CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 maggio 2015
437.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: studenti con le seguenti: Al fine di rendere il digitale un importante strumento didattico per la costruzione delle competenze l'acquisizione di nuove conoscenze e strumenti educativi degli studenti.
5. 7. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: le competenze digitali degli studenti aggiungere le seguenti: e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità.
5. 20. Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,.
5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

  Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
* 5. 51. Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto.

  Al comma 1, inserire in fine: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
* 5. 1009. Palmieri, Russo, Squeri, Altieri.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati upload e download via cavo.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-Pag. 14adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.
5. 31. Crippa.

  Al comma 2, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.
5. 45. Causin.

  Al comma 2 sostituire le parole: piani triennali con le seguenti: piani dell'offerta formativa.
5. 42. Vezzali.

  Al comma 3 alinea, dopo le parole: i seguenti obiettivi, aggiungere le seguenti: al fine di assicurare in ogni caso lo sviluppo della banda ultralarga, fissa o mobile, dando priorità agli interventi concernenti le Regioni Obiettivo Convergenza.
5. 1008. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione ex articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 1002. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3 alla lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: il potenziamento degli strumenti laboratoriali prevede anche la possibilità di fare della didattica a distanza per gli allievi disabili, o per allievi temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni;
5. 47. Binetti.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: locali.
* 5. 8. Russo, Squeri, Altieri.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative inserire le seguenti: locali.
* 5. 52. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) adozione di strumenti tecnologici per permettere agli studenti, in caso di assenze prolungate, di seguire l'attività didattica e per consentire colloqui a distanza tra docenti e genitori, anche in collaborazione con i datori di lavoro pubblici e privati dei genitori;.
5. 1003. Valeria Valente.

Pag. 15

  Al comma 3 sopprimere le lettere d) e e).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis: Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca assicura e promuove, direttamente o in collaborazione coi soggetti accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 2003:
   a) formazione dei docenti per la cultura digitale, l'innovazione didattica e la promozione dell'utilizzo critico e consapevole dei social media, conformemente a quanto previsto all'articolo 10 comma 4;
   b) la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione.
5. 41. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: innovazione didattica inserire le seguenti: e per il contrasto alle forme di cyberbullismo.
5. 50. Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
5. 48. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel quadro di un piano di stabilizzazione nazionale del personale ATA,
5.3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
* 5.53. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
* 5.9. Centemero, Russo, Squeri.

  Al comma 3, lettera f), dopo la parola: Bolzano, inserire le seguenti: e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
5. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituire la lettera g) con il seguente comma:
  3-bis. Al fine di valorizzare le migliori esperienze promosse dalle scuole e dalle reti di scuole, di incrementare e sostenere iniziative di formazione del personale, di fornire consulenza alle scuole per sostenere processi di miglioramento e innovazione didattica, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca promuove una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovazione.
5. 1001. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

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  Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
   g-bis) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
   g-ter) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
   g-quater) definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).
5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
5. 23. Luigi Gallo.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di e-book in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
5. 21. Luigi Gallo.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale.
5. 22. Luigi Gallo.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
5. 24. Marzana.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare una figura tecnica per il primo Pag. 17ciclo (ITP) nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
5. 1000. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Scanu, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia:
   a) i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto della didattica;
   b) il personale ATA cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto amministrativo e informatico.
5. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

  Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
* 5. 12. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri.

  Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
* 5. 13. Palmieri, Centemero, Lainati.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'autonomia aggiungere le seguenti: oppure, in mancanza, nell'ambito delle funzioni strumentali.
5. 5. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuano.
5. 40. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 4, dopo la parola: individuare aggiungere la seguente: uno o più.
5. 11. Palmieri, Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I dirigenti scolastici, inoltre, possono individuare tra il personale di ruolo dell'istituzione scolastica un IT Administrator a cui assegnare la responsabilità del controllo del sistema informativo della scuola, al fine di garantirne il corretto funzionamento del sistema e la sua connessione ad internet.
5. 14. Palmieri, Centemero.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al comma 2.
5. 39. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.

Pag. 18

  Conseguentemente, alla lettera a), dopo la parola: produttiva inserire le seguenti: culturale e sociale e alla lettera b) dopo la parola: lavoro inserire le seguenti: all'orientamento formativo.
5. 27. Vacca.

  Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.
5. 25. Marzana.

  Al comma 5, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti pubblici e locali.
5. 26. Vacca.

  Al comma 5, dopo le parole: enti locali, inserire le seguenti: Camere di commercio.
* 5. 34. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

  Al comma 5, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: Camere di commercio.
* 5. 1007. Centemero, Palmieri.

  Al comma 5, lettera a), dopo la parola: produttiva aggiungere le seguenti:, culturale e sociale.
5. 28. Vacca.

  Al comma 5, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
* 5. 35. Sgambato.

  Al comma 5, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
* 5. 2. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
* 5. 44. Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) promozione di comunità di apprendimento in cui i membri si sostengono vicendevolmente attraverso strumenti di educazione non formale e alla pari, al fine di incentivare processi virtuosi di rigenerazione culturale, la nascita di nuovi centri di produzione della conoscenza, lo sviluppo di un sapere specifico, locale e differenziato ed il recupero di saperi tradizionali.
5. 18. Martelli.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) incremento fino a 1200 ore per ciascuno studente/ciclo della didattica laboratoriale negli Istituti Tecnici e Professionali per il miglioramento della formazione, dell'abilità e delle competenze dei alunni.
5. 46. Piso.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività di scuola sono responsabili in ordine alla sicurezza ed al mantenimento del decoro degli spazi.
5. 33. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Pag. 19

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica sono avviate e, laddove già esistenti, adeguate agli standard internazionali, le bibliomediateche che consentano esperienze di didattica laboratoriale, acquisizione di competenze di ricerca, occasioni di lettura autonoma e critica, sostegno allo studio e all'apprendimento su supporti cartacei, digitali e in rete, nonché supporto al lavoro degli insegnanti. Le bibliomediateche sono organizzate in rete territoriale attorno ad una scuola polo; sono gestite e coordinate da personale individuato nell'organico dell'autonomia, di cui al successivo comma 4, opportunamente formato e periodicamente aggiornato nella misura di almeno una unità per ciascuna rete di bibliomediateche.
5. 32. Manzi, Rampi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Gli strumenti tecnologici e i sistemi informatici previsti dal Piano nazionale scuola digitale saranno predisposti anche in lingua slovena al fine di garantirne l'accesso e l'utilizzo da parte delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
5. 36. Blazina.

  Al comma 6, sostituire la parola: 90 con la seguente: 45.
5. 16. Palmieri, Centemero, Lainati.

  Al comma 6 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.
5. 37. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 6 sostituire: A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni con il seguente: Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 75 milioni. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa annuale di 30 milioni.
5. 15. Palmieri, Centemero, Lainati.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 60.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 30. Luigi Gallo.

  Al comma 6, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7 aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge i 6 aprile i 987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio Pag. 202011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
5. 19. Palese, Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. Per le finalità di cui al comma 5 è istituito un apposito fondo pluriennale per Comuni, Province e Città metropolitane con una dotazione annua di 200 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali interessati con apposito decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Istruzione e con Il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
5. 17. Squeri, Russo, Altieri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
5. 29. D'Uva.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1,18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede:;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'ar- ticolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 01002. Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Pagano.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione alimentare nelle istituzioni scolastiche).

  1. È ammessa la somministrazione ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso distributori automatici o somministrati da bar interni alla scuola, di alimenti e bevande che osservano gli standard così come definiti nell'allegato A.
  2. Al fine di favorire l'equilibrio energetico nei pasti somministrati nelle scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con le indicazioni dell'OMS e della FAO, si dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali di cui all'allegato B.
  3. Al fine di educare e orientare i minori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, i distributori automatici nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado devono:
   a) fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale;
   b) rendere disponibili materiali informativi (poster/opuscoli/etichette/banner) nonché elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici;

  4. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, individua, con proprio regolamento, tra le figure operanti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gli addetti al controllo delle disposizioni relative ai distributori automatici di cui al comma 1, nonché le prerogative ad essi attribuite;
  5. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interdisciplinare, composto da un funzionario dei seguenti Ministeri: Salute, Istruzione Università e Ricerca, Politiche agricole alimentari e forestali, Sviluppo economico, con la finalità di aggiornare e revisionare ogni volta che lo ritenga opportuno ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari, gli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B. Per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso ai membri del tavolo tecnico e conseguentemente non ne deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
  6. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso i seguenti percorsi:
   a) di educazione alimentare e motoria per alunni, inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, principi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, Km zero e Km utile, igiene della persona, pericolosità di alimenti e bevande che si discostano dagli standard definiti nell'allegato A, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore, attività sportiva;
   b) di formazione professionale per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in materia di alimentazione ed educazione motoria, da predisporre a cura del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, inserite in modo coordinato nel normale percorso di aggiornamento professionale previsto per tali docenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato;

  7. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'obbligo minimo di 3 ore settimanali di educazione motoria e fisica sia nelle scuole dell'infanzia, che in quelle primarie e secondarie di primo grado, uniformandosi alla media degli standard degli altri Paesi europei.

Pag. 22

Allegato A

STANDARD NUTRIZIONALI RELATIVI Al DISTRIBUTORI AUTOMATICI

  (L'offerta di tali alimenti andrà prevista anche in caso di bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

  Per avere accesso alla vendita nei distributori automatici e nei bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, un alimento deve:
   (1) soddisfare tutti gli standard riguardanti i nutrienti alimentari regolamentati;
   (2) essere un prodotto che contiene almeno il 50 per cento in peso di cereali integrali o avere cereali integrali come primo ingrediente.*
  *Se l'acqua è il primo ingrediente, il secondo ingrediente deve essere uno degli elementi 2, 3 o 4 qui elencati
   (3) avere come ingrediente principale uno dei seguenti gruppi alimentari: frutta, verdura, latticini.
   (4) nel caso di alimento composito, deve contenere almeno 1/4 in peso di frutta e/o verdura;
   (5) deve contenere almeno il 10 per cento del valore giornaliero di una delle sostanze nutritive considerate utili alla salute (calcio, potassio, vitamina D, fibre alimentari).

  Fanno eccezione:
   a) Frutta fresca e verdura senza ingredienti aggiunti ad esclusione dell'acqua;
   b) Frutta in scatola e frutta congelata senza ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o confezionata, come succo 100 per cento, sciroppo extralight o light;
   c) Conserve vegetali senza altri ingredienti aggiunti, tranne l'acqua o che contengano una quantità trascurabile di zuccheri utilizzati in food processing per mantenere la qualità e la struttura del vegetale.
   (6) avere meno del 35 per cento di calorie derivanti da grassi totali e meno del 10 per cento di grassi saturi;
  Sono esentati dal computo dei grassi totali: lipidi contenuti nei formaggi light; noci e semi; prodotti costituiti da sola frutta secca Pag. 23frutta, frutta a guscio e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti o grassi.
   (7) non deve contenere grassi trans (<0,5 g per porzione);
   (8) avere una quantità massima del 35 per cento in peso di zuccheri totali: sono eccezioni allo standard: frutta secca o verdura, frutta intera secca o vegetali in pezzi, frutta disidratata o verdure senza zuccheri aggiunti; frutta secca o frutta intera, o a pezzi, con zuccheri aggiunti che sono necessari per l'elaborazione e/o a scopi di appetibilità (mirtilli, visciole), prodotti costituiti da sola frutta secca con noci e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti nutritivi o grassi.
   (9) avere una quantità massima di 200 mg di sodio, inclusa qualsiasi aggiunta o accompagnamento;
   (10) avere una quantità massima di 200 calorie a porzione, comprese eventuali accompagnamenti o aggiunte;
   (11) non possono contenere caffeina, ad eccezione di tracce naturalmente contenute.

  Nel rispetto degli standard sopra elencati, ove possibile, si preferiscono: prodotti alimentari freschi e locali, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica;

  Bevande
  Sono ammesse le seguenti categorie di bevande:
   Acqua naturale o acqua gassata (nessun limite di dimensione);
   Latte o yogurt parzialmente scremati o scremati, anche alla frutta;
   Succo di frutta o di verdura al 100 per cento di frutta o di verdura in confezioni da 200 ml o succo al 100 per cento di frutta o di verdure diluiti con acqua (con o senza carbonatazione) e senza dolcificanti aggiunti.

Allegato B

Standard nutrizionali ristorazione scolastica.

STANDARD RIPARTIZIONE CALORICA DEI PASTI
Pasti Percentuali
Colazione 15-20 per cento
Merenda mattino 5 per cento
Pranzo 35-40 per cento
Merenda pomeriggio 5-10 per cento
Cena 30-35 per cento
Pag. 24
STANDARD DEI PRINCIPALI NUTRIENTI
Apporti raccomandati per il PRANZO Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Energia (kcal) corrispondente al 35 per cento dell'energia giornaliera 440-640 520-810 700-830
Proteine (g) corrispondenti al 10-15 per cento dell'energia del pasto 11-24 13-30 18-31
con rapporto tra proteine animali e vegetali: 0,66
Grassi (g) corrispondenti al 30 per cento dell'energia del pasto 15-21 18-27 23-28
di cui saturi (g) 5-7 6-9 8-9
Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60 per cento dell'energia del pasto 60-95 75-120 95-125
di cui zuccheri semplici (g) 11-24 13-30 18-31
Ferro (mg/) 5 6 9
Calcio (mg/) 280 350 420
Fibra (g/) 5 6 7,5
I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età. (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica)


STANDARD GRAMMATURE DI RIFERIMENTO
pranzo Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Pasta per primi in brodo/in passati verdura, legumi 25-30/20-25 35-40/25-30 40-50/35-40
Pasta di semola, riso, mais, orzo, ecc. per primi asciutti/Pasta secca all'uovo 50-60/45-55 70-80/55-65 80-100/65-75
Pasta all'uovo ripiena 120 140 160
Legumi secchi per passati e sughi 25-30 30-35 35-40
Carne o pesce (per ragù) 20-25 25-30 30-35
Parmigiano (per primi) 6-7 7-8 8-9
Carne 50-60 60-70 70-80
Pag. 25
Prosciutto 25-30 30-35 35-40
Pesce 60-70 80-100 100-150
Uovo (unità) 1 1 1
Formaggio fresco molle 50-60 60-70 80-100
Mozzarella, caciotta 40-50 70-80 80
Contorni 100 150-200 200-250
Verdura cruda a foglia 40 50 60
Patate 100-120 140-160 160-200
Olio ex. vergine oliva (totale pasto) 12-15 15-18 18-20
Pane 40 50 60
Frutta fresca 150 150-200 200
merende Scuola dell'infanzia Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado
Latte 150 200 200
Yogurt (conf. g 125) 1 1 1
Miele per dolcificare 5 10 10
Miele/Marmellata da spalmare 15 20 25
Cereali in fiocchi 20 25 30
Biscotti secchi/fette biscottate/crackers 30 35 40
Torte 50-60 70-80 90-100


STANDARD DELLA FREQUENZA DEGLI AUMENTI
A PRANZO
Alimento/gruppo di alimenti Frequenza di consumo
Pane fresco 1 porzione a pasto
Cereali
(pasta di semola, riso, orzo, mais...)
Una porzione tutti i giorni: a rotazione le diverse tipologie di cereali
- pasta all'uovo/ripiena: 1 volta ogni 15 giorni
- pasta all'olio extravergine:
0-1 volta a settimana
- passati/zuppe/brodi:
1-2 volte a settimana
Legumi
(anche come piatto unico se associati a cereali)
1-2 volte a settimana
Carni fresche 1-2 volte a settimana a rotazione carne bianca/carne rossa
Pesce fresco o surgelato 1-2 volte a settimana
Uova 0-1 volta a settimana
Formaggi 0-1 volta a settimana
Parmigiano Reggiano o Grana Padano aggiunti quotidianamente ai primi piatti
Pag. 26
Carni trasformate
(prosciutto crudo, cotto, bresaola, lonzino magro)
0-1 volta ogni 15 giorni in sostituzione della carne fresca
Frutta fresca di stagione 1 porzione a pasto
Verdura ed ortaggi 1 porzione a pasto:
-crude 2-3 volte a settimana
-cotte 1-2 volte a settimana
Patate 0-1 volta a settimana
Prodotti da forno, dolci preferibilmente non preconfezionati In occasione di festività:
Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico
NOTA:
- il piatto freddo può essere proposto non più di 1 volta a settimana
- il piatto unico può essere proposto 1 volta a settimana;
- i metodi di cottura da preferire: al forno, al vapore, in umido;
- dare la preferenza a prodotti freschi e di stagione, ottenuti con metodi di produzione eco-compatibili (agricoltura biologica, produzione integrata – marchio Qualità Controllata), prodotti regolamentati dalla normativa comunitaria (DOP, IGP), prodotti tradizionali regionali (articolo 8 D. Lgs. 173/98), prodotti ottenuti secondo specifiche norme di qualità.
NELLE MERENDE
Merenda di metà mattina:
- Frutta fresca di stagione intera, a pezzi, frullata, spremuta;
- 1 volta al mese può essere proposto un dolce da forno di tipo casalingo;
Merenda di metà pomeriggio
Alimento/gruppo di alimenti Frequenza di consumo
Frutta fresca di stagione (intera, a pezzi, frullata, spremuta) 1-2 volte a settimana
Frutta secca oleosa 1 volta a settimana
Pane 0-1 volta a settimana
Cereali in fiocchi 0-1 volta a settimana
Prodotti da forno salati
(con olio extravergine oliva od olio monoseme)
0-1 volta a settimana
Prodotti freschi da forno dolci o gelato in estate 0-1 volta a settimana
Latte anche dolcificato con miele 1-2 volte a settimana
Yogurt 1-2 volte a settimana
Polpa di frutta al 100 per cento frutta 0-1 volta a settimana
Caffè d'orzo o Karkadè (anche dolcificati con miele) 1 volta a settimana

5. 02. Gagnarli, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione delle diversità).

  1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
  2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero Pag. 27517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
  Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
  4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
  5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
  6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
  7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
  8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
  9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 350 milioni di euro annui si provvede, fino al fabbisogno, mediante soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10.
5. 07. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso, sostituire le parole: «pari complessivamente a 1.000 milioni per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019», con le seguenti: «pari complessivamente a 1.100 milioni per l'anno 2015, a 3.100 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e a 100 milioni a decorrere dal 2020»;
   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui Pag. 28all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.».
5. 04. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
  2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti, opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
  3. Nelle aree a forte disagio socio ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.
5. 06. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente all'articolo 10, comma 3 sostituire la cifra: 381,137 milioni con la seguente: 281,137 milioni.
5. 03. Falcone, Molea, Vargiu.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
*5. 01. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Parità scolastica in materia di sostegno).

  1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.
*5. 01000. Pagano.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.Pag. 29
  2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede: per 2,8 milioni di euro, per l'anno 2015 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01004. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 01003. Vacca, Marzano, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Educazione al valore del cibo).

  1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale sperimentale «educazione al valore del cibo», in sinergia con la programmazione europea e regionale.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche di primo grado promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale «educazione al valore del cibo» di cui al comma 1.Pag. 30
  3. Il Piano nazionale «educazione al valore del cibo» persegue i seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);
   b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione;
   c) formazione e aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività di cui al presente comma, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;
   d) realizzazione di attività integrate di educazione alimentare e motoria, per favorire il wellness, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione;
   e) distribuzione di frutta, di prodotti ortofrutticoli e ortofrutticoli trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;
   f) realizzare progetti e giochi didattici secondo l'approccio «imparare giocando», nonché attività informative, formative e divulgative relative:
    1) al legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea;
    2) agli effetti e alle relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente;
    3) al valore del cibo al fine di promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

  4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
  5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di laboratori della biodiversità, attraverso la coltivazione di varietà di piccole produzioni (ortofrutticole);
   b) realizzazione di laboratori di cucina didattica;
   c) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
   d) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

  6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 15 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
5. 01001. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Pag. 31

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche).

  1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
5. 01005. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Pag. 32

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,.
5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006.
5. 48. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 53. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.
*5. 9. Centemero, Russo, Squeri.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis: definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;
   g-ter: definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme Pag. 33digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;
   g-quater: definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).
5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Palmieri.