CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente, e le parole: ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico.

  Conseguentemente:
   al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 35 e 50 con le seguenti: comma 35;
   al comma 1, sostituire le lettere da a) a c) con le seguenti:
    a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
    b) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
    c) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
    d) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
    e) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
    f) individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
6. 71. (Nuova formulazione) Il relatore.

ART. 12.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delle disposizioni stesse aggiungere le seguenti: e il recepimento degli orientamenti Pag. 35della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità.
12. 500. Il relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: del sistema con le seguenti: e riduzione.
14. 500. Il relatore.

ART. 15.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera c), sostituire le parole: organizzazione e gestione con le seguenti: regolazione e organizzazione;
   alla lettera e), sostituire le parole: in tutti con le seguenti: anche per tutti.
15. 500. Il relatore.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, in base alla legislazione vigente,.
4. 28. Boccadutri, Fiano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio della Amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.
4. 10. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: acquisizione del parere della con le seguenti: intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legislativo n. 281 del 1997, in sede di.
4. 27. Fabbri.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 23. Mucci.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies».
5. 32. (Nuova formulazione) Gasparini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20.
5. 7. Lauricella, Lattuca.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Pag. 37Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 11, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 e linee guida contenenti regole per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
11. 8. (Nuova formulazione) Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri.

  Al comma 3, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
11. 10. Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
11. 22. Valente Valeria, Milanato, Ciprini, Rossomando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione l'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
11. 23. (ex 11.06). Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Gasparini, Piccione, Roberta Agostini, Fabbri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole: «L'eventuale dissenso deve essere motivato» aggiungere le seguenti: «e limitato a casi o esigenze eccezionali.»
11. 24. (ex 11.05). Martelli, Miccoli, Albanella, Di Salvo, Baruffi, Gnecchi, Piccolo, Gribaudo, Boccuzzi, Maestri, Fabbri.

ART. 12.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a).
12. 27. Giorgis, Gasparini.

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ART. 14.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione ed alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi di impresa.
14. 49. (Nuova formulazione). Giorgis.

Pag. 39

ALLEGATO 3

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (Nuovo testo C. 3134 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3134 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR»;
   rilevato che il contenuto del decreto-legge è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione;
   evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza della n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
   preso atto che l'articolo 1 del decreto-legge in oggetto interviene dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, «al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale»;
   preso atto favorevolmente delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, in particolare di quella riferita all'articolo 1 del provvedimento, volta a prevedere che gli importi pensionistici siano rivalutati, a decorrere dal 2014, nella misura prevista dalla normativa vigente – ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 – che ha ridefinito i termini percentuali ai fini della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2014-2016, nonché della modifica volta a includere nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.