CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2015
433.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, primo periodo, inserire, infine, le seguenti parole:, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne, all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per implementare la Risoluzione 1325 e successive e i Piani nazionali previsti per l'attuazione delle stesse.
2.2. (nuova formulazione) Locatelli, Malpezzi, Quartapelle Procopio, Villecco Calipari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione dovranno essere spesi nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e nel rispetto delle procedure di cui al Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.
3.2. (nuova formulazione) Quartapelle Procopio, Locatelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al personale delle Forze armate che nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato una invalidità permanente sono estesi i benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefici di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1o gennaio 1961.

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 Tabella A


Anno
Numero beneficiari Deceduti e invalidi (8 nuovi ingressi/anno) Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi) Totale complessivo
2015  8 2.216.000     0 2.216.000
2016 16 2.216.000   195.168 2.411.168
2017 24 2.216.000  t390.336 2.606.336
2018 32 2.216.000   585.504 2.801.504
2019 40 2.216.000   780.672 2.996.672
2020 48 2.216.000   975.840 3.191.840
2021 56 2.216.000 1.171.008 3.387.008
2022 64 2.216.000 1.171.008 3.387.008
2023 72 2.216.000 1.366.176 3.582.176
a decorrere dal 2024 80 2.216.000 1.561.344 3.777.344

7. 2. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Al comma 1, dopo le parole: varie fasi concorsuali inserire le seguenti: compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista.
11. 2. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

  1. La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.
11 .01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Riposi e licenza ordinaria).

  1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori dal teatro operativo e in costanza di missione.
  2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
13. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifica all'articolo 705 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66).

  All'articolo 705, comma 1, alinea, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le seguenti parole: «, se unici superstiti».
20. 01. Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

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ALLEGATO 2

Legge quadro missioni internazionali. (Testo unificato C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

EMENDAMENTO DEI RELATORI

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esercizio del diritto di voto).

  1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero per lo svolgimento di missioni internazionali, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, delle lezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delle consultazioni referendarie previste dall'articolo 75 della Costituzione, può votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale. Le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa sono definite di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.
11. 050. I Relatori.