CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
   rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, le assunzioni, le assegnazioni, la valutazione e la formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);
   osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
   rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; previsione generale del contenuto dei programmi delle Pag. 245varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; princìpi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; princìpi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);
   osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
   ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si verifichi la portata della disposizione recata dall'articolo 4, comma 10, che – nel prevedere che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – sembra intervenire in un ambito materiale riservato alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale;
   2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera e) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli Pag. 246enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera f) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2994, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
   rilevato che le disposizioni recate dal testo introducono una significativa riforma del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione, incidendo su molteplici aspetti della materia e, in particolare, sull'autonomia degli istituti scolastici, sulla pianificazione dell'offerta formativa e sulla definizione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'alternanza tra istruzione e formazione, sul contenuto dei programmi formativi, sull'organico, sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulla valutazione e sulla formazione dei docenti e sulle competenze dei dirigenti scolastici. A tale nucleo centrale di disposizioni si aggiungono specifici interventi in materia di edilizia scolastica, sicurezza e valorizzazione degli edifici scolastici e in materia fiscale (agevolazioni, crediti di imposta e detraibilità delle spese per la frequenza scolastica);
   osservato che le disposizioni in oggetto appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
   rilevato altresì che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;
   richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
   rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005), volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei Pag. 248vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; princìpi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; princìpi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);
   osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
   ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si armonizzi la disciplina recata dall'articolo 4, comma 10 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni;
   2) all'articolo 23, comma 3 – che disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi volti al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione – si precisi che i decreti legislativi di cui al comma 1, lettera d) (volti alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), lettera e) (volti all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, anche attraverso la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato in oggetto) e lettera f) (volti a garantire l'effettività del diritto allo studio sul territorio nazionale anche in relazione ai servizi strumentali) siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3008 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, approvata, in un testo unificato, dal Senato);
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.