CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 19

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.
19. 10. Stella Bianchi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: È garantita aggiungere la seguente: esclusivamente.
19. 2. Segoni.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere le seguenti parole: , solo in tal caso potranno essere commercializzati.
19. 3. Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunti i seguenti commi:
  14. Le imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 e di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, singole o associate, nonché le imprese tenute all'iscrizione come utilizzatori possono aderire a CONAI attraverso la propria Organizzazione di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati e costituisce adempimento agli obblighi adesione previsti a carico delle singole imprese. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli oneri connessi al pagamento dei contributi eventualmente dovuti al Consorzio. Le Organizzazioni che intendono aderire per conto dei propri associati sottoscrivono e versano, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a 500 euro. Nel Regolamento sono definite le modalità per l'attribuzione delle quote di rappresentanza delle Organizzazioni iscritte, da valutare in funzione della percentuale di settore rappresentato. Il Consorzio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce specifiche esenzioni dall'applicazione del contributo ambientale per le imprese agricole e della pesca, singole e associate.
  15. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione.
   b) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito Pag. 155dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000».
19. 1. Mongiello, Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al titolo II ed al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 219, comma 2, lettera a), le parole «e dagli utilizzatori» sono soppresse;
   b) all'articolo 220, comma 1, all'articolo 221, commi 1 e 2, nonché all'articolo 224, comma 1 e comma 3, lettera h) ed all'articolo 261, comma 1, le parole: «e gli utilizzatori» sono soppresse;
   c) all'articolo 221, comma 8, le parole: «comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c)», sono soppresse;
   d) all'articolo 221, comma 9, le parole: «, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo,» e le parole: «e agli utilizzatori» sono soppresse;
   e) all'articolo 221, comma 10 le parole: «e degli utilizzatori» sono soppresse;
   f) all'articolo 224, comma 5 la parola: «utilizzatori» è soppressa;
   g) all'articolo 224 è aggiunto il seguente comma:
  14. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non sono soggette alla relativa contribuzione;
   h) l'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000».
19. 2. Oliverio, Mongiello.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
20. 1. Segoni.
(Approvato)

Pag. 156

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2977 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2014»;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 19 volte a superare la procedura di infrazione n. 2014/2006 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 157

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

   La VIII Commissione,
   esaminata la Relazione sulla partecipazione consuntiva dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 158

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, nel conferire la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, fa riferimento, alla lettera e), tra le materie oggetto della predetta delega, alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
    tale disposizione dovrebbe essere opportunamente estesa anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);
   considerato che:
    la VIII Commissione, in data 12 dicembre 2012, ha approvato la risoluzione 8-00218 Realacci che, tra l'altro, impegnava il Governo ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette relativamente alla nautica da diporto, prevedendo misure differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità;
    tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, dovrebbe pertanto essere prevista, al comma 2, anche l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, inserendo misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, come richiesto nella risoluzione sopra citata;
    andrebbe altresì valutata l'introduzione, quale ulteriore criterio di delega, di una disciplina puntuale, ed in termini maggiormente restrittivi, delle attività ludico-sportive all'interno delle aree marine protette, anche al fine di garantire una maggiore tutela agli esercenti la cosiddetta «pesca artigianale»;
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), anche alle procedure per l'approvazione e l'installazione, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, di sistemi di alimentazione con gas naturale liquefatto (GNL);
   b) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 2, tra i principi e criteri direttivi cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega legislativa, sia l'introduzione di regole omogenee di salvaguardia delle aree marine protette, con particolare riferimento sia a misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità, sia l'introduzione di una disciplina più restrittiva dell'esercizio di attività ludico-sportive all'interno delle aree in questione.