CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 GIUGNO 2015

ALLEGATO 1

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

EMENDAMENTI 1.100, 1.101, 5.101 E 6.100 DEL RELATORE

ART. 1

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

  Conseguentemente: a) al secondo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa;b) al terzo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.
1. 100. Il Relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova PAC, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avviene attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 101. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.

  Conseguentemente, al comma 3:
   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2016;
   c) al comma 4, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3.
5. 101. Il Relatore.

Pag. 232

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole:, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali con le seguenti: nelle regioni del Mezzogiorno.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione, nonché i relativi impegni ed eventuali residui. Le relazioni di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche al Parlamento.;
   b) al comma 2, dopo le parole: predetta gestione commissariale aggiungere le seguenti:, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno;
   c) al comma 3, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le funzioni.
6. 100. Il Relatore.

Pag. 233

ALLEGATO 2

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.101, 5.101 E 6.100 DEL RELATORE

ART. 1.

  Dopo le parole: provvede aggiungere le seguenti: in coerenza con la Strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
0. 1. 101. 1. Oliverio.

ART. 5.

  Dopo le parole: nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: e con precedenza alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.
0. 5. 101. 1. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Dopo le parole: nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese ed alle cooperative agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili.
0. 5. 101. 2. Dallai.

  Dopo le parole: copertura dei rischi aggiungere le seguenti: nonché alle imprese agricole ed alle cooperative agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziate.
0. 5. 101. 3. Dallai, Oliverio.

ART. 6.

  All'alinea comma 1 sopprimere le parole: del Mezzogiorno.

  Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole del Mezzogiorno.
0. 6. 100. 1. Guidesi, Fedriga.

Pag. 234

TESTO AGGIORNATO ALL'11 GIUGNO 2015

ALLEGATO 3

D.L. n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: fideiussione bancaria aggiungere le seguenti: o assicurativa.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo le parole provvede aggiungere le seguenti: in coerenza con la Strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
0. 1. 101. 1. Oliverio.
(Approvato)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova PAC, alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP S.p.A., attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica avviene attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
   c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del Pag. 23550 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
   c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.
2. 20. Cova, Tentori, Terrosi, Prina.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: sono apportate le seguenti modifiche: premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «due punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti percentuali».

  Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda» è inserita la seguente «cessionaria».
2. 27. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: il 20 per cento del relativo prodotto con le seguenti: il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con;
   b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica;
   c) al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole:, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo con le seguenti: e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare;
   d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;
   e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: gli operatori del settore aggiungere le seguenti:, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti;
   f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50 mila in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime con le seguenti: a euro 50 mila, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime;
   g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: il 35 per cento del relativo settore con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione Pag. 236si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.
3. 101. Il Relatore.
(Approvato)

  All'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative disposizioni attuative.
3. 56. (nuova formulazione) Anzaldi, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.
(Approvato)

ART. 4

  Al comma 1, sostituire le parole: il miglioramento della qualità del prodotto con le seguenti: il miglioramento della qualità del prodotto anche ai fini e la certificazione e della lotta alla contraffazione.
4. 6. (nuova formulazione) Cenni, Tentori, Terrosi.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 fino alla fine del comma, con le seguenti: a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo, prevede, in particolare, il conseguimento delle seguenti finalità:
   a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;
   b) sostenere e promuovere attività di ricerca per implementare e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;
   c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extra vergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
   d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;
   e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli Pag. 237operatori della filiera olivicola, in conformità al Regolamento (UE) n. 1308/2013 quando disciplina le trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni per l'anno 2015 e a 12 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. 14. (nuova formulazione) Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Boccia, Michele Bordo, Cassano, Vico.
(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: danneggiate da eventi alluvionali aggiungere le seguenti: o da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta» che raggiunge almeno l'11o grado della scala Beaufort.
5. 8. Cenni, Bini, Fanucci, Tentori, Mariani, Terrosi.

  Dopo le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 sono inserite le seguenti: e nel caso del cinipide del castagno dando la precedenza alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica.
0. 5. 101. 1. (nuova formulazione) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.
(Approvato)

  Dopo le parole: copertura dei rischi aggiungere le seguenti: nonché alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziate
0. 5. 101. 3. (nuova formulazione) Dallai, Oliverio.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel corso degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015.

Conseguentemente, al comma 3:
   a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2016;Pag. 238
   c) al comma 4, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,.
5. 101. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiunge il seguente:
  3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 Maggio 2004 n. 154 è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di due milioni per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole:, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali con le seguenti: nelle regioni del Mezzogiorno.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione, nonché i relativi impegni ed eventuali residui. Le relazioni di cui al richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche al Parlamento.;
   b) al comma 2, dopo le parole: predetta gestione commissariale aggiungere le seguenti:, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno;
   c) al comma 3, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: e le funzioni.
6. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: riassegnazione delle risorse umane, aggiungere le seguenti:, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della relativa funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
6. 4. (nuova formulazione) Franco Bordo, Zaccagnini.
(Approvato)

Pag. 239

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».
6. 11. Carra, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

  1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi, per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali, in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.
  2. Alle Commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
  3. Le Commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
  4. Le Commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più Borse Merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, e individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  5. In caso di istituzione delle Commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le Borse Merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le Camere di commercio sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle Commissioni uniche nazionali stesse.
  6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle Commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7. La partecipazione alle Commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 013. (nuova formulazione) L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli.
(Approvato)