CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto il «blocco retributivo» applicato a tutti i pubblici dipendenti per il quadriennio 2011-2014 e, in particolare, al comma 1, ha previsto che il trattamento economico complessivo individuale non potesse superare quello ordinariamente spettante per il 2010, divenuto quindi un «tetto», ma ciò «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno».
  Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze aveva fornito fin dal 2011 le opportune indicazioni interpretative delle eccezioni al «tetto» fissate dalla normativa, precisando, tra l'altro, che, nonostante la vigenza del «blocco», potevano essere corrisposte alla generalità dei dirigenti pubblici, a seguito dell'eventuale assunzione di un nuovo, superiore incarico, le maggiori misure delle indennità direttamente connesse alle nuove funzioni dirigenziali espletate.
  La centralità di tali precisazioni applicative è stata poi confermata dalla sentenza n. 304 del 2013 dalla Corte costituzionale che, con riferimento ai dirigenti della carriera diplomatica, ha chiarito come la «cristallizzazione» dei trattamenti economici non operasse, «ovviamente», per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
  Tuttavia, tali principi non sono stati applicati ai soli dirigenti del comparto difesa e sicurezza fino a quando lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nel corrente anno, non ha formalizzato un'ulteriore nota nel merito, specificando che per il quadriennio 2011-2014 le indennità di posizione e perequativa – corrispondenti per origine normativa e natura giuridica alla retribuzione di posizione spettante ai rimanenti dirigenti pubblici – potevano essere corrisposte, ricorrendo le medesime condizioni, ai generali/colonnelli e gradi/qualifiche equivalenti delle forze armate e forze di polizia.
  La Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e come fatto dai paritetici organi degli altri Ministeri del comparto sicurezza e difesa, si è pertanto limitata, con la circolare del 5 marzo 2015, a impartire le conseguenti prescrizioni attuative.
  Nella menzionata circolare, inoltre, non viene affermato che la corresponsione delle indennità di posizione e perequativa possa consentire il superamento del «cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro», imposto quale soglia massima annuale al trattamento economico del personale della pubblica amministrazione e delle società partecipate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il riferimento al «tetto retributivo» contenuto nel documento in esame riguarda invece il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come già riferito posto, per il quadriennio 2011-2014, quale limite individuale dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del Pag. 1002010, ma «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva».
  Ad ogni modo l'attribuzione delle indennità di posizione e perequativa agli aventi titolo non ha comportato il superamento del «tetto retributivo dei 240 mila euro», al quale il trattamento economico degli interessati risulta di gran lunga inferiore.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05406 Bolognesi: Sull'elenco delle unità navali che la marina militare intende dismettere nel prossimo decennio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In aderenza alla condizione posta dalla IV Commissione Camera dei deputati in sede di parere reso sull'Atto del Governo richiamato dall'interrogante, si fa presente che lo scorso 8 maggio è stato trasmesso alla Commissione l'elenco dettagliato delle Unità Navali da dismettere entro il 2025, nel quale sono riportate, per ognuna di esse, la data di ingresso in linea e quella della prevista dismissione.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05407 Artini: Su una presunta richiesta dell'Italia agli USA per l'acquisto di di componenti tecnologiche per velivoli APR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel 2004 il nostro Paese si è dotato di Predator A, con capacità di ricognizione e sorveglianza.
  Tengo a precisare che siamo stati i primi in Europa a dotarsi di questa capacità e sviluppare una significativa esperienza operativa nel settore; ciò ha consentito, tra l'altro, di anticipare, rispetto ad altri Paesi, lo sviluppo della regolamentazione specifica per quanto riguarda l'uso nello spazio aereo generale.
  Successivamente, nel 2007, l'Italia si è dotata anche di Predator B, sempre con le capacità di ricognizione e sorveglianza.
  Questi ultimi sono tecnicamente armabili, ma con un aggiornamento di configurazione.
  Nel 2011, a fronte del mutato scenario internazionale, l'Italia ha deciso di richiedere il trasferimento di tecnologia strategica dagli USA, primo passo indispensabile per l'eventuale acquisizione della capacità d'ingaggio di precisione, a similitudine di quanto già fatto dalla Gran Bretagna.
  La richiesta è tipica delle procedure di trasferimento per questo tipo di capacità; procedure caratterizzate da peculiare complessità e lunghezza.
  La prevista autorizzazione, infatti, soggiace alla regolamentazione stabilita dal paese proprietario, in questo caso statunitense.
  Atteso quanto sopra, si fa presente che la possibilità di acquisizione resta sempre aperta nel caso in cui – una volta ottenuto il richiesto trasferimento di tecnologia statunitense – l'Italia dovesse decidere di dotarsene.
  In tale ipotesi, sarà data la prevista, tempestiva comunicazione al Parlamento.
  Per completezza di informazione si osserva che, al pari di ogni altro tipo di armamento utilizzato dalle Forze Armate, l'eventuale impiego di capacità di ingaggio di precisione da parte di aeromobili a pilotaggio remoto avverrebbe in ottemperanza alle regole d'ingaggio – sottoposte all'approvazione delle autorità politiche nazionali – nell'ambito della cornice legislativa nazionale e del diritto internazionale.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 3, dopo le parole: dichiarata ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: a seguito di autonoma valutazione dal Tribunale di sorveglianza.
1. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 0100. Il Relatore.
(Approvato)