CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato)
   premesso che:
    il testo in esame delinea una riforma complessiva della pubblica amministrazione, che si inserisce in un più ampio quadro di riforma dello Stato e degli enti pubblici, al quale è riconducibile la legge n. 56 del 2014 sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e la proposta di riforma della Costituzione;
    in particolare il disegno di legge rivede gli elementi fondamentali della struttura e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, intervenendo sui processi di funzionamento e sull'accesso dei cittadini a dati, documenti e servizi delle amministrazioni (Capo I), sull'organizzazione (Capo II), sulla disciplina del personale e della dirigenza (Capo III) e sulla semplificazione normativa, anche per quanto concerne i profili di rilevante interesse economico dell'attività delle amministrazioni, quali le società partecipate e i servizi pubblici locali (capo IV);
    per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, l'articolo 1 conferisce al Governo un'ampia delega per garantire ai cittadini il diritto di accedere ai dati e documenti in possesso dell'amministrazione e ai servizi da queste forniti in modalità digitale; al riguardo si afferma che il digitale è il canale principale per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni, in modo da favorire il più ampio accesso a dati e documenti e la più efficace prestazione di servizi, riducendo al minimo la necessità per i cittadini di recarsi presso gli uffici pubblici; per raggiungere tali obiettivi si prevede la definizione di un livello minimo di servizi, anche attraverso l'obbligo per gli uffici pubblici di garantire la connettività di banda larga e ultralarga, e l'accesso alla rete Internet e si stabilisce che l'accesso e il riuso di tutte le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione debba avere luogo in formato aperto; il complesso delle disposizioni della delega delinea con chiarezza il principio che prestare e ricevere servizi in forma digitale sono il primo un dovere in capo alla pubblica amministrazione e il secondo un diritto per i cittadini;
    nell'ambito delle disposizioni concernenti la riforma dell'organizzazione dello Stato, si prevede, sulla base del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli, con specifico riferimento alle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), attualmente gestito dall'ACI, e della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prospetta l'eventuale accorpamento; a tal fine si prevede l'introduzione Pag. 87di un'unica modalità di archiviazione, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; per il conseguimento di tale finalità il criterio di delega fa riferimento anche all'eventuale collegamento e all'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; si stabilisce infine che lo svolgimento delle funzioni in questione debba essere assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui alla richiamata lettera c) risultano condivisibili nella misura in cui la loro attuazione, attraverso la semplificazione delle strutture, delle modalità di acquisizione dei dati e del rilascio del documento unico, si tradurrà in una effettiva riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli che gravano sui cittadini;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), chiarendo se si intende pervenire all'accorpamento delle strutture interessate e, comunque, assicurando il collegamento e l'interoperabilità dei dati da esse detenuti, che, nella formulazione attuale, sono definiti come «eventuali».