CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 aprile 2015
429.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto (C. 2722 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2722 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto»;
   considerato che le disposizioni da esso recate, in quanto attinenti prevalentemente al regime amministrativo della nautica da diporto, nonché alla sicurezza nel settore, appaiono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione);
   rilevato che il provvedimento interviene anche in materia di regolamentazione dello spazio portuale (articolo 1, comma 2, lettera f), aspetto riconducibile alla materia di legislazione concorrente «porti e aeroporti civili» (articolo 117, terzo comma della Costituzione), e che inoltre, facendo riferimento ai requisiti di formazione della nuova figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera t) numero 2), interviene anche su alcuni profili che attengono alla materia della formazione professionale, che rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni;
   evidenziato che il provvedimento in oggetto prevede comunque un significativo coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione dei decreti legislativi attraverso la previsione che i relativi schemi debbano ottenere l'intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 1, comma 3), tenendo conto di quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;
   rilevato specificamente, con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera o) che prevede la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011, che l'introduzione di un simile criterio direttivo di delega appare da valutare rispetto all'oggetto della delega come definito al comma 1 dell'articolo 1, che prevede la sola modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) e non anche quella del decreto legislativo n. 53 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/16/UE in materia di controllo dello Stato di approdo),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
  valuti la Commissione di merito – alla luce di quanto rilevato nella premessa – l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 1, al fine di inserire nell'oggetto della delega anche la modifica del decreto legislativo n. 53 del 2011.