CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2015
465.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   considerato che la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in attuazione del provvedimento in esame completa e integra le misure già adottate in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di semplificazione e di trasparenza amministrativa contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   osservato che, al fine di garantire una efficace realizzazione del processo di riforma, si rende necessario creare una discontinuità rispetto a prassi e comportamenti consolidati, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione consapevole dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano, in condizioni spesso difficili, la prestazione di servizi essenziali per i cittadini e le imprese;
   segnalata, in questa ottica, l'esigenza di recuperare la centralità della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in linea con lo spirito della privatizzazione dei medesimi rapporti;
   considerato che il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato nel provvedimento in esame richiede che si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva, essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici;
   ricordato, a tale riguardo, che nel proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, la Commissione ha segnalato al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
   rilevata, altresì, l'opportunità di una riforma del sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che garantisca la trasparenza e la semplificazione delle procedure, consentendo in questo modo la razionalizzazione e la riduzione del ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea, che richiama la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   segnalata l'esigenza che, nell'ambito dei molteplici processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dal provvedimento, siano individuate misure adeguate a garantire la continuità Pag. 107occupazionale e a salvaguardare le competenze e le professionalità presenti in ciascuna amministrazione;
   osservato come, per garantire il buon esito della riforma, assumano valore strategico le disposizioni concernenti la revisione della disciplina della dirigenza pubblica, prevista dall'articolo 9, rispetto alla quale si rende necessario individuare nel presente provvedimento e nell'attuazione della delega un giusto equilibrio tra efficienza dell'attività e imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, nelle disposizioni che contengono riferimenti alle «amministrazioni pubbliche» e, in particolare in quelle che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle medesime amministrazioni, contenute nell'articolo 13, se con tale locuzione si richiami una delle definizioni già presenti nell'ordinamento, quali quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero si intenda introdurre una nuova definizione normativa;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1 e nel quadro delle misure volte a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, contenute nell'articolo 11, interventi tesi ad assicurare la conoscibilità, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), la continuità occupazionale del personale in servizio e l'informazione delle associazioni sindacali rappresentative, prevedendo altresì l'applicazione, per il personale trasferito, dei criteri di definizione dei trattamenti giuridici ed economici previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli e l'eventuale accorpamento di funzioni previsti dalla disposizione siano attuati garantendo gli attuali livelli occupazionali e previo esame congiunto con le associazioni sindacali rappresentative dei settori interessati;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'ambito della ridefinizione dei compiti e delle funzioni affidati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), permangono affidati al sistema camerale altri compiti e funzioni, con particolare riferimento a quelli in materia di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro, nonché di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 8, la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la dipendente di una pubblica amministrazione vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di Pag. 108residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e che, entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza disponga il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 11 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità nel quadro di un più sistematico intervento volto a promuovere e garantire l'equilibrio di genere nel settore pubblico, anche mediante l'adozione di uno specifico decreto legislativo;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini sia individualmente, sia nelle loro forme associative», nonché di stabilire che la direttiva di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 sia adottata anche dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la tutela della genitorialità, che, nei casi di assegnazione temporanea dei lavoratori genitori di figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le amministrazioni di provenienza e di destinazione possano esprimere un dissenso solo in casi o per esigenze eccezionali;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, una maggiore convergenza tra la disciplina del lavoro pubblico e del lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali e dalla normativa europea o internazionale, riequilibrando in questo modo il rapporto fra legge e contrattazione collettiva;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disciplina transitoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di prevedere che sia favorita l'assunzione non solo dei vincitori, ma anche degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del provvedimento, nonché di introdurre meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approvazione Pag. 109dello schema di decreto legislativo di cui al medesimo comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, comma 1, lettera d), che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presti le proprie funzioni di supporto tecnico non solo nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, più in generale, di tutte le amministrazione da essa rappresentate, chiarendo altresì che tali funzioni si estendono anche al controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 13, strumenti anche di carattere previdenziale per favorire il rinnovamento generazionale nelle pubbliche amministrazioni;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera r), la nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone con disabilità, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria, con compiti di elaborazione di linee guida e indirizzi per garantire il rispetto del diritto al lavoro dei disabili e promuovere gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché di monitoraggio del rispetto dell'obbligo di trasmissione annuale delle comunicazioni di cui alla medesima lettera r).

Pag. 110

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI PLACIDO E AIRAUDO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche» (C. 3098);
   considerato che:
    il testo, oltre ad essere caratterizzato da una eccessiva genericità ed indeterminatezza, presenta molteplici profili di criticità per quanto di competenza della Commissione;
    in primo luogo, il provvedimento risulta improntato ad un processo di accentramento e uniformazione di tipo centralista, attraverso il quale la spinta legiferatrice si sovrappone, assorbendolo, al necessario processo di ripensamento della contrattazione collettiva, gravemente compromessa nel corso degli ultimi anni da continui, frammentati e disorganici interventi normativi. Una criticità che emerge in numerose norme del disegno di legge in esame e, in primis, da quelle relative alla materia del pubblico impiego, contenute all'articolo 13 del provvedimento; nonostante, infatti, si preveda che i decreti in materia debbano essere adottati «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», è evidente il nuovo tentativo di superamento della normativa di origine contrattuale attraverso interventi di tipo legislativo, in piena continuità con quanto previsto dalla precedente legge delega del 4 marzo 2009, n. 15, la cosiddetta «riforma Brunetta»;
    un tale processo rischia di delegittimare ed indebolire ulteriormente uno strumento, quello della contrattazione (si ricorda come esso sia stato pesantemente colpito non solo dalla succitata Riforma Brunetta, ma anche dalle norme presenti nei decreti-legge n. 78 del 2010, n. 95 del 2012 e n. 90 del 2014, che hanno imposto limiti alle assunzioni rimodulando progressivamente le disposizioni relative al turn over), necessario alla tutela dei diritti dei lavoratori, in particolar modo in un settore, come quello del pubblico impiego, in cui il datore di lavoro è, per l'appunto, un soggetto pubblico, e che deve a maggior ragione, dunque, garantire una netta separazione tra politica e negoziazione contrattuale. Tra l'altro, si rammenta come sulla materia sia prevista, a breve, un'udienza della Corte costituzionale, circa la questione legittimità costituzionale concernente il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, che ha visto il discutibile intervento dell'Avvocatura generale dello Stato quale diretto monito nei confronti della Consulta, nel merito di una possibile pronuncia che potrebbe costare 35 miliardi di euro;
    le disposizioni del presente disegno di legge confermano il processo di prevaricazione dello strumento legislativo sulla contrattazione, come risulta evidente dalle norme che concernono l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): l'Agenzia, infatti, ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 13, si avvia a mutare la propria configurazione da sede neutrale di contrattazione tra le parti a organismo con «funzioni di supporto tecnico al Dipartimento Pag. 111della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materia inerenti alla gestione del personale», a vantaggio, dunque, di una sola delle parti in questione;
    gli interventi normativi degli ultimi anni hanno, inoltre, prodotto uno stato di incertezza circa la contrattazione di tipo decentrato, in riguardo alla quale l'attività di organismi come la Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica hanno progressivamente fatto emergere interpretazioni contraddittorie della normativa di riferimento;
    è evidente, dunque, come l'obiettivo primario di un processo di riforma e riorganizzazione debba essere in primo luogo rivolto alla semplificazione e all'affermazione della certezza normativa, producendo altresì un percorso di progressiva unificazione tra regole concernenti il lavoro pubblico e lavoro privato: un processo ove, invece, regna la confusione totale;
    emblematico in tal senso è stato l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nei confronti dei decreti attuativi del Jobs Act (legge delega n. 183 del 2014), strettamente connessi con le materie di cui al presente provvedimento, in particolare per ciò che concerne il tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro, trattato all'articolo 11 del presente disegno di legge e già oggetto, pochi mesi, fa di un intervento normativo attraverso lo schema di decreto attuativo del Jobs Act n. 157. Si ricordano in infatti le contraddittorie dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti, il quale affermò come la normativa derivante dal Jobs Act non si applicasse al pubblico impiego «perché tutta la discussione è stata fatta sul lavoro privato e quindi non è applicabile al pubblico impiego e se si vuol discutere del lavoro pubblico in Parlamento c’è una legge delega sulla pubblica Amministrazione», supportato in tal senso dallo stesso Presidente del Consiglio Renzi, che sostenne: «non sarà il Governo a decidere e quando il provvedimento sul pubblico impiego firmato da Marianna Madia verrà discusso in Parlamento, saranno le Camere a scegliere»; affermazioni che vanno in controsenso rispetto a quanto dichiarato dall'ex ministro Sacconi e dal giuslavorista Pietro Ichino, che dichiararono invece come «le nuove norme saranno applicabili anche ai dipendenti pubblici. Tanto è vero che, quasi all'ultimo, è stata cancellata la norma che ne prevedeva espressamente l'esclusione»;
    risulta altresì chiaro come la gran parte della disposizioni inerenti la materia del pubblico impiego si limitino a riaffermare principi e norme già esistenti, senza prevedere ulteriori garanzie di tutela. Ad esempio, alla lettera a) si prevede, in sostanza, una riserva di posti nei concorsi per i lavoratori precari della pubblica amministrazione, già prevista, dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (previsione che ha tra l'altro ha visto l'intervento della Corte costituzionale al fine di limitare tale pratica); o, ancora, alla lettera f), le norme relative all'accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ove si prevede che in controllo sia attribuito all'INPS, ricorrendo prioritariamente ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento (articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013) erano già presenti nel decreto-legge n. 179 del 2012; anche la lettera m), relativa alla valutazione del merito dei dipendenti pubblici, risulta essere già stata affrontata dal decreto legislativo n. 150 del 2009;
    si è persa anche l'occasione di procedere ad una riforma organica del settore in riguardo alla materia del reclutamento, per la quale non si è provveduto ad invertire una tendenza che ha visto l'attività legislativa concentrarsi, negli ultimi anni, unicamente sull'obiettivo del contenimento della spesa pubblica (si ricordano i succitati decreti-legge n. 78 del 2010, n. 95 del 2012 e n. 90 del 2014), mascherato da riordino ed adeguamento dell'organico al reale fabbisogno delle amministrazioni; Pag. 112disposizione prevista anche dalla lettera g), comma 1, dell'articolo 13 del presente disegno di legge, che recita: «definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni»;
     tra l'altro, in materia di procedure di assunzione, la delega alla lettera b) del comma 1 potrebbe configurare significative problematiche riguardanti, ad esempio, i limiti assoluti e percentuali in relazione al numero dei posti banditi per i canditati che risultino idonei ma non vincitori, nonché circa la durata di validità delle graduatorie per le quali, pur essendo già prevista una normativa vigente (articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che ne dispone una validità di tre anni, è prassi consolidata prorogare la scadenza. Sarebbe necessario un intervento maggiormente organico, in grado di ribadire anche il ruolo fondamentale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
    discorso simile quello relativo al succitato articolo 11, inerente la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche attraverso il rafforzamento della flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici con il ricorso, su richiesta, al part-time, al telelavoro anche misto (smart working), a forme di co-working e di job-sharing; previsioni indubbiamente positive, ma già presenti all'interno dei contratti collettivi (si ricorda, ad esempio, il contratto collettivo nazionale quadro sul telelavoro stipulato il 23 marzo 2000, rimasto inapplicato per questioni interpretative non risolte dal presente disegno di legge) e degli ordinamenti interni delle singole amministrazioni, che istituiscono da tempo forme di flessibilità in tal senso: anche in questo caso, il Governo interviene su materie proprie della contrattazione, attraverso decreti delegati;
    ulteriori profili di criticità emergono relativamente all'articolo 9, in materia di dirigenza pubblica, questione affrontata negli ultimi anni da numerosi interventi normativi, che richiedono un indubbiamente un processo di razionalizzazione; tuttavia, oltre alla considerazione inerente la discutibile indeterminatezza della delega, risulta evidente come un intervento improntato ad una sostanziale uniformazione dei ruoli dei dirigenti non corrisponda alle necessità derivanti dalle diverse funzioni e dai diversi contesti in cui essi operano; sarebbe necessario, nella definizione dei ruoli unici previsti dalla lettera b), garantire la sussistenza delle specificità tutelate per via contrattuale: al contrario, anche nella materia della dirigenza pubblica, si procede nuovamente ad una legificazione fagocitante funzioni proprie della contrattazione;
    tra l'altro, è da segnalare come l'uniformazione delle modalità di conferimento degli incarichi prevista dalla lettera f) rischi di rendere il processo impropriamente macchinoso, favorendo il ricorso a dirigenti esterni, per i quali le procedure di incarico sono significativamente meno complesse;
    Indubbiamente, tuttavia, il profilo maggiormente critico circa la dirigenza pubblica concerne il progressivo aumento dello spazio di intervento della sfera politica in ruoli e funzioni proprie dell'amministrazione, senza sufficienti garanzie di terzietà ed autonomia: le commissioni previste dai numeri 1, 2 e 3 (Commissione per la dirigenza statale, Commissione per la dirigenza regionale, Commissione per la dirigenza locale), della lettera b) del comma 1, presentano solo generici riferimenti all'indipendenza, all'autonomia di valutazione e all'incompatibilità con cariche politiche e sindacali; commissioni che, tuttavia, hanno importanti funzioni concernenti l'assegnamento e la revoca degli incarichi ai dirigenti, e per le quali lo strumento della delega risulta dunque altamente improprio a garantirne autonomia e indipendenza;
    emblematica in tal senso è anche la previsione concernente la soppressione delle figure del segretario comunale e provinciale, le cui funzioni vengono assorbite Pag. 113da dirigenti cui vengono attribuiti «compiti di attuazione dell'indirizzo politico» ai sensi del numero 4 della lettera b); si passa, dunque, da un ruolo di assistenza relativo alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi a uno di coordinamento e controllo sotto l'impulso e la responsabilità della politica locale;
    particolarmente critica all'articolo 9 risulta anche la disposizione di cui al numero 3) della lettera c), nella quale si prevede l'esternalizzazione di attività di reclutamento e di formazione a «migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti»: procedure di cui, tuttavia, non si fa specifica menzione;
    inquietante è, poi, la previsione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 9, relativa ai dirigenti privi di incarico, per i quali è prevista la «decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità»;
    ultimi rilievi possono essere fatti in merito a quanto previsto dall'articolo 10, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca: anche in questo caso è evidente come un settore peculiare quale quello della ricerca necessiti di una particolare autonomia e flessibilità, raggiungibile tutelando le specificità contrattuali esistenti e promuovendo il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  alla luce di quanto premesso,
   esprime

PARERE CONTRARIO

«Placido, Airaudo».

Pag. 114

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   considerato che la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in attuazione del provvedimento in esame completa e integra le misure già adottate in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di semplificazione e di trasparenza amministrativa contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   osservato che, al fine di garantire una efficace realizzazione del processo di riforma, si rende necessario creare una discontinuità rispetto a prassi e comportamenti consolidati, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione consapevole dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano, in condizioni spesso difficili, la prestazione di servizi essenziali per i cittadini e le imprese;
   segnalata, in questa ottica, l'esigenza di recuperare la centralità della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in linea con lo spirito della privatizzazione dei medesimi rapporti;
   considerato che il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato nel provvedimento in esame richiede che si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva, essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici;
   ricordato, a tale riguardo, che nel proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, la Commissione ha segnalato al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
   rilevata, altresì, l'opportunità di una riforma del sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che garantisca la trasparenza e la semplificazione delle procedure, consentendo in questo modo la razionalizzazione e la riduzione del ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea, che richiama la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   segnalata l'esigenza che, nell'ambito dei molteplici processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dal provvedimento, siano individuate misure adeguate a garantire la continuità occupazionale e a salvaguardare le competenze e le professionalità presenti in ciascuna amministrazione;Pag. 115
   osservato come, per garantire il buon esito della riforma, assumano valore strategico le disposizioni concernenti la revisione della disciplina della dirigenza pubblica, prevista dall'articolo 9, rispetto alla quale si rende necessario individuare nel presente provvedimento e nell'attuazione della delega un giusto equilibrio tra efficienza dell'attività e imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, nelle disposizioni che contengono riferimenti alle «amministrazioni pubbliche» e, in particolare in quelle che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle medesime amministrazioni, contenute nell'articolo 13, se con tale locuzione si richiami una delle definizioni già presenti nell'ordinamento, quali quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero si intenda introdurre una nuova definizione normativa;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, interventi tesi ad assicurare la conoscibilità, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), la continuità occupazionale del personale in servizio e l'informazione delle associazioni sindacali rappresentative, prevedendo altresì l'applicazione, per il personale trasferito, dei criteri di definizione dei trattamenti giuridici ed economici previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli e l'eventuale accorpamento di funzioni previsti dalla disposizione siano attuati garantendo gli attuali livelli occupazionali e previo esame congiunto con le associazioni sindacali rappresentative dei settori interessati;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'ambito della ridefinizione dei compiti e delle funzioni affidati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), permangono affidati al sistema camerale altri compiti e funzioni, con particolare riferimento a quelli in materia di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro, nonché di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 8, la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la dipendente di una pubblica amministrazione vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa Pag. 116comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e che, entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza disponga il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 11 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità nel quadro di un più sistematico intervento volto a promuovere e garantire l'equilibrio di genere nel settore pubblico, anche mediante l'adozione di uno specifico decreto legislativo;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini sia individualmente, sia nelle loro forme associative», nonché di stabilire che la direttiva di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 sia adottata anche dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la tutela della genitorialità, che, nei casi di assegnazione temporanea dei lavoratori genitori di figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le amministrazioni di provenienza e di destinazione possano esprimere un dissenso solo in casi o per esigenze eccezionali;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, una maggiore convergenza tra la disciplina del lavoro pubblico e del lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali e dalla normativa europea o internazionale, riequilibrando in questo modo il rapporto fra legge e contrattazione collettiva;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disciplina transitoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di prevedere che sia favorita l'assunzione non solo dei vincitori, ma anche degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del provvedimento, nonché di introdurre meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al medesimo comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, comma 1, lettera d), che l'Agenzia per la Pag. 117rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presti le proprie funzioni di supporto tecnico non solo nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, più in generale, di tutte le amministrazione da essa rappresentate, chiarendo altresì che tali funzioni si estendono anche al controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 13, strumenti anche di carattere previdenziale per favorire il rinnovamento generazionale nelle pubbliche amministrazioni;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera r), la nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone con disabilità, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria, con compiti di elaborazione di linee guida e indirizzi per garantire il rispetto del diritto al lavoro dei disabili e promuovere gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché di monitoraggio del rispetto dell'obbligo di trasmissione annuale delle comunicazioni di cui alla medesima lettera r).

Pag. 118

ALLEGATO 4

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (C. 3134 Governo).

NUOVE FORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI 1.17, 4.3 E 4.2

  Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: dopo il comma 25 è inserito il seguente: con le seguenti: dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:
  25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.
1. 17. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro con le seguenti: 140 milioni di euro.
4. 3. (Nuova formulazione). Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.
4. 2. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

Pag. 119

ALLEGATO 5

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (C. 3134 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: dopo il comma 25 è inserito il seguente: con le seguenti: dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente: 25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.
1. 17. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi».
1. 14. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.
*4. 1. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.
*4. 3. (Nuova formulazione). Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726.
4. 2. (Nuova formulazione). Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Incerti, Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Simoni.