CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»;
   preso atto che il provvedimento è volto a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale e alla revisione del reato di falso in bilancio;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento penale» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale (Nuovo testo C. 2741 Scanu ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge 2741 Scanu ed abbinate, recante «Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale»;
   considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile all'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   osservato che il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che è avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale;
   evidenziato che tale deroga si giustifica in considerazione del fatto che le condizioni previste dagli articoli citati del codice penale e del codice penale militare di pace ostano con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione;
   rilevato che, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, appaiono meritevoli di approfondimento i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione;
   osservato che, in particolare, andrebbe approfondito se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti – con la sola esclusione delle ipotesi di trasferimento al nemico delle informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate – o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire, in considerazione della non applicazione della disciplina vigente in materia di riabilitazione prevista dal codice penale e dal codice penale militare di pace, i presupposti su cui il tribunale militare di sorveglianza fonda la decisione sulla richiesta di riabilitazione e di chiarire in particolare se la riabilitazione consegua al verificarsi del presupposto della condanna alla pena capitale per i reati previsti o se il tribunale possa effettuare un'autonoma valutazione.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.)

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abbinate, recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità»;
   considerato che le disposizioni da esso recate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera i), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera l), con riguardo all'ordinamento civile;
   considerato il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui, sostituendo il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;
   evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della privacy (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;
   evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» delle stesse;
   fatto presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;
   rilevata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge,Pag. 33
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in oggetto, nella parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordinamento nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della privacy);
   b) verifichi la Commissione di merito se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità (Testo unificato C. 784 Bossa ed abb.)

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa e abbinate, recante «Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità»;
   considerato che le disposizioni da esso recate costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera i), con riguardo a stato civile e anagrafi, e lettera l), con riguardo all'ordinamento civile;
   considerato il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in oggetto, nella parte in cui, sostituendo il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata e che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato, nonché nei confronti della madre deceduta;
   evidenziato, al riguardo, che il nostro ordinamento appresta una forma di tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, nei limiti previsti dall'articolo 9 del cosiddetto codice della privacy (articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003) che individua puntualmente gli interessi che giustificano il mantenimento della protezione: tutela dell'interessato e ragioni familiari meritevoli di protezione;
   evidenziato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 2013, con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come successivamente modificato, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata, non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate, avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato delle donne «attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza» delle stesse;
   fatto presente, al riguardo, che si rende opportuno valutare se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;
   rilevata l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria, volta a stabilire se la disciplina recata dal provvedimento in esame trovi applicazione anche nei confronti del figlio non riconosciuto che sia già nato al momento dell'entrata in vigore della legge,Pag. 35
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in oggetto, nella parte in cui consente al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre deceduta, che parrebbe in contrasto con la tutela del diritto alla riservatezza anche dopo la morte, riconosciuto nel nostro ordinamento nei limiti indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della privacy);
   b) verifichi la Commissione di merito se la procedura individuata dal comma 7-bis dell'articolo 28 della legge n. 183 del 1984 – inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto – al fine di interpellare la madre circa la possibilità di revoca dell'anonimato assicuri la massima riservatezza, cautelando in maniera rigorosa il diritto all'anonimato;
   c) valuti la Commissione di merito se non sia necessario introdurre una disciplina transitoria idonea a garantire il diritto alla riservatezza e la tutela dell'affidamento.