CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 MAGGIO 2015

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
(C. 2977 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro;
    7) per le imprese che operano con proprie infrastrutture di terminazione ed erogano il servizio ad utenti fiscali in un numero pari o inferiore a 50.000,00 il contributo è pari a 500,00 euro ogni mille utenti. Il numero di utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente.
4. 5. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
* 4. 1. Galgano.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
* 4. 4. Moscatt, Peluffo, Ventricelli, Schirò.

  Al comma 1, lettera b) capoverso comma 1, lettera a), sostituire i punti 2), 3) e 4) con i seguenti:
   2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 2.000 euro;
   3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 1.000 euro;Pag. 181
   4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 500 euro.
* 4. 9. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente:
    5) per le imprese che hanno un numero di utenti finali diretti o indiretti pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee direttamente o indirettamente attivate a ciascun utente finale;.
4. 2. Squeri.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni da parte di operatori di rete per la televisione digitale terrestre, i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono determinati come segue:
    1) sull'intero territorio nazionale, 127.000,00 euro;
    2) su un territorio fino a 15 milioni di abitanti, 3.000,00 euro;
    3) su un territorio fino a 10 milioni di abitanti 2.000,00 euro;
    4) su un territorio fino a 5 milioni di abitanti 1.500,00 euro;
    5) su un territorio fino a 1 milione di abitanti 1.000,00 euro;
    6) su un territorio fino a 200 mila abitanti 500,00 euro.
4. 6. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, il contributo è pari a 75.500 euro per le imprese con un numero di utenti pari o superiore a 50.000, e di 1.500 euro ogni mille utenti per le imprese con un numero di utenti inferiore a 50.000, fatto salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa;.
4. 3. Squeri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La concessione per i diritti di uso delle frequenze da parte degli operatori di rete per la televisione digitale terrestre costituisce titolo per l'utilizzazione delle frequenze per i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per il funzionamento della relativa rete.
4. 7. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, si riferiscono anche all'uso delle frequenze degli impianti di collegamento.
4. 8. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO).

  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio Pag. 1822005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole «filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione» aggiungere le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria».
5. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. con le seguenti: cessano al 31 dicembre 2015.
7. 1. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico ricreativa le attività sono soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
  Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto».
7. 01. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010).

  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, Pag. 183convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nel quadro dei principi stabiliti dalla direttiva CE 163/2006. Le attività delle imprese turistico balneari non possono essere sottoposte a limitazioni di orario diverse da quelle stabilite nel territorio comunale per l'esercizio di attività uguali o analoghe e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme,prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto».
7. 02. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

  1. Il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2025.
  2. Allo scadere della proroga viene riconosciuto al concessionario uscente il diritto di prelazione legale al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  3. Al concessionario non optante, di cui al precedente comma allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti.
7. 06. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

  All'articolo 24, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è apportata la seguente modificazione:
   a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Nel rispetto del principio di libera concorrenza ed al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro le imprese non possono far lavorare sul Pag. 184territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.
7. 03. Fedriga, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE).

  1. In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 23 aprile 2009, causa C. 357/2007, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
   4-bis A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli invii di posta massiva sono esclusi dall'ambito del servizio universale;.
7. 04. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
   b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
   c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
   d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
7. 05. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 185

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 9 , comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

  2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.
  3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
  4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».

  5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto. Pag. 186
  6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
8. 01. Caparini, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Analisi dei flussi migratori).

  1. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1o luglio 2014, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.
  2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:
   a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;
   b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;
   c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;Pag. 187
   d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;
   e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza;
   f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.

  3. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
8. 02. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.
(Dichiarazione dello stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali).

  1. Nelle more di un intervento strutturale da predisporre con l'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio e finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza e la protezione dei confini territoriali, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi.
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  3. La dichiarazione di cui al comma 1 prevede interventi, con il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate, finalizzati a:
   a) controllo delle linee di confine e delle linee costiere;
   b) operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;
   c) al contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;
   d) a azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone.
8. 03. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

ART. 9.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:
   a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno tre anni o di una patente di guida corrispondente.
9. 1. Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Battelli.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  «11-bis.(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è Pag. 188aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari».
11. 01. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 52, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.
12. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 1, dopo le parole: degli obblighi del servizio pubblico. inserire, in fine, il seguente periodo: Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
13. 1. Colonnese, Battelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 3, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
13. 2. Colonnese, Battelli.

ART. 14.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo provvede con propri decreti da emanare entro il 31 dicembre 2015, alla definizione e regolamentazione della qualifica di montatore e manutentore di apparecchi da sollevamento e gru per l'edilizia.
14. 1. Simonetti, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso Art. 5-bis con il seguente:

  Art. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori).1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione Pag. 189di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.
15. 1. La XI Commissione.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono comunque vietati»;
   b) all'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami» sono abrogate;
   d) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
   e) all'articolo 5, comma 6, sopprimere le parole: «con l'uso dei richiami vivi»;
   f) all'articolo 5, sopprimere i commi 7, 8 e 9;
   g) all'articolo 21, comma 1 sopprimere le lettere p) e q);
   h) all'articolo 21 comma 1, lettera r), sopprimere le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali»;
   i) all'articolo 21 comma 1, lettera ee), sopprimere le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e»;
   l) all'articolo 31 comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero»;

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
17. 1. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Battelli.

  Sopprimere il comma 1.
17. 3. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dal seguente: La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati.
17. 2. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica alla legge 6 agosto 2013, n. 97 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013).

  1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
17. 01. Luigi Gallo, Battelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva Pag. 1902012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:
   «c-bis) “aggregatore”, un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia.
   c-ter)audit energetico”, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati».
17. 02. Crippa, Battelli.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
17. 03. Crippa, Battelli.

ART. 18.

  Al comma 1 premettere il seguente comma:
  01. Alla lettera bb) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo la parola «riconoscibili,» sopprimere le seguenti: «anche se importati dall'estero,».
18. 2. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso lettera cc) sopprimere le parole:, non provenienti da allevamenti,.
18. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

ART. 19.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 206, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   «l-bis) la promozione dell'impiego da parte dei soggetti economici della grande e Pag. 191media distribuzione, delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, di operatori turistici, di specifici riciclatori per le diverse tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, lattine, batterie, oli esausti e batterie) prevedendo, nel caso, la possibilità di incentivare l'utilizzo di tali macchinari da parte dei cittadini attraverso l'emissione di buono sconto, nel caso di soggetti privati, da utilizzare in una delle aziende che hanno investito su tali macchinari e che di queste si servono per promuoversi».
19. 11. Zaccagnini, Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio con le seguenti: e a qualsiasi altro livello.
19. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
all'articolo 217, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per tutto il ciclo di vita» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «privilegiando l'utilizzo degli imballaggi compostabili e riutilizzabili rispetto ai riciclabili ed i riciclabili rispetto ai non riciclabili».
19. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 217, al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea».
19. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi inserire le seguenti: di cui all'articolo 218, comma 1, lettera h).

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis)
all'articolo 218, comma 1, lettera h), dopo le parole: «del processo di» inserire le seguenti: «progettazione,».
19. 3. Zolezzi, Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: immessi sul mercato dell'Unione europea inserire le seguenti: e altresì a quelli prodotti sul territorio nazionale, destinati al commercio in altro Stato membro dell'Unione europea.
19. 4. Colonnese, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
19. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.
19. 12. VIII Commissione.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 218 comma 1, la lettera o) è sostituita con la seguente:
   o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio), ad opera di microrganismi Pag. 192e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.
19. 7. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 218 comma 1, lettera o), sono soppresse le seguenti parole: «biogas con recupero energetico».
19. 8. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   ee) all'articolo 221 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera a) le parole: «sull'intero territorio nazionale» sono soppresse;
    b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità;
   c) all'articolo 221, al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «il recesso è, in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio»;
   d) al comma 5, sesto periodo, le seguenti parole: «acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi» sono soppresse;
19. 9. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione».
19. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione Pag. 193ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
  2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.
19. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195).

  1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:
   la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;
   i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;
   la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;
   soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

  2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
19. 02. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Bonifica delle discariche. Procedura di infrazione 2003/2077).

  1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla procedura di infrazione 2003/2077, in relazione alla quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea, ex articolo 260 (C-196/13), approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio Pag. 194territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
19. 03. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi.

ART. 20.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
20. 1. VIII Commissione.