CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
   valutata positivamente, all'articolo 9, la previsione di collocare la dirigenza pubblica ai livelli statale, regionale, degli enti locali in ruoli unici, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua;
   ritenuto corretto, in tale contesto, inserire nel ruolo unico regionale le figure dirigenziali non sanitarie del SSN, ed escludere dal ruolo la dirigenza sanitaria (medica, veterinaria, non medica) in forza delle sue caratteristiche peculiari di requisiti professionali e funzioni operative nel sistema che richiedono specifici percorsi di reclutamento, inquadramento, progressione di carriera e valutazione;
   espresso altresì apprezzamento, all'articolo 9, per la disposizione di cui alla lettera o), che per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie prevede un elenco unico nazionale e, all'articolo 13, per la previsione della concentrazione presso l'Inps della funzione di controllo delle assenze dal lavoro per malattia e della gestione dei necessari addetti;
   le predette previsioni seppur pienamente condivisibili necessitano tuttavia di maggiori precisazioni nei criteri direttivi della delega su alcuni punti considerati di fondamentale importanza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere dopo le parole: «medica, veterinaria e sanitaria» le seguenti: «non medica»;
   b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «allo scopo individuando un ruolo speciale e istituendo una area negoziale contrattuale specifica per tali figure dirigenziali;
   c) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», aggiungere le seguenti: «comunque non inferiori ai requisiti previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 158 del 2012»;
   d) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «rappresentanti dello Stato e delle regioni» aggiungere le seguenti: «in possesso di meriti professionali e scientifici»;
   e) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda che la procedura di selezione e di conferimento dell'incarico al Direttore generale contempli l'indicazione, al momento dell'inserimento nell'elenco nazionale, delle Regioni ove si desideri svolgere Pag. 157l'incarico, e che la Regione richiedente svolga la selezione fra i candidati che per essa hanno optato con le procedure previste dal decreto 158/2012;
   f) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda, un riferimento esplicito alla natura degli obiettivi sanitari da raggiungere e il cui mancato conseguimento comporti la decadenza del Direttore Generale, facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare all'articolo 3-bis, comma 7-bis del decreto legislativo 502/1992;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 9, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità che il principio di semplificazione e ampliamento delle procedure di mobilità venga inteso anche nel senso di abolire, in ambito sanitario, il nulla osta al trasferimento del dirigente da parte della amministrazione di appartenenza;
   2) all'articolo 9, comma 1, lettera o), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la selezione per i direttori sanitari e amministrativi delle Asl sia effettuata prendendo in considerazione tutti gli elenchi regionali o solo quello della regione sede della Asl richiedente;
   3) all'articolo 13, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come principio di delega l'inserimento, nelle liste speciali ad esaurimento costituite presso l'INPS, anche dei medici che svolgono l'accertamento medico legale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici per conto delle ASL, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
   valutata positivamente, all'articolo 9, la previsione di collocare la dirigenza pubblica ai livelli statale, regionale, degli enti locali in ruoli unici, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua;
   ritenuto corretto, in tale contesto, inserire nel ruolo unico regionale le figure dirigenziali non sanitarie del SSN ed escludere dal ruolo la dirigenza sanitaria (medica, veterinaria, non medica) in forza delle sue caratteristiche peculiari di requisiti professionali e funzioni operative nel sistema che richiedono specifici percorsi di reclutamento, inquadramento, progressione di carriera e valutazione;
   espresso altresì apprezzamento, all'articolo 9, per la disposizione di cui alla lettera o), che per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie prevede un elenco unico nazionale e, all'articolo 13, per la previsione della concentrazione presso l'Inps della funzione di controllo delle assenze dal lavoro per malattia e della gestione dei necessari addetti;
   ritenuto infine che le predette previsioni, seppur pienamente condivisibili, necessitino tuttavia di maggiori precisazioni nei criteri direttivi della delega su alcuni punti considerati di primaria importanza,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere dopo le parole: «medica, veterinaria e sanitaria» le seguenti: «non medica»;
   b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), n. 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «allo scopo individuando un ruolo speciale e istituendo una area negoziale contrattuale specifica per tali figure dirigenziali;
   c) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», aggiungere le seguenti: «comunque non inferiori ai requisiti previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 502/1992, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 158 del 2012»;
   d) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «rappresentanti dello Stato e delle regioni» aggiungere le seguenti: «in possesso di meriti professionali e scientifici»;
   e) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda che la procedura di selezione e di conferimento dell'incarico al Direttore generale sia avviata da una richiesta di manifestazione di interesse rivolta agli iscritti nell'elenco nazionale relativamente all'incarico da coprire, sulla base del cui Pag. 159esito la regione svolge la selezione con le procedure previste dal decreto-legge n. 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi);
   f) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda, un riferimento esplicito alla natura degli obiettivi sanitari da raggiungere, il cui mancato conseguimento comporta la decadenza dall'incarico del direttore generale, facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare all'articolo 3-bis, comma 7-bis del decreto legislativo 502/1992;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 9, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità che il principio di semplificazione e ampliamento delle procedure di mobilità venga inteso anche nel senso di consentire, in ambito sanitario, il trasferimento volontario del dirigente;
   2) all'articolo 9, comma 1, lettera o), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la selezione per i direttori sanitari e amministrativi delle Asl sia effettuata prendendo in considerazione tutti gli elenchi regionali o solo quello della regione sede della Asl richiedente;
   3) all'articolo 13, comma 1, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come principio di delega l'inserimento, nelle liste speciali ad esaurimento costituite presso l'INPS, anche dei medici che svolgono l'accertamento medico legale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici per conto delle ASL, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2007.