CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 giugno 2015
457.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104)

EMENDAMENTI 3.101 e 5.100 DEL RELATORE

ART. 3.

 Al comma 1, sostituire le parole: il 20 per cento del relativo prodotto con le seguenti: il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d'intesa con»;
   b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;
   c) al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo» con le seguenti: «e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare»;
   d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013»;
   e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del settore» aggiungere le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;
   f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «a euro 50 mila in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» con le seguenti: «a euro 50 mila, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime»;
   g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «il 35 per cento del relativo settore» con le seguenti: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale».
3. 101. Il Relatore.

Pag. 284

ART. 5.

  Dopo il comma 3, aggiunge il seguente:
  3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 Maggio 2004 n. 154 è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di due milioni per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 100. Il Relatore.