CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Nuovo testo C. 2994 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2994 Governo e abbinate, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono prevalentemente riconducibili alla materia dell'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, relativamente alle norme generali, e che il medesimo articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni per ciò che attiene alle norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
   osservato che altre disposizioni intervengono sulla disciplina del personale scolastico riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;
   sottolineato che alcune norme contenute nel provvedimento sono ascrivibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere e), e m), nonché alla materia «governo del territorio» di competenza concorrente ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;
   evidenziato, in particolare, che l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
   rilevato, al riguardo, che, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;
   osservato, in proposito, che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di Pag. 34disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
   ricordato, inoltre, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);
   preso atto che, tra gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale scuola digitale figurano, ai sensi dall'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i) del disegno di legge, la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo, nonché la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
   considerato, al riguardo, che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   osservato, altresì, con riferimento all'articolo 23, comma 2, che sarebbe opportuno prevedere, alla luce dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni, un maggiore coinvolgimento di queste ultime, nella forma del parere sugli schemi di decreti legislativi ovvero di intesa in sede di Conferenza Unificata, in particolare per quanto riguarda la lettera d), in materia di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, e la lettera f), relativa alla garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
   rilevato, in particolare, che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha riconosciuto il carattere trasversale della competenza in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nel senso che essa può incidere anche su ambiti materiali rimessi alla competenza concorrente o residuale delle regioni, dal momento che «si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali» (sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007; nello stesso senso sentenza n. 50 del 2008). Peraltro, tale titolo di legittimazione «non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione» (sentenze n. 181/2006 e 285/2005; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 328/2006, n. 248/2006, n. 423/2004, n. 16/2004; n. 282/2002);
   evidenziato che, in alcuni casi, i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, ad esempio, il comma 2, lettera f), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;Pag. 35
   rilevato, poi, che in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, lettere g-bis) e i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
   b) all'articolo 23, comma 2, lettere d) ed f), valuti la Commissione di merito, per le ragioni indicate in premessa, l'opportunità di stabilire un maggiore coinvolgimento delle regioni;
   c) al medesimo articolo 23, comma 2, lettere f) ed h), valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire maggiormente i principi e criteri direttivi della delega.

Pag. 36

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (Emendamenti C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione, (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminati gli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2, Colonnese 13.1 e 13.2 e Governo 7.4, al testo del disegno di legge C. 2977 Governo, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti Daga 7.1, Mannino 7.2, Colonnese 13.1 e 13.2
  e

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento Governo 7.4.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (C. 2004 Manlio Di Stefano).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
    esaminato il testo della proposta di legge C. 2004 Manlio Di Stefano, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011»;
    considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 38

ALLEGATO 4

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (C. 2802 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2802 Governo, recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (C. 3055, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3055 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.