CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 maggio 2015
447.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante «CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.
(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere – Procedura di infrazione n. 2015/4014).

  1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola «nazionale» aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8»; ed al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola «italiano», aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».
19. 04. Il Governo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante «CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.
(Disposizioni di corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

  1. Al decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16:
    1) il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il decreto ministeriale 27 febbraio 2013 recante il Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione.»;Pag. 26
    3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8.»;
    4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.»;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.»;
    6) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.»;
    7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo, di cui ai commi precedenti, si applicano anche ai piani in corso di valutazione.»;
   b) all'articolo 15, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito come segue: «l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
   c) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas», sono soppresse le seguenti parole: «, sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,»;
   d) all'articolo 37, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e accordi internazionali e progetti comuni definiti con altri Stati.»;
   e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.»;Pag. 27
   f) all'articolo 45 il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.»;

  2. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. In caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi su di esso incombenti a norma della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico assegna ad un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del gestore del sistema di trasporto.».
19. 05. Il Governo.