CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 maggio 2015
438.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

  L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.
1. 01. Governo.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 52, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.
12. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
    «c-bis) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;
    c-ter) “diagnosi energetica”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».
17. 02. Crippa, Battelli.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione Pag. 92della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    «c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
17. 03. Crippa, Battelli.

Pag. 93

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminate le proposte emendative 1.01 del Governo, Kronbichler 12.1, Crippa 17.02 e Crippa 17.03, riferite al disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014» (C. 2977 Governo);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Crippa 17.02 e Crippa 17.03,

  e di esprimere

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Kronbichler 12.1.