CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 3 maggio 2015
436.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DELLA RELATRICE

ART. 2.

  Al capoverso 1, sostituire le parole: con la partecipazione di tutte le sue componenti con le seguenti: con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'istituto per le proprie competenze.
0. 2. 2000. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso primo periodo, sostituire le parole: rivedibile annualmente con le seguenti: soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte dei consiglio di circolo o d'istituto.
0. 2. 2000. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso, 1, sostituire le parole: rivedibile annualmente con le seguenti; soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto.
0. 2. 2000. 16. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica.
0. 2. 2000. 17. Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso comma 2, all'alinea, primo periodo, dopo le parole: a norma dell'articolo 8 e aggiungere le seguenti parole: e con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e.
0. 2. 2000. 25. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso, 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.
0. 2. 2000. 1. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso 2, primo periodo, aggiungerà le seguenti parole:, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, Pag. 20l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti.
0. 2. 2000. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.

  Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e didattiche.
0. 2. 2000. 6. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e pedagogico-didattiche.
0. 2. 2000. 5. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: con riferimento agli standard della qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).
0. 2. 2000. 4. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso Art. 3, comma 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche di gruppi minoritari.
0. 2. 2000. 26. Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: gli insegnamenti e le discipline tali da coprire.
0. 2. 2000. 18. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: sopprimere le parole: e le discipline.
0. 2. 2000. 46. Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: monte orario inserire le seguenti: di ciascuno.
0. 2. 2000. 30. Marzana.

  Al capoverso Art. 3, comma 2, lettera a), dopo le parole: quota di autonomia dei curricoli inserire le seguenti: all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
0. 2. 2000. 24. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso Art. 2, lettera a), dopo le parole: dei numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la inedia di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
0. 2. 2000. 21. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 2, lettera d), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la media di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
0. 2. 2000. 22. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 2, lettera a), dopo le parole: con disabilità inserire le seguenti: tenendo conto del rapporto di un docente ogni due Pag. 21alunni disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
0. 2. 2000. 23. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 2, alla lettera a), dopo la parola: disabilità inserire la seguente: accertata.
0. 2. 2000. 31. Marzana.

  Al capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: potenziamento dell'offerta formativa inserire le seguenti: tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti.
0. 2. 2000. 20. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 2, lettera b) dopo le parole: offerta formativa, aggiungere infine le seguenti parole: ivi compresi i posti per compensare esoneri e semiesoneri dall'insegnamento dei docenti con funzioni e compiti organizzativi e di staff.
0. 2. 2000. 56. Rampelli.

  Al capoverso 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i criteri per l'individuazione dei posti dell'organico dell'autonomia e per la scelta del personale da assegnare ai medesimi posti.
0. 2. 2000. 7. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la lettera:
   b-bis) di fabbisogno del personale ATA.
0. 2. 2000. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.
0. 2. 2000. 32. Luigi Gallo.

  Al capoverso 2-bis, dopo le parole: di attrezzature materiali aggiungere le seguenti:, e di servizi.
0. 2. 2000. 42. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: nonché i piani fino alla fine del capoverso.
0. 2. 2000. 19. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva.

  Al capoverso 2-bis, sostituire le parole: nonché i con le seguenti anche sulla base dei.
0. 2. 2000. 29. Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso 2-bis, sopprimere le parole: dell'istituzione scolastica.
0. 2. 2000. 28. Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Pag. 22

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

  Conseguentemente al capoverso 4, sopprimere le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie super ori, degli studenti.
0. 2. 2000. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.
0. 2. 2000. 33. Luigi Gallo.

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.
0. 2. 2000. 36. Vacca.

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto.
0. 2. 2000. 35. Vacca.

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il Piano dell'offerta formativa e’ elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
0. 2. 2000. 40. Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Sostituire il capoverso 3, con il seguente:
  3. Il piano triennale è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
0. 2. 2000. 34. Chimienti.

  Al capoverso 3, dopo la parola: elaborato aggiungere le seguenti:, con apposita commissione.
0. 2. 2000. 2. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso articolo 3 comma 3, dopo le parole: degli indirizzi inserire le seguenti Pag. 23, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.
0. 2. 2000. 44. Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso articolo 3 comma 3, dopo le parole degli indirizzi inserire le seguenti, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola definiti con la seguente definite.
0. 2. 2000. 45. Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: è elaborato con le seguenti: è deliberato e la parola: definiti con la seguente: proposti.
0. 2. 2000. 59. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: degli indirizzi per le attività con le seguenti: degli indirizzi generali per le attività.
0. 2. 2000. 58. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso 3, primo periodo, sopprimere le parole: definiti dal dirigente scolastico.
0. 2. 2000. 57. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso articolo 3 comma 3, sostituire la parola definiti con la seguente definite.
0. 2. 2000. 43. Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: dal dirigente scolastico con le seguenti: dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
0. 2. 2000. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso articolo 3 comma 3 sostituire le parole il dirigente scolastico con le seguenti la specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti.
0. 2. 2000. 37. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso articolo 3 comma 3, sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: dal consiglio di circolo o d'istituto.
0. 2. 2000. 38. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso articolo 3 comma 3 sostituire la parola approvato con la seguente adottato.
0. 2. 2000. 39. Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso articolo 3, al comma 4, sostituire le parole della predisposizione del Piano, con le parole di cui al comma 2.
0. 2. 2000. 14. Cristian Iannuzzi.

  Al capoverso 8, articolo 3, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali di riferimento, e conseguentemente le parole: con gli enti locali e sono soppresse.
0. 2. 2000. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Pag. 24

  Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle.
0. 2. 2000. 48. Vacca.

  Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole da il dirigente scolastico attiva fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici dei territorio.
0. 2. 2000. 50. Chimienti.

  Al capoverso articolo 3, comma 4, sostituire le parole da: il dirigente scolastico attiva fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
0. 2. 2000. 49. Chimienti.

  Al capoverso 4, dopo le parole: il dirigente scolastico attiva inserire le seguenti:, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,.
0. 2. 2000. 54. Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al capoverso 4 sostituire le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri con le seguenti inserisce almeno un progetto didattico.
0. 2. 2000. 52. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al capoverso 4, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni con le seguenti dai rappresentanti.
0. 2. 2000. 51. Vacca.

  Al capoverso 4, dopo le parole operanti sul territorio aggiungere nonché con il coinvolgimento degli ordini professionali e delle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria.
0. 2. 2000. 3. Centemero, Palmieri.

  Al capoverso 4, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni dei con la seguente dai e sostituire la parola degli con la seguente dagli.
0. 2. 2000. 47. Vacca.

  Al capoverso 5, sostituire le parole: sui siti delle istituzioni scolastiche con le seguenti sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza.
0. 2. 2000. 55. Vacca.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.
(Piano triennale dell'offerta formativa).

  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e Pag. 25indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
   a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
   b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

  Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

  3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.
  4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
  5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
2. 2000. La Relatrice.

  Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.
0. 2. 2001. 3. Centemero, Palmieri.

  Alla lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
0. 2. 2001. 9. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al capoverso lettera i), dopo le parole: contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica aggiungere le seguenti: anche mediante adeguato rafforzamento delle sanzioni penali e amministrative a carico della responsabilità genitoriale, nonché.
0. 2. 2001. 1. Binetti.

  Alla lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
0. 2. 2001. 7. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Dopo le parole: della discriminazione sono aggiunte: e della violenza di genere.
0. 2. 2001. 4. Centemero, Palmieri.

  Alla lettera i), le parole: e del bullismo, sono sostituite dalle seguenti:, del bullismo, con particolare riguardo al cyberbullismo attraverso la promozione di comportamenti solidali, che educhino alle differenze ed accrescano il senso critico verso Pag. 26quei canoni estetici predeterminati e discriminatori che gli adolescenti subiscono dal web.
0. 2. 2001. 10. Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo le parole: e del bullismo e inserire le seguenti: per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché.
0. 2. 2001. 6. Simonetti, Borghesi.

  Alla lettera i), dopo le parole: bisogni educativi speciali aggiungere le seguenti: o diversamente abili, conseguentemente, dopo le parole: individualizzati e personalizzati aggiungere le seguenti: progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale.
0. 2. 2001. 11. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Dopo le parole: educativi speciali anche attraverso sopprimere le parole: l'attività di.
0. 2. 2001. 5. Centemero, Palmieri.

  Sostituire le parole anche attraverso l'attività con le seguenti:, che vengono inseriti in numero non superiore ad uno per classe nella Scuola dell'infanzia e nella Primaria e a due in quella Secondaria per garantire loro l'attivazione.
0. 2. 2001. 14. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire le parole anche in collaborazione con le seguenti: avvalendosi di personale docente opportunamente formato in dotazione aggiuntiva nell'organico funzionale e della collaborazione.
0. 2. 2001. 13. Cristian Iannuzzi.

  Alla lettera i), sostituire le parole: in collaborazione con gli enti territoriali, con le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali e degli enti locali.
0. 2. 2001. 8. Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Dopo le parole: associazioni di settore aggiungere in fine il seguente periodo:. Lo Stato, nell'ambito delle risorse destinate al potenziamento dell'offerta formativa, assicura a ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente periodo, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi.
0. 2. 2001. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attività di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.
2. 2001. Relatrice.

  Le parole da: attraverso a organizzare sono sostituite dalle seguenti: attraverso percorsi formativi, laboratori di cittadinanza e iniziative dirette a rafforzare e migliorare la lingua italiana.
0. 2. 2002. 5. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: corsi e laboratori aggiungere le seguenti: ovvero apposite classi di inserimento temporaneo.
0. 2. 2002. 10. Caparini, Simonetti, Borghesi.

Pag. 27

  Sopprimere le parole: per alunni e studenti.
0. 2. 2002. 1. Centemero, Palmieri.

  Sopprimere le parole: e o di lingua non italiana.
0. 2. 2002. 2. Centemero, Palmieri.

  Sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
0. 2. 2002. 7. Carocci, Rocchi.

  Dopo le parole: Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, aggiungere le seguenti: attuabili con laboratori permanenti di apprendimento.
0. 2. 2002. 6. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: anche tra reti di scuole aggiungere le seguenti: , attraverso l'apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali.
0. 2. 2002. 9. Santerini.

  Dopo le parole: reti di scuole aggiungere le seguenti: avvalendosi del personale docente opportunamente formato e in possesso dei titoli specifici.
0. 2. 2002. 12. Cristian Iannuzzi.

  Dopo le parole: reti di scuole aggiungere le seguenti: avvalendosi, nell'ambito delle risorse destinate al potenziamento dell'offerta formativa, di una dotazione aggiuntiva di personale docente opportunamente formato e in possesso dei titoli specifici.
0. 2. 2002. 13. Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere le parole: il terzo settore e il volontariato.
0. 2. 2002. 11. Cristian Iannuzzi.

  Alla lettera q), in fine, dopo le parole: e il volontariato, aggiungere le seguenti:, anche realizzando percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e di favorirne la partecipazione alla vita sociale.
0. 2. 2002. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

  Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
   q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.
2. 2002. Relatrice.

  Al comma 15, sostituire le parole: educazione motoria con le seguenti: educazione fisica.
0. 2. 2003. 9. Vezzali, Molea.

  Al comma 14, le parole: docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4., sono sostituite dalle seguenti: docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
0. 2. 2003. 8. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Pag. 28

  Sopprimere le parole: anche di altri gradi di istruzione.
0. 2. 2003. 10. Cristian Iannuzzi.

  Dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
0. 2. 2003. 3. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.
0. 2. 2003. 1. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
0. 2. 2003. 5. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: di specialisti aggiungere le seguenti: in possesso di titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano come L2 o LS o quelli.
0. 2. 2003. 11. Cristian Iannuzzi.

  Dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.
0. 2. 2003. 2. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
0. 2. 2003. 4. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: comma 4 aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
0. 2. 2003. 6. Centemero, Palmieri.

  Dopo le parole: comma 4 aggiungere il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
0. 2. 2003. 7. Centemero, Palmieri.

  Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:
  14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10, comma 4.
2. 2003. Relatrice.

ART. 4.

  Sopprimere il capoverso 1.
0. 4. 0. 2. 2. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 2», dopo le parole «Conferenza Stato-regioni» aggiungere le seguenti: «, anche in apprendistato».
0. 4. 0. 2. 9. Centemero, Palmieri.

Pag. 29

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 3», sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati.»
0. 4. 0. 2. 4. Centemero, Palmieri.

  All'articolo 4-bis, comma 3, sopprimere la lettera b).
0. 4. 0. 2. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 3», lettera b), dopo le parole «dagli studenti», aggiungere le parole «per la frequenza e».
0. 4. 0. 2. 8. Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole «non inferiore a euro 100.000» con le seguenti «non inferiore a euro 50.000»
0. 4. 0. 2. 1. Simonetti, Borghesi.

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 3», lettera d), sopprimere le parole «e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi».
0. 4. 0. 2. 7. Centemero, Palmieri.

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 3», lettera e), sostituire la parola «uniforme» con la seguente «semplificato».
0. 4. 0. 2. 6. Centemero, Palmieri.

  All'articolo 4-bis, capoverso «comma 3», lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di rafforzare l'efficienza del sistema, le Fondazioni di partecipazione possono costituire tra loro Consorzi.»
0. 4. 0. 2. 5. Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

  1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
  2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   diploma di istruzione secondaria superiore;
   diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni Pag. 30del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  3. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   e) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia.
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011.».
  6. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica,».Pag. 31
  7. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
  8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  9. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).
4. 0. 2. Relatrice.

Pag. 32

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 3 E 4

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 18. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.
3. 37. Rampelli.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
3. 19. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti con le seguenti: al fine di favorire la crescita e lo sviluppo personale e culturale degli studenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al primo periodo, sostituire la parola: introducono con la seguente: attivano.
   al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto dal percorso scelto;
   al secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 2 aggiungere le seguenti: e della rilevazione degli effettivi bisogni degli studenti e delle esigenze delle famiglie.
3. 4. Centemero, Palmieri.

  Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.
3. 33. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Pag. 33

  Al comma 1, sostituire le parole: introducono insegnamenti opzionali fino a: ordine ed opzione di istruzione con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali negli ultimi tre anni di studi per ogni studente, il quale individuerà le materie da approfondire su un quinto del monte orario totale per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione.
3. 26. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli.

  Al comma 1, dopo la parola: introducono inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, dopo la parola: introducono inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 5. Russo, Squeri, Altieri.

  Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: opzionali.

  Conseguentemente al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere le parole da: e sono inseriti fino alla fine del periodo.
3. 44. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ulteriori.
3. 1003. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ulteriori con le seguenti: alternativi ed equivalenti.

  Conseguentemente, dopo le parole: di istruzione aggiungere le seguenti:, con esclusione di quelli caratterizzanti il corso di studi e oggetto di prova scritta negli esami di Stato.
3. 40. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ulteriori aggiungere le seguenti:, con un numero massimo del 20 per cento.
3. 45. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola ordine.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 14, comma 1.
3. 3. Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.
3. 32. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: alle competenze acquisite aggiungere le seguenti: anche nel volontariato e nel servizio civile,.

  Conseguentemente, dopo le parole: alle attività culturali, sportive sopprimere le seguenti: e di volontariato.
3. 41. Santerini, Lo Monte.

Pag. 34

  Al comma 1, dopo le parole: scuola-lavoro aggiungere le seguenti:, alla partecipazione a laboratori didattici e a comunità di apprendimento non formali, basate sulla logica pari a pari, nonché.
3. 8. Martelli.

  Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.
3. 30. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'eventuale insegnamento opzionale dell'educazione sessuale, le istituzioni scolastiche dovranno fornire adeguate conoscenze sulla maternità e la paternità, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 29 della Costituzione.
3. 1000. Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è assicurato il potenziamento, per piano di studi per classe, degli insegnamenti di Esercitazioni Agrarie, classe di concorso C050, ora 5C.
3. 38. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli insegnamenti di cui al comma 1, è comunque associato l'apprendimento di tecniche di pronto soccorso di basic life support con la possibilità di successiva integrazione con adeguate conoscenze di procedure di defibrillazione.
3. 24. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Negli istituti tecnici e professionali, è assicurato il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio, nel primo biennio, al fine di combattere la dispersione scolastica; e nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità relative al profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro.
3. 2. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole del primo ciclo, è previsto l'insegnamento della materia «Educazione alimentare» e sono organizzati percorsi didattici finalizzati alla suddetta disciplina concernente le abitudini alla piramide alimentare, la composizione e il valore nutritivo degli alimenti anche attraverso la lettura delle etichette, la rilevanza e la funzione e la storia dei vari alimenti al fine di far sviluppare all'adolescente un comportamento responsabile nella scelta dei cibi, la conoscenza degli effetti di un'alimentazione eccessiva o insufficiente e le varie patologie legate all'alimentazione allo scopo di prevenire i disturbi del comportamento alimentare.
3. 1006. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 22. Chimienti, Marzana, Vacca, Luigi Gallo.

Pag. 35

  Sopprimere il comma 2.
*3. 47. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti con le seguenti: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti.
3. 27. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

  Al comma 2, sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: utilizzando fino a: sponsorizzazioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati.
3. 15. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 2 sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

  Conseguentemente, sostituire le parole da: utilizzando fino a: sponsorizzazioni con le seguenti: utilizzando le risorse disponibili ai sensi del comma 1-bis comma 5 del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.
3. 16. Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 2 sostituire le parole: Il dirigente scolastico può con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado possono.

  Conseguentemente, dopo le parole: studenti inserire le seguenti: dell'ultimo biennio.
3. 13. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: ed il Collegio dei docenti.

  Conseguentemente, sostituire la parola: può con la seguente: possono e le parole: esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, con le seguenti: esterni pubblici.
3. 46. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: previo parere del consiglio d'istituto e del collegio dei docenti.
3. 14. Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico sono aggiunte le seguenti:, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio d'istituto.
3. 9. Pilozzi, Malpezzi.

  Al comma 2, dopo le parole: Il Dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
*3. 25. Burtone.

  Al comma 2, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
*3. 1001. Pagano.

Pag. 36

  Al comma 2, dopo le parole: può individuare inserire le seguenti:, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,.
3. 36. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, dopo le parole: e iniziative diretti, aggiungere le seguenti: all'orientamento post scolastico ed.
3. 43. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2 sostituire le parole: del merito scolastico e dei talenti con le seguenti: delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento.
3. 23. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca.

  Al comma 2 sopprimere le parole da:, utilizzando fino a: procedure.
3. 39. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2 sostituire le parole: compresi con quelli derivanti da sponsorizzazioni con le seguenti: senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici.
3. 21. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia.

  Al comma 2, dopo le parole: derivanti da sponsorizzazioni inserire le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento al fine di raccordare gli interventi con la programmazione della rete scolastica.
3. 6. Russo, Squeri, Altieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse.
3. 20. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
  I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.
  Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 d.lgs. n. 297/1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.
  Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.
3. 11. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituito, nel sistema nazionale di istruzione, l'insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere.Pag. 37
  I piani dell'offerta formativa delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere promuovendo cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società.
  Le tematiche a contenuto metodologico scientifico e culturale relative all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a se stante e sono parte integrante degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
  Il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti.
  I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.
  Nell'ambito delle finalità indicate nel presente comma, il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
  Le università, nel predispone i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.
  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, l'adozione di libri di testo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria conformi alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (Pari opportunità nei libri di testo) e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.
3. 12. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.
3. 1002. Ascani, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.
*3. 48. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sopprimere le parole: del curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e.
*3. 17. Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 3 dopo le parole: Le istituzioni scolastiche inserire le seguenti: alla fine del percorso formativo dello studente fino ai 12 mesi successivi.
3. 10. Albini, Fossati.

Pag. 38

  Al comma 3, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema di istruzione nazionale.
3. 42. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso la sperimentazione di registri elettronici per la mappatura del curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
3. 1. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
3. 34. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
3. 29. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

  Dopo il comma aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.
3. 1004. Catalano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il primo e l'ultimo giorno di lezione di ogni anno scolastico è fatto obbligo il canto dell'inno di Mameli da parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado».
3. 025. Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Revoca e riassegnazione della quota capitaria in caso di trasferimento per disagio psico-fisico).

  1. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, assegnate direttamente agli istituti scolastici con periodicità quadrimestrale, secondo i criteri e i parametri al decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21 e di cui al decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 e da questi erogate, sono ripartite in base al numero degli alunni.
  2. Al termine del primo e del secondo quadrimestre le risorse assegnate per quota capitaria agli studenti che hanno richiesto, con nulla-osta, il trasferimento ad altro Istituto del sistema nazionale pubblico di istruzione per disagio psico-fisico sono revocate all'Istituto a cui l'alunno è iscritto e attribuite all'Istituto di destinazione. Al termine dell'anno scolastico, a seguito di verifica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che attesti il superamento del disagio Pag. 39psico-fisico e del contributo educativo formativo e motivazionale all'alunno, all'Istituto di destinazione sono assegnate risorse pari al doppio della quota capitaria medesima.
3. 050. Gigli, Santerini, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).

  1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.
  2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del made in Italy, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.
  3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
  4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.
3. 01. Palese, Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga Pag. 40all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Pag. 41Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 07. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino distretti Pag. 42scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla Pag. 43base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 08. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A Pag. 44tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi Pag. 45di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge.
  10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 013. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a Pag. 4650.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nella individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto Pag. 47delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.
  10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2014.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 028. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, Pag. 48e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della Pag. 49scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.
  11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 030. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.Pag. 50
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   e) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   f) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il Governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
   b) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

  5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 035. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica Pag. 51istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

  5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 037. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano Pag. 52presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
   b) l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri;
   c) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

  11. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 038. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione nelle città di Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica).

  1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino un distretto scolastico sperimentale in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La sperimentazione contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di uno speciale distretto sperimentale da istituire nelle città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione non superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente Pag. 53specificati, la cui attuazione è delegata al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato utilizzato per l'insegnamento deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretto sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista altresì l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali oltre agli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mediante la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle Pag. 54innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, nel distretto sperimentale di Torino, il calendario scolastico sperimentale ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 15 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.
  11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, ad eccezione dei programmi di spesa relativi allo stato di previsione del MIUR, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
3. 049. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 28. Vacca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti e la consapevolezza degli stessi nei confronti del proprio percorso formativo e professionale, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituiti tecnici e professionali nonché nei percorsi liceali nell'ultimo anno del percorso di studi, per una durata massima di un terzo dell'orario complessivo annuale. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi quinte attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire il pieno sviluppo personale, culturale e professionale dello studente inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro, lo studente individua autonomamente il soggetto ospitante del proprio percorso in un elenco costituito dagli enti pubblici e privati accreditati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo, istituito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.;
   b) sopprimere il comma 6;
   c) al comma 8, sostituire le parole da: individua le imprese a presente articolo e con le seguenti: in base alle scelte effettuate dallo studente ai sensi della comma 1-bis del presente articolo, il dirigente scolastico.
4. 1021. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Pag. 55

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 400 ore e 200 ore con le seguenti: 200 ore e 100 ore;
   b) al comma 7 sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:
   a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
   b) progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

  8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
  8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo 1 della presente legge.
  8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.
4. 1005. Luigi Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di inserire le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.
4. 26. Luigi Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.
4. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Pag. 56

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.
*4. 69. Vignali, Binetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: anche attraverso specifiche azioni di orientamento.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: I percorsi di alternanza, inserire le seguenti: e di orientamento.
*4. 79. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: opportunità di lavoro degli studenti inserire le seguenti: con particolare attenzione a quelli con bisogni educativi speciali,.
4. 1006. Catalano.

  Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.
*4. 1010. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: almeno con la seguente: al massimo.
*4. 1007. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
4. 27. Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.
4. 1. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
4. 1000. Caruso, Lo Monte.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.
*4. 3. Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.
*4. 57. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: triennali di cui all'articolo 2 con le seguenti: dell'offerta formativa.
4. 68. Vezzali.

  Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici Pag. 57e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.
4. 25. D'Uva.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 1, si rende obbligatorio l'insegnamento della disciplina diritto del lavoro a partire dalle classi prime degli istituti tecnici e professionali. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 1011. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.
4. 51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 2, dopo le parole: patrimonio artistico, culturale e ambientale, aggiungere le seguenti: e al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.
4. 83. Vezzali, Molea, Capua.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli studenti nel loro percorso alternativo alla scuola sono affidati ad un tutor che favorisce l'inserimento nella struttura, garantisce le opportunità formative concrete e valuta l'acquisizione delle competenze previste al termine del periodo.
4. 73. Binetti.

  Sopprimere il comma 3.
4. 24. Luigi Gallo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata
4. 22. Vacca.

  Al comma 3, dopo le parole: può essere svolta inserire le seguenti: in orario extracurricolare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica e dopo le parole: impresa formativa simulata inserire le seguenti: La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.
4. 1002. Pagano.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.
*4. 23. Vacca.

  Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: durante la sospensione delle attività didattiche nonché.
*4. 66. Cristian Iannuzzi.

Pag. 58

  Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.
4. 50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine le seguenti parole:, fermo restando che il 40 per cento del monte ore complessivo delle ore destinate all'alternanza scuola-lavoro, venga svolto all'interno dell'orario curriculare.
4. 76. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.
4. 72. Binetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle ore pomeridiane, gli studenti possono essere chiamati a svolgere attività extrascolastiche in collaborazione con le aziende designate nell'offerta formativa, aumentando le ore settimanali del P.O.F. fino a 45. Conseguentemente, le ore lavorative dei docenti possono essere aumentate da 18 fino a 36,, con conseguente adeguamento stipendiale da definirsi attraverso contratto.
4. 4. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.
4. 21. Marzana.

  Al comma 4, sostituire le parole di concerto con la seguente: sentiti.

  Conseguentemente, sostituire le parole sentito il Forum con le seguenti: nonché il Forum.
4. 61. Fioroni.

  Al comma 4, sostituire le parole sentito il con le seguenti: di concerto con il.
4. 18. Vacca.

  Al comma 4, sostituire le parole da di concerto fino a coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 20. Luigi Gallo.

  Al comma 4, dopo le parole è adottato inserire le seguenti: entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. 19. Vacca.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.
4. 1012. Labriola.

  Al comma 4, infine, aggiungere il seguente periodo: Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 44. Vacca.

Pag. 59

  Al comma 4, , aggiungere infine il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 8 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.
4. 45. Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le attività degli studenti sono retribuite con un compenso forfettario a carico dell'azienda o altro soggetto di inserimento.
4. 82. Giancarlo Giordano, Pannarale, Placido, Airaudo.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 5. Gelmini, Centemero, Palmieri.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 32. Chimienti, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 6.
4. 53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 65. Pisicchio, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 77. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 81. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Alla legge 28 marzo 2003 n. 53, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 2 comma 2 lettera g) la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;
   all'articolo 4 comma 1 primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo»;
   all'articolo 4 comma 1 lettera a) le parole: «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti: «dai 16 ai 18 anni».

  6-bis. Al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, all'articolo 1 comma 1, secondo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente «sedicesimo» e le parole «dai 15 ai 18 anni» sono sostituite con le seguenti «dai 16 ai 18 anni».
  6-ter. È abrogato il comma 8 dell'articolo 48 della Legge 4 novembre 2010 n. 183.
  6-quater. All'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, al primo periodo la parola «quindicesimo» è sostituita con la seguente: «sedicesimo».
  6-quinquies. All'articolo 3 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, le parole «15 anni compiuti» sono sostituite con le seguenti: «16 anni compiuti».
4. 1004. Vacca.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con le seguenti: iscritti negli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore e gli studenti inseriti nel sistema di istruzione e formazione professionale e le parole: anche tenuto conto di con la seguente: secondo.
4. 6. Centemero, Palmieri.

Pag. 60

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: terzo anno.
4. 30. Chimienti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole secondo anno con le seguenti: quarto anno.
4. 31. Vacca.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola azienda inserire le seguenti: dotata di certificazione di qualità e di laboratori innovativi.
4. 42. Simone Valente.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. A decorrere dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti dopo il primo ciclo di istruzione possono acquisire una qualifica e un diploma professionale attraverso contratti di apprendistato che siano stipulati secondo le competenze di settore, tengano conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183, scaturiscano da accordi specifici tra i datori di lavoro e le istituzioni formative, comprendano piani formativi personali, sottoscritti dai rispettivi datori di lavoro, la cui progettazione e realizzazione siano affidate alle istituzioni formative con il riconoscimento di eventuali crediti culturali e professionali e che prevedano esperienze in azienda dopo il compimento del sedicesimo anno di età. È abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128. Sono fatti salvo, fino alla loro conclusione, i progetti sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.
4. 78. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: Gli studenti, a partire dal quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione propedeutici all'accesso ai corsi universitari a numero programmato previsti dall'ordinamento. Gli istituti scolastici svolgono l'attività di formazione in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato attraverso l'attivazione di appositi corsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali corsi possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche.
4. 29. D'Uva.

  Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: Al termine del periodo di apprendistato sono riconosciuti allo studente crediti formativi.
4. 41. Simone Valente.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure volte a consentire alle imprese che accolgono studenti in alternanza scuola lavoro, una defiscalizzazione delle spese sostenute per ogni progetto di inserimento.
4. 80. Santerini, Lo Monte.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole 100 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 10 sostituire le parole a decorrere dall'esercizio 2015 con le seguenti: per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016 281,137 milioni di euro.
4. 34. Vacca.

Pag. 61

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7. aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
4. 7. Palese, Centemero, Palmieri.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.
4. 36. Vacca.

  Al comma 8, le parole: Il dirigente scolastico sono sostituite con le seguenti: Il Consiglio d'Istituto.
4. 1008. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.
*4. 2. Altieri, Palmieri.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,.
*4. 1001. Caruso, Lo Monte.

  Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.
4. 1019. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
4. 9. Russo, Squeri, Altieri.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro,.
4. 35. Vacca.

  Al comma 8, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e il Consiglio di Istituto» e, conseguentemente sostituire la parola: individua con la seguente: individuano.
4. 1020. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , di concerto con il consiglio d'istituto.
4. 1017. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri.

  Al comma 8 dopo la parola: individua inserire le seguenti:, di concerto con il consiglio d'istituto,.
4. 1015. Labriola.

Pag. 62

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.
4. 38. Marzana.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole stipula apposite convenzioni anche aggiungere le seguenti: con istituti e aziende sanitarie locali, ospedaliere, policlinici, scuole di specializzazione universitaria in medicina o associazioni specializzate nell'assistenza sanitaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica,.
4. 47. Manzi, Rampi, Carrescia.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.
4. 52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
4. 74. Binetti.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.
4. 37. Marzana.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
4. 1018. Centemero, Squeri, Russo, Altieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:
   a) i progetti di «scuola aperta» mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli Pag. 63della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
   b) progetti di «scuola diffusa» finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

  8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» con una dotazione annua pari a 300 milioni di euro, destinata al finanziamento dei progetti di scuola aperta e di scuola diffusa. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
  8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche, che nella redazione dei progetti possono avvalersi della collaborazione dei Nuclei di cui all'articolo i della presente legge.
  8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24 aggiungere il seguente comma:

  3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
4. 40. Luigi Gallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le piccole e medie imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro.
  8-ter. I requisiti delle PMI per l'alternanza scuola-lavoro sono definiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello Sviluppo economico.
  8-quater. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
4. 55. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Pag. 64

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale i febbraio 2001, n. 44.
4. 12. Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello Placement», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di career days, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.
  Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.
4. 13. Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.
4. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Pag. 65sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli Enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.
4. 39. Marzana.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, è istituito il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 agosto 2015. Nel Registro, suddiviso in sezioni regionali, sono inserite le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Nel Registro sono indicati, per ciascuna impresa iscritta, il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.
4. 49. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo, Mazzoli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  9. Le attività proposte agli studenti devono avere carattere formativo e non esecutivo e devono essere concordate con l'Istituzione scolastica. Le imprese individuate per l'inserimento degli studenti devono ispirare la propria attività all'articolo 36 della Costituzione e devono dare adeguata dimostrazione di potere mettere a disposizione risorse per la formazione dello studente.
4. 1009. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

  All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».
   c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
   d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
   e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:
  «8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni.».
4. 01. Centemero, Palmieri.

Pag. 66

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Piano triennale dell'offerta formativa).

  1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
   a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
   b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

  Il Piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.
  3. Il Piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.
  4. Ai fini della predisposizione del Piano, il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
  5. Il Piano, nonché le eventuali revisioni annuali, sono resi pubblici tramite la pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche.

Pag. 67

  Conseguentemente sopprimere il comma 9.
2. 2000. La Relatrice.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.
2. 41. (Nuova formulazione) Martelli, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes, Centemero, Carfagna, Molea, Carocci, Orfini, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli.

  Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.
2. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 11, sostituire la parola scelgono con la seguente: individuano.
2. 172. Carocci, Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

  Dopo le parole: abilitati all'insegnamento aggiungere le seguenti: per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento.
0. 2. 2003. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri.

  Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:
  14. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4.
2. 2003. Relatrice.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente: 15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. 1029. Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l'anno 2015, a 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018, a 40.863.000 euro per l'anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000.
2. 06. Malpezzi, Ghizzoni, Crimì, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace per il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; sostenere l'assunzione di responsabilità nonché la solidarietà e cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, di alfabetizzazione economico-finanziaria, di educazione all'autoimprenditorialità.
2. 288. (Nuova formulazione) Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
2. 273. (Nuova formulazione) Vezzali, Molea.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.
2. 1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

  Dopo le parole: iniziative per aggiungere le seguenti: la prevenzione e.
0. 2. 2001. 3. Centemero, Palmieri.

Pag. 69

  Alla lettera i), sostituire le parole: in collaborazione con gli enti territoriali, con le seguenti: in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali.
0. 2. 2001. 8. (Nuova formulazione) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo e cyberbullismo e a garanzia della più ampia inclusione scolastica; e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto anche in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni di settore.
2. 2001. (Nuova formulazione) Relatrice.

  Sopprimere le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
0. 2. 2002. 7. Carocci, Rocchi.

  Aggiungere infine le seguenti parole: con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
0. 2. 2002. 9. (Nuova formulazione) Santerini.

  Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:
   q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2 attraverso corsi e laboratori, per alunni e studenti di cittadinanza e o di lingua non italiana da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato.
2. 2002. Relatrice.

  Dopo il comma 15 inserire il seguente:
  «15-bis. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici.
2. 282. (Nuova formulazione) Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Dorina Bianchi, Molea.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione a quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. 184. (Nuova formulazione) Blazina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), nonché al fine di promuovere l'educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca Pag. 70sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. 1023. (Nuova riformulazione) Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire: scegliendoli dal ruolo con le seguenti: con le modalità. Sopprimere l'ultimo periodo.
2. 161. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: istruzione sopprimere le parole da: nelle more fino a: successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo le parole: livello generale aggiungere le seguenti: dei saperi e.
2. 2004. Relatrice.

  Al comma 1 sostituire le parole da: introducono insegnamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: introducono gli insegnamenti opzionali nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità.
3. 33. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: attivati dalle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: o da reti di istituzioni scolastiche.
3. 32. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: artistiche, di pratiche musicali,.
3. 30. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Il dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tal fine possono essere utilizzati nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 1o febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
3. 27. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Pag. 71

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello Studente.
3. 1002. Ascani, Rocchi, Blazina, Bossa, Coccia, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
3. 34. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
3. 29. (Nuova formulazione) Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado si attivano iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. 24. (Nuova formulazione) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Manzi, Rampi.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
3. 1. (Nuova formulazione) Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua, Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dellai, Malpezzi, Bonomo, Bargero, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole le opportunità di lavoro aggiungere le seguenti: e le capacità di orientamento.
4. 58. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 2 sostituire le parole da enti fino alla fine del comma con le seguenti: con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale.
4. 51. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Pag. 72

  Al comma 3, dopo le parole: sospensione delle attività didattiche aggiungere le seguenti: secondo il programma formativo e le modalità di verifica stabilite.
4. 50. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera che entri a far parte del bagaglio culturale del soggetto.
4. 72. Binetti, Santerini, Scopelliti, Centemero, Bossa, Capua.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.
4. 1012. Labriola, Carocci, Rocchi.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 5. Gelmini, Centemero, Palmieri.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 32. Chimienti, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 53. Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Miotto.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 65. Pisicchio, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 77. Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

  Sopprimere il comma 6.
*4. 81. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole della cultura aggiungere le seguenti: e delle arti performative,.
4. 52. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture che sono state convenzionate, evidenziandone la specificità del potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
4. 74. Binetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

  All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale Pag. 73possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».
   c) al comma 6 le parole: «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
   d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
   e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:
  «8. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni».
4. 0. 1. Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Istituti Tecnici Superiori).

  3. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, da ripartire secondo l'accordo in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi da ciascuna di esse attivati, con riferimento al termine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli Istituti Tecnici Superiori da parte delle Fondazioni esistenti.
  4. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   diploma di istruzione secondaria superiore;
   diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, integrato da un percorso di Istruzione e formazione Tecnica Superiore di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

  4. Per favorire le misure di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno Pag. 74delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   d) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   e) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   f) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
   g) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 100.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   h) prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale.

  10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d'esame, mediante modificazione delle norme vigenti in materia;
  11. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo la lettera «b) è aggiunta la seguente lettera: «b) diploma di Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica, del D.I. 7 settembre 2011».
  12. All'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 75 dopo le parole «ordini e collegi professionali,» sono aggiunte le seguenti parole: «Istituti Tecnici Superiori dell'area Efficienza energetica»,
  13. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: «a) diploma di Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'Allegato A, Area 1 – Efficienza energetica del D.I. 7 Settembre 2011.».
  14. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 Pag. 75dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimila bili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non potrà essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri, e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  15. All'articolo 55 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole «della durata di 4 semestri,», sono aggiunte le seguenti parole: «oppure i percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008».

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera h).
4. 0. 2. Relatrice.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro. Il registro è costituito d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
   a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e formative. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
   b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui imprese per l'alternanza scuola-lavoro devono essere iscritte; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
  8-ter. Si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6, 7, 9 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
4. 55. (Nuova formulazione) Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.