CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   rilevato che:
    le disposizioni recate dal progetto di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere, g), l) e m) della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);
   osservato che:
    l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite;
   rilevato inoltre che:
    l'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera b), numero 2), princìpi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione – sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – di un ruolo unico dei dirigenti regionali, nonché, alla lettera c), numeri 2) e 3), principi e criteri direttivi per l'accesso alla dirigenza pubblica;
    ricordato, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del impiego pubblico regionale deve essere ascritta all'ambito materiale «ordinamento civile» (di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) per quanto concerne gli aspetti della disciplina del rapporto di lavoro in relazione ai quali ha operato la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, vincolante anche per le Regioni (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 2 del 2004, 380 del 2004, 233 del 2006, 95 del 2007 e 19 del 2013), risultando invece ascrivibile alla competenza regionale residuale a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», la sola disciplina dei rimanenti profili «pubblicistico-organizzativi» del rapporto di lavoro e che a tale ultimo ambito materiale deve essere ascritta anche Pag. 180«la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale» (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 4 del 2004, 380 del 2004, 233 del 2006, 95 del 2008, 100 del 2010);
    ricordato, peraltro, che la predetta potestà legislativa regionale, come precisato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 215, 252 e 293 del 2009), è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di pubblico impiego (tra cui il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi) anche al rispetto dei «princìpi generali di organizzazione pubblica» e che il ruolo unificante del legislatore statale in questo ambito trova fondamento nello stesso principio di unità e di indivisibilità della Repubblica sancito dall'articolo 5 della Costituzione, che si traduce nella necessità di assicurare linee di indirizzo comuni dell'organizzazione amministrativa, strumentali al perseguimento dell'obiettivo ultimo della realizzazione di un esercizio unitario della funzione pubblica in tutto il territorio nazionale, nonché nella finalità di «promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'articolo 4 Cost. e di rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120 Cost.)» (Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 2004);
    osservato infine che la disposizione di cui all'oggetto (analogamente ad altra ritenuta conforme a Costituzione dalla richiamata sentenza n. 388 del 2004) «non si ingerisce nelle scelte delle amministrazioni regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto alla qualità di tale personale)» (...) libere essendo le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi nonché la sede di destinazione»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia di vigilanza dell'ambiente, del territorio e del mare al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

  e con la seguente osservazione:
all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), che reca principi e criteri direttivi con riferimento all'inquadramento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo, tra l'altro, l'abolizione della suddetta figura ed il suo passaggio nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) della medesima lettera, si dovrebbe precisare che le disposizioni di cui all'oggetto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con quanto disposto dai rispettivi statuti speciali, dalle relative norme di attuazione, e dalle leggi regionali adottate in materia.