma introdotta dal disegno di legge in esame, oltre a rimediare agli inconvenienti sopra descritti, potrebbe anche favorire i soggetti deboli che si trovano in condizione di difficoltà per i pagamenti da effettuare nei primi giorni successivi alla corresponsione del trattamento pensionistico, in quanto potrebbero usufruire della disponibilità integrale dello stesso sin dall'inizio del mese;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della salute).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei LEA, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
  2. L'attuazione delle linee di indirizzo aggiornate ai sensi del comma 1 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
3. 028. Lenzi, Calabrò, Amato, Miotto.