CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe. (Nuovo testo C. 1335 Bonafede).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante «Disposizioni in materia di azione di classe;
   richiamata la Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a princìpi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri;
   rilevato che, tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare in base alla Raccomandazione, vi sono le disposizioni contenute alla sezione V che, al paragrafo 21, prevede che «la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell'adesione, o opt-in). Qualunque eccezione a tale principio, ex lege o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia»;
   ricordato, sullo stesso tema, il paragrafo 23 della Raccomandazione, che prevede che «le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia»;
   viste le disposizioni che la proposta di legge in esame provvede a inserire nel codice di procedura civile con l'articolo 840-sexies, fissando il termine per l'adesione all'azione di classe a non oltre 180 giorni dalla sentenza che accoglie l'azione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito, in conformità con quanto indicato dalla Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a princìpi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, a riformulare il termine per l'adesione di cui al nuovo articolo 840-sexies c.p.c. allineandolo al carattere di definitività della sentenza che accoglie l'azione, per garantire che le adesioni all'azione di classe, pur se successive alla sentenza che definisce il giudizio, intervengano prima che la pronuncia stessa diventi definitiva.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

  1. L'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.
1. 01. Il Governo.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso».
4. 11. La IX Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
  «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale»;

   b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
  «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale»;

   c) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
    1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti; Pag. 93
   2) 75.500 euro per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000.».
4. 13. La IX Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

  1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
    1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
    2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;
    3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
    4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
    5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
    6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
    7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro».

   d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

  1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
   a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
   b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;
   c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
   d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz».
4. 14. La IX Commissione.
(Approvato)

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».
5. 2. Il Relatore.
(Approvato)

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ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

  1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
  «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori».
7. 4. Il Governo.
(Approvato)

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
    2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
2.3 Equivalenze
  2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
  2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
  2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».
9. 1. (Nuova formulazione) Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.
(Approvato)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Governo.
(Approvato)

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ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/ 14/TAXU).

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità « sono soppresse;
   b) all'articolo 41, comma 3, le parole: « o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni « sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».
11. 02. Il Governo.
(Approvato)

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso Art. 5-bis con il seguente:
  Art. 5-bis. — (Lavori vietati ai minori). — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.
15. 1. La XI Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione 2014/4168).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni Pag. 96con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali.
  2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
  3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
  4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
  5. I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale viene chiesto il riscatto.
  6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
  7. Lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche.
  8. I dati personali trasmessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali « della missione « Fondi da ripartire « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) Pag. 97provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 01. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/ 125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/ 8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
   «c-bis) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;
   c-ter) “diagnosi energetica”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».
17. 02. Crippa, Battelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/ 125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, Pag. 98che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/ 8/CE e 2006/32/CE « apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
17. 03. Crippa, Battelli.
(Approvato)

ART. 19.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.
19. 12. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione».
19. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
  2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.
19. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.
(Approvato)

Pag. 99

  Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante «CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere – Procedura di infrazione n. 2015/4014).

  1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola “nazionale” aggiungere le seguenti parole: “fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8”; ed al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola “italiano”, aggiungere le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8”».
19. 04. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante «CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni di corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

  1. Al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16:
    1) il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il decreto ministeriale 27 febbraio 2013 recante il Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.»;

    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.»;

    4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione Pag. 100tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.»;

    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.»;

    6) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.»;

    7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo, di cui ai commi precedenti, si applicano anche ai piani in corso di valutazione.»;

   b) all'articolo 15, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito come segue: «l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
   c) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas», sono soppresse le seguenti parole: «, sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,»;
   d) all'articolo 37, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e accordi internazionali e progetti comuni definiti con altri Stati.»;

   e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.»;

   f) all'articolo 45 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  1. «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.»;
  2. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. In caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi su di esso incombenti a norma della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico assegna ad un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del gestore del sistema di trasporto.».
19. 05. Il Governo.
(Approvato)

Pag. 101

ART. 20.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
20. 1. La VIII Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

Capo IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis. — (Fondo recepimento normativa europea). — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 01. (Nuova formulazione) Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

Capo IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20-bis.

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
  «9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.»;
   b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di» le parole: «due mesi» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;Pag. 102
   c) all'articolo 36, la rubrica è sostituita con la seguente: (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea).

  Conseguentemente, al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e;
   d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
20. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)