CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 maggio 2015
437.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
(C. 2977 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI DAL RELATORE E DAL GOVERNO

ART. 1.

  Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

  L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.
1. 01. Il Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: «sulla base dei» con le seguenti: «in proporzione ai».
4. 10. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».
5. 2. Il Relatore.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

  1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 22 è sostituito dal seguente:
  «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di ap- posita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a Pag. 38società poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori».
7. 4. Il Governo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;
   b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».
11. 02. Il Governo.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione 2014/4168).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali.
  2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
  3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto Pag. 39alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
  4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
  5. I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale viene chiesto il riscatto.
  6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
  7. Lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche.
  8. I dati personali trasmessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le Pag. 40politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 01. Il Relatore.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20-bis.
(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
(Fondo recepimento normativa europea).

  1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 01. Il Governo.

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI.

Art. 20-bis.

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  «9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza.»;Pag. 41
   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «I progetti di atti» sono inserite le seguenti: «legislativi e delegati».

  Conseguentemente:
   1. all'articolo 36:
    la rubrica è sostituita con la seguente: (Adeguamenti tecnici e attuazione di atti delegati e di esecuzione dell'Unione europea);
    al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, nonché agli atti delegati e»;
    2. all'articolo 31, il comma 6 è soppresso.
   c) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di» le parole: «due mesi» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;
   d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
20. 02. Il Relatore.