CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale»;
   b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale»;
   c) sostituire la lettera c) con la seguente:
    «c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
     1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
     2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000.».
4. 2. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento del Relatore 4. 3.

  Alla lettera c), capoverso «Art. 1-bis», dopo il punto 4) inserire il seguente:
  4-bis): su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 6.000 euro.
0. 4. 3. 1. Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

  1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento Pag. 202dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
    1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
    2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;
    3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
    4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
    5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
    6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
    7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro».

   d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

  1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
   a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
   b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;
   c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
   d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz».
4. 3. Il Relatore.

Pag. 203

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale»;
   b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:
    «5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale»;
   c) sostituire la lettera c) con la seguente:
    «c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
     1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1500 euro ogni mille utenti;
     2) 75.500 per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000.».
4. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Diritti amministrativi).

  1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:
   a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
    1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;
    2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;Pag. 204
    3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;
    4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;
    5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;
    6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;
    7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti 300 euro».

   d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

  1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
   a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;
   b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;
   c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;
   d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz».
4. 3. Il Relatore.

Pag. 205

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 1, in conseguenza del passaggio delle trasmissioni televisive in Italia alla tecnica del digitale terrestre, abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi televisivi in tecnica analogica;
    l'articolo 2, modifica l'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi;
    l'articolo 3, disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici;
    l'articolo 4, finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020 in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, introduce modifiche all'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche; in particolare, in primo luogo viene introdotto l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi; in secondo luogo si chiariscono le modalità di applicazione dei diritti amministrativi posti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione o alle quali sono concessi diritti d'uso; in ultimo si modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e si ridefinisce l'ammontare dei contributi;
    al riguardo è opportuno riformulare la disposizione relativa alla determinazione della misura dei diritti amministrativi spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2-bis dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), in modo da renderla pienamente corrispondente alla normativa dell'Unione europea (articolo 12 della direttiva 2002/20/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 18 luglio 2013 relativa alle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C254/12 a C258/12), in base alle quali occorre garantire la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni nelle materie disciplinate dalla direttiva stessa e si deve far riferimento ai ricavi relativi, oltre che alle attività oggetto dell'autorizzazione generale, anche a quelle oggetto della concessione dei diritti d'uso;
    si evidenzia altresì l'opportunità di assumere iniziative utili ad assicurare che siano sottoposti alle autorizzazioni previste Pag. 206per legge tutti gli operatori che forniscono servizi voce e dati al pubblico, compresi quelli che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione e attualmente non sono iscritti in registri previsti per legge;
    l'articolo 9, al fine di superare i rilievi mossi alla legislazione italiana dalla procedura di infrazione n. 2014/2116, interviene in materia di requisiti visivi per il rilascio delle patenti di guida, di requisiti richiesti agli esaminatori riguardo al titolo di guida da possedere, di dimensione dei rimorchi trainabili da soggetti in possesso di patente speciale e di limitazioni alla guida dei minorenni, abrogando il divieto di conduzione di un passeggero su un veicolo a due ruote da parte di un conducente di età superiore a 16 anni;
    l'articolo 10, al fine di porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dall'UE per il mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2014, attribuisce la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (RFI Spa) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   il Governo assuma le iniziative necessarie per pervenire alla definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2005/5086, concernente alcune disposizioni di legge in materia radiotelevisiva introdotte dalla legge n. 66 del 2001, dalla legge n. 112 del 2004 e dal decreto legislativo n. 177 del 2005 (testo unico della radiotelevisione), in relazione alla quale la Commissione europea ha trasmesso all'Italia un parere motivato in data 18 luglio 2007; le disposizioni in questione sono state tra l'altro oggetto di pronuncia, in via pregiudiziale, della Corte di giustizia europea con la sentenza del 31 gennaio 2008 (C-380/05);
   con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, il Governo assuma tutte le opportune iniziative per assicurare che i corsi di formazione e le prove previsti dal punto 3 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011, in attuazione della direttiva 2006/126/CE, siano operativi nel più breve tempo possibile.

Pag. 207

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2),
   premesso che:
    l'esame in sede parlamentare delle Relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea risulta significativo soltanto se ha luogo in tempi ravvicinati rispetto all'anno di riferimento, in modo da poter trarre indicazioni utili ad orientare la prosecuzione dell'attività del Governo in sede europea sulle questioni già avviate;
    risulta pertanto necessario, per il futuro, che il Governo presenti tali Relazioni al Parlamento, a cominciare da quella relativa all'anno 2014, a breve distanza di tempo dalla conclusione dell'anno a cui si riferiscono,
  esprime

NULLA OSTA.

Pag. 208

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «sulla base dei» con le seguenti: «in proporzione ai».
4. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni;
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;
    7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.
4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 1. Galgano.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 4. Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

Pag. 209

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
*4. 9. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:
    5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;.
4. 2. Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.
4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;.
4. 3. Squeri.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
   a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.
9. 1. Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Il Governo.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminati i seguenti emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione: emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, emendamento Caparini 4.5, gli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, emendamento Squeri 4.2, emendamento Caparini 4.6, emendamento Squeri 4.3 ed emendamento Spessotto 9.1, riferiti al disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo);
   ritenuto di non dover esprimere parere sull'emendamento 4.10 del Relatore presso la XIV Commissione, in quanto assorbito dall'emendamento Bonaccorsi 4.1, approvato dalla Commissione;
   ritenuto altresì di non dover esprimere parere sugli emendamenti Squeri 4.2 e 4.3, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 4.2 del Relatore, approvato dalla Commissione,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Caparini 4.5, sugli identici emendamenti Galgano 4.1, Moscatt 4.4 e Caparini 4.9, nonché sull'emendamento Caparini 4.6,
  e

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento Spessotto 9.1, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti:
  «ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al punto 2.1, alinea, le parole: “di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B” sono sostituite dalle seguenti: “di categoria B”;
   2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
   2.3 Equivalenze
    2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
    2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida Pag. 211per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività;
    2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.”».

Pag. 212

ALLEGATO 7

7-00623 Coppola: Realizzazione di reti a banda ultralarga e accesso tramite sistema pubblico di identità digitale.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:
    il Consiglio dei ministri, nella riunione del 3 marzo 2015, ha approvato la strategia per la crescita digitale e la strategia per la banda ultralarga;
    questi documenti segnalano l'importanza strategica, per la vita nazionale nel suo complesso, di una moderna infrastrutturazione delle reti di comunicazione;
    in particolare la strategia per la crescita digitale prevede una roadmap per la digitalizzazione del Paese capace di determinare il progressivo switch off dell'opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della pubblica amministrazione, e di garantire crescita economica e sociale, attraverso lo sviluppo di competenze nelle imprese e di diffusione di cultura digitale fra i cittadini che generi nuova offerta capace di competere sui mercati globali;
    la strategia italiana per la banda ultralarga prevede la suddivisione del territorio nazionale in quattro tipologie di cluster con costi e complessità di infrastrutturazione crescenti, prevedendo, attraverso una sinergia di interventi pubblici e privati, per le aree dei cluster A e per la maggioranza delle aree del cluster B l'infrastrutturazione con reti di banda ultralarga a 100 Mbps, mentre per le aree dei cluster C e D è prevista un'infrastrutturazione con reti di banda larga veloce ad almeno 30 Mbps;
    come emerso anche nell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi svolta dalla IX Commissione, risulta importante stimolare una domanda qualificata di servizi;
    a tal fine risulta pertanto auspicabile indirizzare l'offerta di connettività veloce nei settori in cui tale connettività può generare un notevole valore aggiunto in termini di contributo al radicamento di una cultura digitale nel Paese, quali la scuola, la sanità e il turismo;
    una spinta alla digitalizzazione dei servizi nel settore scolastico e in quello sanitario, soprattutto per quanto riguarda la parte pubblica, potrebbe inoltre contribuire alla razionalizzazione dei servizi alla cittadinanza;
    il piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano, prodotto dal TDLAB del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individua tra le azioni atte a favorire il turismo anche la diffusione del WiFi;
    in questi anni sono state rese disponibili ai cittadini varie reti di WiFi libero da regioni ed enti locali, ma ognuna di queste reti ha un sistema di autenticazione diverso che obbliga a registrarsi più volte e limita l'utilità per i turisti che viaggiano nelle varie città italiane;
    il Sistema pubblico d'identità digitale è un sistema federato di identità che si presta a semplificare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione eliminando la necessità di dover memorizzare una moltitudine di credenziali d'accesso,

Pag. 213

impegna il Governo

ad attribuire carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico e sanitario, in particolare nei cluster D, e nel settore turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete WiFi ad accesso libero, con autenticazione tramite sistema pubblico d'identità digitale, presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia.
(8-00110) «Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Boccadutri, Dallai, Malpezzi, Quintarelli, Tentori, Scuvera, Ascani, Vargiu, Bonomo, Capua, Peluffo, Bargero, Basso, Gribaudo, Gadda».