CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE POSTE IN VOTAZIONE

ART. 17.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti:, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
17. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma 9-bis:
  9-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 101. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 24.

  Sopprimerlo.
24. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 28.

  Al comma 1, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;
28. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 295

ART. 29.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
29. 100. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 30.

  Dopo le parole: Dall'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: , ad esclusione degli articoli 15-bis e 20-bis,.
30. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 296

ALLEGATO 2

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il disegno di legge C. 3104 Governo, recante «DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;
   ricordato che, in materia di quote latte, è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2013/2092, e che il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (cosiddetto regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento CE n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, non avendo garantito il recupero dei «prelievi» sulle eccedenze rispetto alle quote latte (cosiddetti «prelievi supplementari»);
   osservato sul punto che il provvedimento in esame detta misure volte a superare il regime delle quote latte, che non consentono tuttavia di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea;
   richiamati quindi i contenuti dell'articolo 3, volto a favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali, prevedendo al comma 1 che per il loro riconoscimento sia sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore;
   visto in proposito l'articolo 163 del regolamento CE n. 1308/2013 che prevede che gli Stati membri possano riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione, tra l'altro, che queste costituiscano una quota significativa delle attività economiche del comparto;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito se la quota del 20 per cento indicata all'articolo 3 comma 1 quale misura minima per il riconoscimento di organizzazioni interprofessionali rappresenti una quota significativa dell'attività del settore lattiero-caseario, così come previsto dall'articolo 163 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1308/2013, o se sia necessario incrementare tale quota, eventualmente anche in maniera progressiva nel tempo.

Pag. 297

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
   ricordato che la legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ne ha previsto il recepimento, entro il termine del 16 giugno 2015;
   preso atto che la direttiva 2012/34/UE ha provveduto alla rifusione di alcune delle direttive comunitarie in materia ferroviaria: direttiva 1991/440/CEE, 1995/18/CE e 2001/14/CE;
   ricordato che lo schema di decreto in titolo sostituisce integralmente, con alcune novità, il decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha dato attuazione al primo pacchetto ferroviario emanato nel 2001 (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria);
   richiamato l'articolo 7 dello schema che – per lo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario passeggeri – prevede una licenza nazionale specifica che si affianca a quella generale valevole su tutto il territorio UE, da rilasciare unicamente ad imprese che abbiano sede legale in Italia e, se controllate da imprese straniere, a condizioni di reciprocità;
   ritenuto che andrebbe verificato se e in quale misura la previsione di una licenza valida in ambito nazionale possa costituire a carico delle imprese ferroviarie un aggravio ulteriore, non richiesto dalla normativa europea, e non rispondente ai principi europei in tema di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi alle imprese;
   richiamata inoltre la procedura di infrazione n. 2012/2213 per non corretta applicazione della normativa europea (direttiva 91/440/CEE e Regolamento (CE) n.1370/2007) sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria;
   segnalato, al riguardo, che non appare evidente se le disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema, con riferimento ai principi di separazione contabile, siano idonee a superare gli specifici rilievi avanzati nella procedura di infrazione sopra citata;
   rilevato che l'articolo 17 dello schema prevede, al comma 1, che i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti «sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze»;
   ritenuto che la previsione di tale parere, peraltro non vincolante, appare in contrasto con il rilievo formulato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097 in tema di controllo spettante all'Autorità dei Trasporti sul sistema di imposizione dei diritti, e, da ultimo, nella lettera di messa in mora datata 10 luglio 2014, relativa alla Pag. 298mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 nella causa C-369/11, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non deve intervenire nella determinazione dei diritti di accesso, che sono stabiliti dal Gestore dell'infrastruttura;
   ricordato al riguardo che l'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977) prevede disposizioni volte al superamento del contenzioso pendente in sede europea, in coerenza con quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, e sottolineato che detta norma è stata espunta dal disegno di legge de quo (emendamento 10.1 del Governo) per evitare la sovrapposizione di distinti interventi normativi sul presupposto che le disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo siano idonee a consentire una rapida e piena definizione della citata procedura di infrazione;
   richiamato da ultimo l'articolo 18 dello schema che contempla deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso, con la possibilità di prevedere coefficienti di maggiorazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (comma 1) o di stabilire o mantenere canoni più elevati per il sistema Alta Velocità/Alta Capacità e per altri progetti di investimento specifici (comma 8), senza prevedere un esplicito riferimento ai criteri definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;
   ribadita, in via generale, la necessità che nel recepire la direttiva 2012/34/UE le disposizioni contenute nello schema di decreto risultino pienamente coerenti con la disciplina europea,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 17, provveda il Governo ad eliminare la previsione di pareri da parte di organi dell'esecutivo nel sistema di definizione dei criteri per la determinazione del canone di accesso, facendo salva, in ogni caso, l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, al fine di definire il contenzioso pendente;
   2) con riferimento ai commi 1 e 8 dell'articolo 18, preveda il Governo che la determinazione di maggiorazioni del canone o di canoni più elevati abbia luogo in conformità con i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione dei trasporti;
   3) provveda il Governo a riformulare l'articolo 11 dello schema al fine di garantire il superamento dei rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria;
  e con la seguente osservazione:
   a) valuti il Governo l'opportunità di definire la disciplina in materia di licenza nazionale, di cui all'articolo 7, alla luce dei principi europei in tema di semplificazione e di riduzione di oneri amministrativi a carico delle imprese, tra cui quelle ferroviarie, in modo da evitare aggravi non necessari per le finalità a cui tale disciplina risponde.

Pag. 299

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
   rilevato che il provvedimento si discosta in diversi punto dal dettato della direttiva 2013/29/UE oggetto di recepimento;
   segnalati in particolare:
    l'articolo 1, comma 2, lettera g) dello schema di decreto, che esclude dal proprio ambito di applicazione i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che siano direttamente destinati all'esportazione, laddove la direttiva prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione per «i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro» (articolo 2, paragrafo 2, lettera g));
    l'articolo 1, comma 2, lettera h), che esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi «sia riportato» la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, laddove la direttiva richiede una «evidente indicazione grafica» che «indichi chiaramente» i predetti elementi;
    l'articolo 22, recante di prescrizioni relative agli organismi notificati, che dispone al comma 2 che l'organismo di valutazione della conformità sia tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non prevede espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva;
    l'articolo 22, che al comma 10, per quanto riguarda il segreto professionale, non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
    l'articolo 24 – in linea con la direttiva – prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame, laddove l'articolo 26 della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore «qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in Pag. 300parte di esse» pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva;
    l'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra omettere la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;
   osservato inoltre che non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:
    articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;
    articolo 41, paragrafo 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda il Governo a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera g), escludendo dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) della direttiva;
   2) provveda il Governo – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva;
   3) provveda il Governo ad integrare lo schema di decreto con le disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, con particolare riferimento agli articoli 6, paragrafo 2, e 41, paragrafo 3, 4 e 5, della direttiva;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera h), che gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento a condizione che sugli stessi sia riportata «chiaramente», mediante «evidente indicazione grafica», la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, come richiesto dalla direttiva;
   b) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, all'articolo 22, comma 10, in materia di segreto professionale, che l'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, Pag. 301come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;
   c) valuti il Governo l'opportunità di precisare – all'articolo 24 – che la presunzione di conformità dell'organismo notificato ivi prevista si applica nei confronti dell'operatore che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto e che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE;
   d) valuti il Governo l'opportunità di richiamare all'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, che prevede, tra l'altro, obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.