CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2015
439.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04979 Duranti: Sul superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Duranti, nel lamentare l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi, chiede una progressiva riduzione dei contributi, ora concessi a valere sul Fondo Unico dello spettacolo, per gli esercenti che utilizzino animali nei loro spettacoli e la loro destinazione a centri di recupero per animali.
  Vorrei riferire che l'attività circense e di spettacolo viaggiante costituisce uno dei settori in cui si suddivide annualmente il Fondo Unico dello Spettacolo che rappresenta oggi l'unica e sola fonte di sostegno pubblico da parte del Ministero a questa attività.
  Il finanziamento pubblico al settore trova il proprio fondamento normativo nella legge 337 del 1968, «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» dove si afferma che «Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore».
  Per attuare le predette finalità, tale legge ha previsto l'istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni oggetto di un decreto a firma del Direttore generale dello spettacolo e del Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
  Tra le attrazioni previste, detto elenco include, nella sezione quarta, i Circhi equestri e ginnastici con la seguente descrizione: «Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista».
  Gli stanziamenti che il FUS ogni anno destina alle attività circensi e di spettacolo viaggiante vengono ulteriormente ripartite nei sotto-settori delle attività di produzione e diffusione degli spettacoli circensi in Italia e all'estero, nel sostegno allo spettacolo viaggiante attraverso contributi per l'acquisto di nuove attrazioni, per interventi di ricostituzione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti, per la strutturazione di aree destinate alle predette attività, ed infine ad iniziative a carattere promozionale e a festival circensi.
  Nel 2015 lo stanziamento per tutte le attività circensi e di spettacolo viaggiante ammonta ad euro 4.468.519,00.
  Rispetto al quadro appena descritto, questa Amministrazione nel corso degli ultimi due anni, come è noto, è intervenuta per rideterminare i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.
  Con il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con Legge n. 113 del 2013, in riferimento alla attività circense è stato previsto che possano essere destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo, nell'ambito delle risorse ad essi assegnate.
  Con il decreto ministeriale 1o luglio 2014 sono stati adottati «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS», i quali prevedono, tra i fenomeni da osservare Pag. 129quali indicatori della qualità artistica, la produzione, la programmazione e la promozione di attività circensi senza animali, nel quadro della innovazione e della qualificazione dell'offerta.
  Inoltre, al fine di contribuire anche indirettamente alla tutela degli animali, qualora un esercente circense decida di non utilizzarli nella propria attività, il decreto prevede che la domanda di contributo sia corredata da idonea certificazione da parte del corpo di polizia forestale relativa al ricovero degli animali stessi presso strutture abilitate.
  In sostanza, la scelta di non esercitare più attività con animali rimane discrezionale, ma è pertanto incentivata come indicatore di qualità.
  Occorre poi sottolineare che rimane ferma come primaria condizione di ammissibilità ai contributi l'assenza di «condanne definitive per i delitti di cui al Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, e di non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali», attestata da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000.
  Al fine di verificare l'esistenza di tale presupposto di ammissibilità gli uffici preposti della Direzione generale Spettacolo dal vivo procedono a verifiche periodiche presso il casellario giudiziale circa la presenza di eventuali condanne definitive per i reati di maltrattamento di animali previsti, appunto, come causa di inammissibilità e di revoca dei contributi.
  Tali verifiche vengono effettuate sia prima delle assegnazioni, in fase di valutazione delle domande di contributo, sia successivamente prima dell'erogazione dei contributi assegnati. Quando l'Amministrazione riscontra, tramite attestazione richiesta al casellario, la presenza di una condanna passata in giudicato per maltrattamenti agli animali, la domanda di contributo viene respinta perché inammissibile, oppure il contributo stesso viene revocato, se già assegnato in precedenza, qualora l'acquisizione di tale informazione sia avvenuta in fase di controllo successivo, ma comunque precedente alla erogazione.
  Vorrei precisare che in base alla normativa vigente l'Amministrazione non ha altri strumenti per poter esercitare la propria vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina. Vorrei poi aggiungere che l'inammissibilità o la revoca si possono applicare solo in caso di condanna definitiva a carico del legale rappresentante dell'impresa circense che ha presentato istanza di contributo, e che qualora intervenga una ordinanza di riabilitazione, lo stesso può presentare successive domande di contributo.
  Riguardo agli specifici quesiti formulati nell'interrogazione, si ribadisce che l'Amministrazione ha, nel quadro del riferimento normativo vigente, assicurato il rispetto della norma applicando con grande attenzione quanto disposto dall'attuale e dai precedenti Decreti di riferimento per l'applicazione della Legge FUS, procedendo a disporre numerose revoche e non ammettendo a contributo, per diversi anni consecutivi, domande provenienti da esercenti che avessero documentate condanne definitive.
  Non pochi, inoltre, i ricorsi che la stessa Amministrazione ha gestito contro tali provvedimenti di esclusione.
  Alcuni degli esercenti, pertanto, a cui l'interrogazione fa riferimento, risultano dagli accertamenti effettuati presso il casellario non avere riportato condanne definitive: in questi casi, stante l'attuale legge, l'Amministrazione non può che procedere alle assegnazioni e alle successive erogazioni.
  Si precisa inoltre che non rientrano nelle competenze del Ministero la gestione di «Centri di recupero per la riabilitazione degli animali», né è possibile destinare fondi a tale finalità.
  Il Ministero mantiene tuttavia contatti con altre Amministrazioni, quali il Ministero dell'Ambiente, la Commissione CITES e Amministrazioni locali coinvolte in singole problematiche, per poter sviluppare la massima collaborazione possibile, Pag. 130così come è avvenuto di recente a proposito di alcune modifiche dell'elenco attrazioni relative agli zoo, agli acquari ed alle mostre faunistiche.
  Stante l'attuale panorama normativo, non è possibile escludere a priori finanziamenti pubblici a soggetti che esercitano la propria attività di spettacolo con l'utilizzo di animali.
  Il triennio 2015-2017 di prima applicazione del decreto ministeriale 1o luglio 2014, n. 71, può essere un test rispetto agli orientamenti che gli esercenti circensi vorranno intraprendere sull'utilizzo degli animali, a seguito di un esplicito indicatore di qualità relativo al circo senza animali, fatte salve ovviamente le sanzioni previste in merito alla ammissibilità ed erogabilità dei contributi, in caso di condanne definitive.
  È peraltro a conoscenza di questa Amministrazione l'ordine del giorno G9.205 del 2013 approvato sia dal Senato che dalla Camera che, recependo e raccogliendo sensibilità sempre più diffuse e condivise, impegna il Governo «a prevedere nei prossimi provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi a valere sul FUS ad esercenti di attività circense con animali, fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 ...».

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ALLEGATO 2

5-04640 Capua: Sulla valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione concerne il sistema di reclutamento dei ricercatori nelle università italiane e la valorizzazione del merito e delle capacità individuali dei ricercatori di nuova assunzione.
  Si ricorda, al riguardo, che il sistema di reclutamento di professori e ricercatori universitari è stato oggetto di un'ampia opera di riforma con l'introduzione della legge n. 240 del 2010, che ha improntato tale sistema secondo criteri di selezione quanto più oggettivi e meritocratici.
  La citata normativa, oltre a prevedere l'istituto della abilitazione scientifica nazionale come titolo necessario alla partecipazione alle procedure di selezione a livello locale per l'assunzione in ruolo come professore di prima e seconda fascia, ha improntato secondo criteri oggettivi, selettivi e di merito anche le procedure dedicate all'assunzione di ricercatori.
  In particolare, l'articolo 24 ha introdotto la figura del ricercatore a tempo determinato. Il reclutamento dei ricercatori, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, avviene nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. La normativa prevede espressamente che i destinatari di tali contratti siano scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge n. 168 del 1989, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, nonché degli specifici criteri indicati dallo stesso articolo 24, tra i quali figurano importanti indicatori che valorizzano le esperienze, i meriti e le capacità individuali dei candidati.
  Nello specifico, è previsto che possano partecipare alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
  I candidati devono essere sottoposti, quindi, ad una valutazione preliminare che, realizzando pienamente i principi meritocratici cui le selezioni sono primariamente ispirate, si conclude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del MIUR, sentiti l'ANVUR e il CUN.
  A seguito della valutazione preliminare i candidati ritenuti più meritevoli, in numero non inferiore a sei, vengono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e delle pubblicazioni presentate.
  La formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento avviene, infine, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
  Il sistema delineato dall'articolo 24 conferma ulteriormente l'iter selettivo e meritocratico sotteso al complessivo sistema di reclutamento universitario, prevedendo, poi, che nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore assunto a tempo determinato, al terzo anno di contratto, qualora abbia conseguito l'abilitazione Pag. 132scientifica nazionale, venga valutato dall'Università ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato e, in caso di esito positivo della valutazione, venga inquadrato nel relativo ruolo. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi fissati con decreto del MIUR. Tale procedura può essere eccezionalmente utilizzata, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione ed entro sei anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, anche per la chiamata in ruolo, quali professori di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
  Occorre, inoltre, segnalare – ad ulteriore conferma delle iniziative che questo Ministero sta adottando, in ordine alle assunzioni di ricercatori, in applicazione di criteri meritocratici sia nei confronti del personale selezionato che delle Università coinvolte – che, con decreto interministeriale in corso di adozione, relativo al piano straordinario per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della citata legge n. 240 del 2010, per il triennio 2015-2017 saranno ridefiniti i criteri per l'utilizzo degli importi annuali (pari a 5 milioni di euro) che saranno stanziati a tali fini, previsti dall'articolo 1, comma 348, della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015). Grazie a tale finanziamento sarà possibile finanziare complessivamente 85 ricercatori da assumere entro la fine dell'anno.
  Infine, si segnala che, a decorrere dall'anno 2015, sono previste maggiori possibilità assunzionali a favore dei ricercatori in quanto, grazie ad uno specifico intervento legislativo, con la legge di stabilità 2015 è stato previsto che le Università virtuose possano reimpiegare al 100 per cento il turn over derivante delle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato. Tenuto conto dell'ammontare dei punti organico che si stima potranno essere attribuiti alle Università nei prossimi anni anche a seguito delle cessazioni di ricercatori a tempo determinato attualmente in servizio, si ritiene plausibile un ingresso di almeno 1500 ricercatori.

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ALLEGATO 3

5-04875 Vacca: Sulla richiesta della professione e dei titoli di studio dei genitori nelle iscrizioni on line degli studenti alle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla raccolta di dati personali riferiti ai genitori degli alunni attraverso le procedure informatizzate di iscrizione alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
  Come è noto, l'articolo 7, comma 28, della legge n. 135 del 2012 ha disposto che «a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie».
  Tale procedura on-line è stata oggetto di disamina da parte del Garante per la protezione dei dati personali, come da provvedimento del 12 dicembre 2013, con il quale è stato fornito parere favorevole in merito alle indicazioni fornite alle scuole per la gestione delle iscrizioni.
  In particolare, sia la circolare sulle iscrizioni 2014/2015 che la successiva circolare n. 51 del 17 dicembre 2014, concernente le procedure di iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016, hanno rappresentato alle scuole «l'esigenza di una scrupolosa osservanza delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), con specifico riferimento al trattamento di dati sensibili e giudiziari .... Ciò, soprattutto in considerazione del fatto che i dati personali raccolti e successivamente trattati si riferiscono per lo più a soggetti minori di età».
  Con specifico riferimento alla modulistica on-line predisposta dal Ministero, si ricorda che è stato realizzato un modello base – distinto per gradi di scuola – il cui schema è stato esaminato e validato dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 12 dicembre 2013, in cui i genitori sono chiamati a fornire le informazioni minime per l'iscrizione degli alunni (dati anagrafici, scelta del tempo scuola, opzione lingua straniera, ecc.).
  È comunque lasciata alle istituzioni scolastiche autonome la possibilità di integrare il modello base nazionale, attraverso un catalogo predisposto dal Ministero, con la richiesta di ulteriori informazioni utili a fornire agli studenti aggiuntivi servizi in base al proprio Piano dell'offerta formativa ed alle risorse disponibili.
  Nel sottolineare che anche tale catalogo è stato oggetto di valutazione da parte del Garante, si rappresenta che è stato specificato alle istituzioni scolastiche, con la citata circolare n. 51 del 2014, che «le ulteriori informazioni raccolte dovranno essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto a ciascun specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel POF (cfr. articolo 11 del Codice). La valutazione della pertinenza e non eccedenza delle informazioni può essere condotta, ad esempio, verificando rispettivamente se i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità Pag. 134considerata e se la stessa, tenuto anche conto del bagaglio informativo già a disposizione della scuola, possa essere comunque validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola e selettivamente individuati (cfr. articolo 3 del Codice)».
  Con specifico riguardo alla raccolta di dati relativi ai genitori degli alunni, si precisa che nel catalogo per la personalizzazione dei modelli di iscrizione a cura delle scuole non sono presenti formulazioni attinenti alla possibilità di richiedere informazioni relative alla loro professione e al titolo di studio posseduto.
  In ogni caso, preso atto della presente interrogazione, dalla quale sembra emergere che tali informazioni sono state comunque acquisite da alcune istituzioni scolastiche, presumibilmente nei campi a compilazione libera del modello di iscrizione personalizzato, la competente Direzione generale del Ministero ha provveduto, con propria nota prot. n. 2773 in data 10 aprile 2015, a fornire ulteriori indicazioni in merito al divieto di utilizzazione di dati eccedenti rispetto alle finalità proprie delle procedure di iscrizione – tra i quali, quelli relativi alla professione e al titolo di studio dei genitori degli alunni – come disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  L'Amministrazione si riserva fin d'ora a riprendere e ulteriormente specificare tale indicazione nella circolare sulle iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2016/2017.

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ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: qualificazione delle competenze professionali, inserire le seguenti:, per iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, e/o specialistica, e/o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il profilo professionale.
10. 11. Pilozzi, Malpezzi.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.
10. 35. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

ART. 14.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 62/2000, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.
14. 1000. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani, Pes, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, aggiungere le seguenti:, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.
*14. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti.

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  Al comma 2, dopo le parole: l'Anagrafe dell'edilizia scolastica aggiungere le seguenti: i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti.
*14. 2. Centemero, Russo, Squeri, Altieri.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. I dati presenti nel Portale di cui al comma 1 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non potranno più essere fatti oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.
14. 10. Carocci, Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati.
14. 11. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  «14-bis. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche del «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44».

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera b).
14. 0. 1000. Carocci, Rocchi, Mazzoli, Fabbri.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli istituti con le seguenti: di tutti gli istituti.
16. 3. Centemero, Palmieri, Lainati.

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ALLEGATO 5

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTO CENTEMERO 13.14 (NUOVA FORMULAZIONE)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente:
   all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: a 11.683.000 euro per l'anno 2015, a 97.713.000 euro per l'anno 2016 con le parole: 10.583.000 euro per l'anno 2015, a 96.613.000 euro per l'anno 2016;
   all'articolo 24, comma 3:
    a) dopo le parole: 12, comma 2, aggiungere le parole: 13, comma 3;.
13. 14. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.