CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 aprile 2015
427.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    1) alla lettera e) dopo le parole: «le liste» aggiungere le seguenti: «e le coalizioni di liste»;
    2) alla lettera f) dopo le parole: «340 seggi alla lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste»;
    3) alla lettera g) dopo le parole: «a ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste».
   all'articolo 2:
    1) al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'assegnazione dei seggi alle liste» inserire le seguenti: «e coalizioni di liste» e dopo le parole: «qualora una lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste»;
    2) al comma 17, lettera c) capoverso «2-bis) le parole: “delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito” sono sostituite dalle seguenti: “delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti”»;
    3) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2, le parole: «individua la lista» sono sostituite dalle seguenti: «individua la coalizione di liste o la lista non collegata»;
    4) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, dopo le parole: «quindi le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste»;
    5) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, dopo le parole: «tra le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste» e le parole, ovunque ricorrano nel presente numero: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista»;
    6) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5, le parole: «della lista» sono sostitute dalle seguenti: «della coalizione di liste o singola lista»;
    7) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6, le parole: «se tale lista» sono sostituite dalle seguenti: «se la coalizione di liste o la singola lista»;
    8) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8, la parola lista, Pag. 13ovunque ricorra nel presente numero, è sostituita dalle seguenti: «coalizioni di liste o singole liste»;
    9) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «la coalizione di liste o la singola lista»;
    10) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, le parole: «alla lista», ovunque ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista»;
    11) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, le parole: «la lista» sono sostituite, ovunque ricorrano nel presente comma, dalle seguenti: «per la coalizione di liste o singola lista»;
    12) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, la parola: «lista» è sostituita, ovunque ricorra nel presente comma, dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
    13) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 7, le parole: «per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero le liste» sono sostituite dalle seguenti: «della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole»;
    14) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6, la parola: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
    15) al comma 25, capoverso «Art. 83-bis», al comma 7, numero 2, dopo le parole: «lista maggioritaria» aggiungere le seguenti: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria»;
    16) al comma 30, lettera b) capoverso «2-bis)» dopo le parole: «all'articolo 14» inserire le seguenti: «, singole o coalizzate,»;
    17) al comma 31, capoverso «Art. 93», lettera b), al punto b) dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «singola o da ciascuna coalizione di liste» e al punto c), terzo periodo, dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste.»;
    18) al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 3, le parole: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista» e al comma 6, le parole: «liste», ovunque ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e alle singole liste»;
    19) al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 7, primo periodo, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista» e le parole: «alle altre liste» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre coalizioni di liste e liste».
* 1. 2. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    1) alla lettera e) dopo le parole: «le liste» aggiungere le seguenti: «e le coalizioni di liste»;
    2) alla lettera f) dopo le parole: «340 seggi alla lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste»;
    3) alla lettera g) dopo le parole: «a ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste».
   all'articolo 2:
    1) al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'assegnazione dei seggi alle liste» inserire le seguenti: «e coalizioni di liste» e dopo le parole: «qualora una lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste»;Pag. 14
    2) al comma 17, lettera c) capoverso «2-bis) le parole: “delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito” sono sostituite dalle seguenti: “delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti”»;
    3) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2, le parole: «individua la lista» sono sostituite dalle seguenti: «individua la coalizione di liste o la lista non collegata»;
    4) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, dopo le parole: «quindi le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste»;
    5) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, dopo le parole: «tra le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste» e le parole, ovunque ricorrano nel presente numero: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista»;
    6) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5, le parole: «della lista» sono sostitute dalle seguenti: «della coalizione di liste o singola lista»;
    7) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6, le parole: «se tale lista» sono sostituite dalle seguenti: «se la coalizione di liste o la singola lista»;
    8) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 8, la parola lista, ovunque ricorra nel presente numero, è sostituita dalle seguenti: «coalizioni di liste o singole liste»;
    9) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «la coalizione di liste o la singola lista»;
    10) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, le parole: «alla lista», ovunque ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista»;
    11) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, le parole: «la lista» sono sostituite, ovunque ricorrano nel presente comma, dalle seguenti: «per la coalizione di liste o singola lista»;
    12) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, la parola: «lista» è sostituita, ovunque ricorra nel presente comma, dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
    13) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 7, le parole: «per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero le liste» sono sostituite dalle seguenti: «della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole»;
    14) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6, la parola: «delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
    15) al comma 25, capoverso «Art. 83-bis», al comma 7, numero 2, dopo le parole: «lista maggioritaria» aggiungere le seguenti: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria»;
    16) al comma 30, lettera b) capoverso «2-bis)» dopo le parole: «all'articolo 14» inserire le seguenti: «, singole o coalizzate,»;
    17) al comma 31, capoverso «Art. 93», lettera b), al punto b) dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «singola o da ciascuna coalizione di liste» e al punto c), terzo periodo, dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste.»;
    18) al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 3, le parole: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista» e al comma 6, le parole: «liste», ovunque Pag. 15ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e alle singole liste»;
    19) al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 7, primo periodo, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista» e le parole: «alle altre liste» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre coalizioni di liste e liste».
* 1. 106. Mucci.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: le liste sono inserite le seguenti: e le coalizioni di liste;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, alla lettera f), dopo le parole: alla lista sono inserite le seguenti: o alla coalizione di liste e le parole da: a quella fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: alla lista o alla coalizione di liste che prevale in un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, esclusa ogni forma di apparentamento tra i due turni di votazione;

  all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso «articolo 1», comma 2, dopo le parole «alle liste» inserire le seguenti: «e coalizioni di liste», e dopo le parole: «una lista» inserire le seguenti: «o una coalizione di liste»;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 10, sopprimere la lettera b);
   al comma 15, sopprimere la lettera a);
   al comma 17, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24».
   al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, le parole «i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «delle liste collegate in coalizione o delle singole liste», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione;
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: 3) individua quindi:
   a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative Pag. 16di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente: 4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, numero 5), dopo le parole: «cifra elettorale nazionale della» inserire le seguenti: «coalizione di liste o singola»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente: «7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 4-bis). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 4-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4)»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente: «8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide Pag. 17il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 1-bis) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 8) inserire il seguente: «8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 4-bis) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la Pag. 18cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

  al comma 25, capoverso «articolo 83», dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.».

  al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.»;

  al comma 25, capoverso «articolo 83», al comma 5, primo periodo, dopo le parole «fra le liste» inserire le seguenti: «o le coalizioni di liste», al secondo periodo, le parole «Alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «Alla coalizione di liste o singola lista» e, all'ultimo periodo, e le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3-bis e 4»;

Pag. 19

  al comma 25, capoverso «articolo 83», al comma 6, le parole «per l'individuazione della lista» sono sostituite dalle seguenti: «per l'individuazione della coalizione di liste o della singola lista», e le parole «delle liste ammesse all'eventi ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «delle coalizioni di liste o delle singole liste ammesse all'eventuale ballottaggio»;

  al comma 25, il capoverso «articolo 83-bis», è sostituito dal seguente: «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero Pag. 20dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.»;

  al comma 26, capoverso «articolo 84», dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.»;

  al comma 26, capoverso «articolo 84», comma 4, sostituire le parole: «i commi 2 e 3» con le seguenti: «i commi 2, 3 e 3-bis».
1. 76. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: le liste inserire le seguenti: «e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente all'articolo 1:
   1) alla lettera e) dopo le parole: «dei seggi le liste» aggiungere le seguenti: «e le coalizioni di liste»;
   2) alla lettera f) dopo le parole: 340 seggi alla lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste»;
   3) alla lettera g) dopo le parole: «a ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste».

  Conseguentemente all'articolo 2:
   1) al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2 dopo le parole: «l'assegnazione dei seggi alle liste» inserire le seguenti: «e coalizioni di liste» e dopo le parole: «qualora una lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste».
   2) al comma 17, lettera c) capoverso 2-bis) le parole: delle liste ammesse al Pag. 21ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito sono sostituite dalle seguenti: «delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti»;
   2) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 2, le parole: «individua la lista» sono sostituite dalle seguenti: «individua la coalizione di liste o la lista non collegata»;
   3) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 3, dopo le parole: «quindi le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste»;
   4) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 4, dopo le parole: «tra le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste» e le parole, ovunque ricorrano nel presente comma: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista»;
   5) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 5, le parole: «della lista» sono sostitute dalle seguenti: «della coalizione di liste o singola lista»;
   6) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, numero 6, le parole: «se tale lista» sono sostituite dalle seguenti: «se la colazione di liste o la singola lista»;
   7) al comma 25, capo verso «Art. 83», comma 1, numero 8, le parole liste, ovunque ricorra nel presente comma, è sostituita dalle seguenti: «coalizioni di liste o singole liste»;
   8) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «la coalizione di liste o la singola lista»;
   9) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, le parole: «alla lista», ovunque ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista»;
   10) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, le parole: «la lista» sono sostituite, ovunque ricorrano nel presente comma, dalle seguenti: «per la coalizione di liste o singola lista»;
   11) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, la parola «lista» è sostituita, ovunque ricorra nel presente comma, dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
   12) al comma 25, capo verso «Art. 83», comma 6, la parola «lista» è sostituita, ovunque ricorra nel presente comma, dalle seguenti: «coalizione di liste o singola lista»;
   13) al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 7, le parole: «per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero le liste» sono sostituite dalle seguenti: «della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole»;
   14) al comma 25, capoverso «Art. 83». comma 7, capoverso «Art. 83 bis», al comma 2, dopo le parole: «lista maggioritaria» aggiungere le seguenti: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria»;
   15) al comma 30. capoverso «Art. 92», lettera b) capoverso «2-bis)» dopo le parole: «all'articolo 14» inserire le seguenti: «, singole o coalizzate,»;
   16) al comma 31, capoverso «Art. 39», lettera b), al punto b) dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti; «singola o da ciascuna coalizione di liste» e al punto c), terzo periodo, dopo le parole: «ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o coalizione di liste.»;
   17) al comma 32, capoverso «Art. 39-bis» sopprimere il comma 1;
   18) Al comma 32, capoverso «Art. 39-quater», comma 3 le parole: «ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna coalizione di liste o singola lista» e Pag. 22al comma 6, le parole «liste», ovunque ricorrano nel presente comma, sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e alle singole liste»;
   19) Al comma 32, capoverso «Art. 39-quater», comma 7, primo periodo, le parole «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «alla coalizione di liste o singola lista» e le parole: «alle altre liste» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre coalizioni di liste e liste».
1. 95. Pisicchio.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dei candidati, con le seguenti:, composte rispettivamente da un elenco di candidati e un elenco di candidate;

  Conseguentemente:
   a) Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «i candidati sono presentati» fino alle parole: «ogni circoscrizione», con le seguenti: «i capolista sono due in ciascun collegio, un uomo e una donna,»;
   b) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «e il nominativo del candidato capolista.» con le seguenti: «e i nominativi del candidato e della candidata capolista»;
   c) all'articolo 2, comma 10, lettera c), sostituire le parole: «da un candidato capolista e da un elenco di candidati» con le seguenti: «da un candidato e una candidata capolista, nonché da due elenchi di candidati, rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile»;
   d) all'articolo 2, comma 17, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole «il nome del relativo candidato capolista», con le seguenti: «i nomi del relativo candidato e della relativa candidata capolista»;
   e) all'articolo 2, comma 21, commi 1 e comma 5, sostituire le parole: «sul nominativo del candidato capolista» con le seguenti: «sui nominativi del relativo candidato e della relativa candidata capolista», ovunque ricorrano;
   f) all'articolo 2, comma 26, capoverso «Art. 84», commi 1 e 2, sostituire le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente», con le seguenti: «a partire dal candidato e dalla candidata capolista e successivamente», ovunque ricorrano;
   g) alla tabella A-bis, di cui all'allegato 2, sotto le parole «nome e cognome», aggiungere una ulteriore dicitura «nome e cognome».
1. 66. Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in 100 collegi plurinominali con le seguenti: in un numero di collegi plurinominali non inferiore a 70 e non superiore a 100.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100 collegi plurinominali con le seguenti: un numero di collegi plurinominali non inferiore a 70 e non superiore a 100.
1. 25. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 2, ultimo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: quattro e al comma 1, lettera a), dell'articolo 4 sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.
1. 62. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.
1. 54. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Rabino, Galgano.

Pag. 23

  Al comma 1, lettera a), la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 150;

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a) sostituire la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 150.
1. 10. Mucci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 100 con la seguente: 70;

  Conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 lettera a) sostituire la parola: 100 con la seguente: 70.
*1. 19. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 100 con la seguente: 70;

  Conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 lettera a) sostituire la parola: 100 con la seguente: 70.
*1. 8. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 100 con la seguente: 60;

  Conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 lettera a) sostituire la parola: 100 con la seguente: 60.
1. 9. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 100» con la seguente: 50.

  Conseguentemente, al comma 3 dell'articolo 2, ultimo periodo, sostituire la parola: nove con la seguente: sedici e al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, sostituire la parola: 100» con la seguente: 50.
1. 63. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1 lettera a) sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi.
1. 18. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera b);
   b) alla lettera c) sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista»;
   c) alla lettera g) sopprimere le parole: «, dapprima, i capolista nei collegi, quindi».

  Conseguentemente:

  All'articolo 2, comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista.

  All'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3 sopprimere le parole: da un candidato capolista e e sopprimere le parole da: e nella successione interna delle liste fino alla fine del comma.

  All'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole: solo se capolista e.

  All'articolo 2, comma 17, lettera b), capoverso: comma 2, sopprimere il terzo periodo.

  All'articolo 2, comma 21, capoverso: articolo 59-bis, sopprimere i commi 1 e 5.

  All'articolo 2, comma 26, capoverso: articolo 84, al comma 1, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente, e, al comma 2, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente nel primo e nel secondo periodo.
1. 82. Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

Pag. 24

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera: a-bis) all'atto della formazione delle liste è nella facoltà dei singoli partiti o movimenti politici optare per una composizione della lista che preveda la presenza di un capolista o meno; nel secondo caso gli elettori possono attribuire le proprie preferenze, nel rispetto dell'alternanza di genere, a tutti candidati presenti nella medesima lista;.
1. 26. La Russa.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e g) con le seguenti:

Art. 1.
(Elezione della Camera dei deputati).

   b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse;
   c) l'elettore può esprimere fino a due preferente, per candidati di sesso diverso;
   g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  Conseguentemente:

  il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e sostituito dal seguente;
   2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  al comma 10 dell'articolo 2 la lettera c) è così sostituita:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;

  il comma 11 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e nessuno può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse».

  al comma 14 dell'articolo 2 la lettera a) è così sostituita:
   a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti Pag. 25un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;

  al comma 17 dell'articolo 2 la lettera b) è così sostituita:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra sono riportate due linee orientali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;

  il comma 21 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
   Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  3. Se L'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

  il comma 26 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
   «L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzerà, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte Pag. 26decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
1. 58. De Girolamo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

  1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;

  2. alla lettera c), sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista.
  3. Alla lettera g) sopprimere le parole da dapprima «e» fino a: «quindi».

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche all'articolo 2:
   a) Al comma 4, capoverso, sopprimere le parole da: «e» fino a: «capolista»;
   b) Al comma 10, lettera c) sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
   3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   c) Al comma 11 sostituire le parole da: «e un candidato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale»;
   d) Al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: «Sulle schede sono altresì riportate, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'espressione rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   e) Al comma 21, capoverso «Art. 59-bis» sopprimere i commi 1 e 5;
   f) Al comma 26, capoverso «Art. 84» apportare le seguenti modifiche:

  1 Al comma 1 sopprimere le parole da «, a partire» fino a «successivamente»;

  2 Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere le parole da «, a partire» fino a: «successivamente».
1. 37. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) Sostituire la lettera b) con la seguente: b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione»;
   b) Alla lettera c) sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista»;
   c) Alla lettera g) sopprimere le parole: «, dapprima i capolista nei collegi, quindi».

Pag. 27

  Conseguentemente: all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) Al comma 4 , capoverso comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e il nominativo del candidato capolista»;
   b) Al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «da un candidato capolista»;
   c) Al comma 26, capoverso articolo 84, sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».
1. 17. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), le parole: «i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;»

  Conseguentemente all'articolo 1:
   1) alla lettera c) sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista»;
   2) alla lettera g), sopprimere le parole: «dapprima, i capolista nei collegi» sono soppresse;

  Conseguentemente all'articolo 2:
    1) al comma 4, capoverso «Art. 4. comma 2, le parole: «e il nominativo del candidato capolista» sono soppresse;
    2) al comma 10, lettera c), al comma 3 le parole: «da un candidato capolista» sono soppresse;
    3) al comma 11, le parole: «e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali» sono soppresse;
    4) al comma 17, lettera b), comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sulle schede a destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
    5) al comma 21, capoverso Art. 59-bis, il comma 5 è soppresso;
    6) al comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, le parole: «a partire dal candidato capolista» sono soppresse;
    7) al comma 26, capoverso Art. 84, comma 2, primo periodo, le parole: «a partire dal candidato capolista» sono soppresse;
    8) al comma 26, capoverso Art. 84, comma 2, secondo periodo, le parole: «a partire dal candidato capolista» sono soppresse.
1. 94. Pisicchio.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; e alla lettera g) sopprimere le seguenti: dapprima, i capilista nei collegi, quindi.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   1) al comma 10 alla lettera c) capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da un candidato capolista e;
   2) al comma 11 sopprimere le seguenti: solo se i capilista e;
   3) al comma 17, lettera b) capoverso comma 2), sopprimere le seguenti: del relativo candidato capolista;
   4) al comma 21, capoverso articolo 59-bis, comma 1, sopprimere le seguenti: capolista;
   5) al comma 21, capoverso articolo 59-bis, comma 5, sopprimere le seguenti: capolista;
   6) al comma 26, capoverso articolo 84, comma 1, sopprimere le seguenti: a partire dal candidato capolista e successivamente;
   7) al comma 26, capoverso articolo 84, comma 2, sopprimere: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 101. Mucci.

Pag. 28

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: I capolista, fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: tra quelli che non sono capolista;
   b) al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi.
   c) all'articolo 2, comma 4, sopprimere le seguenti parole: e il nominativo del candidato capolista.;
   d) all'articolo 2, comma 10, lettera c), sopprimere le seguenti parole: da un candidato capolista e, e sopprimere la parola: capolista all'ultimo periodo;
   e) all'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole da: e un candidato può, fino alla fine del comma;
   f) all'articolo 2, comma 17, lettera b), sopprimere il terzo periodo;
   g) all'articolo 2, comma 21, sopprimere i commi 1 e 5 dell'articolo 59-
bis;
   h) all'articolo 2, comma 26, capoverso articolo 84, commi 1 e 2, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente, ovunque ricorrano;
   i) alla tabella A-bis, di cui all'allegato 2, sopprimere la dicitura: NOME E COGNOME.
1. 65. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 16. Saltamartini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 100. Mucci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 61. Costantino, Scotto, Quaranta, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nessuno può essere candidato sino alla fine della lettera con le seguenti: i capilista possono essere candidati in una o più circoscrizioni nel limite massimo di venti collegi, e i candidati non capolista possono essere candidati in non più di tre collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole da: solo se capolista sino alla fine del periodo con le parole: se capolista fino ad un massimo di venti collegi plurinominali, e, se non capolista, fino ad un massimo di tre collegi plurinominali.
1. 27. La Russa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in ogni circoscrizione inserire le parole:, calcolati in base alle previsioni di cui all'ultimo periodo del comma 10, lettera c), capoverso «3»;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 10, lettera c), capoverso «3» aggiungere, Pag. 29in fine, il seguente periodo: Le eventuali candidature plurime nella circoscrizione vengono computate una sola volta.
1. 29. Nastri.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: salvo i capilista nei limiti di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, le parole da: nessun candidato fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
1. 80. Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole da: e un candidato fino a: plurinominali.
1. 105. Pisicchio.

  Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole:, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11 sostituire le parole da: e un candidato fino alla fine del periodo con le seguenti: né può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale;
1. 39. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole: in una o più circoscrizioni solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.
1. 98. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: salvo i capolista nel limite di dieci collegi con le seguenti: salvo i capolista, che possono essere candidati in più collegi, in numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole: e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali con le seguenti: da un minimo di cinque ad un massimo di quindici collegi plurinominali.
1. 57. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Rabino, Galgano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci, con la seguente: di tre.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11 sostituire la parola: dieci, con la seguenti: tre.
1. 38. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 47. Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 81. Occhiuto.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci, con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 97. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole:, con vincolo di opzione per il collegio in cui si è conseguita la percentuale più alta di voti.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, inserire, in fine, le seguenti parole:, con vincolo di opzione per il collegio in cui si è conseguita la percentuale più alta di voti.
1. 64. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: In caso di elezione plurima, il capolista viene eletto nel collegio dove la lista ha conseguito la percentuale minore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di elezione plurima, il capolista viene eletto nel collegio dove la lista ha conseguito la percentuale minore.
1. 55. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Rabino, Galgano.

  All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera e), dopo le parole: «le liste» sono aggiunte le parole: «, anche in coalizione,»;
   2) alla lettera f), dopo le parole: «alla lista» sono aggiunte le parole: «o alla coalizione di liste»;
   3) alla lettera f), le parole: «a quella» sono sostituite dalle seguenti: «alla lista o alla coalizione di liste».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «assegnazione dei seggi alle liste» sono aggiunte le parole: «e alle coalizioni di liste»;
   2) dopo le parole: «qualora una lista» sono aggiunte le parole: «o una coalizione di liste»;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, capoverso comma 2, dopo le parole: nominativo del candidato capolista è aggiunto il seguente periodo: il voto alla lista s'intende automaticamente espresso anche per la coalizione di cui la lista facesse parte.

  All'articolo 2, sopprimere il comma 8.

  All'articolo 2, comma 15, sopprimere la lettera a);

  All'articolo 2, comma 17, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera a);
   2) sostituire la lettera b) con la seguente: il comma 2 è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna, al centro del riquadro che le separa dalle altre liste non collegate o dalle altre coalizioni di liste. Accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, sono riportati il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale; a destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.».Pag. 31
   3) sostituire la lettera c) con la seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.».

  All'articolo 2, comma 20, dopo le parole: sulle apposite linee orizzontali. è aggiunto il seguente periodo: Con il voto alla lista s'intende automaticamente espresso anche il voto per la coalizione di cui la lista facesse parte.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che presentino le caratteristiche di cui al precedente numero 2);
   2) il numero 2) è sostituito dal seguente: 2) individua la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) il numero 3) è sostituito dal seguente: 3. individua quindi le liste, singole o coalizzate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste, singole o coalizzate, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) il numero 4) è sostituito dal seguente: 4) procede al riparto dei seggi tra le liste singole non collegate di cui al numero 2) e le coalizioni di liste di cui al numero 2-bis), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) al numero 5) apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole:
della lista, inserire le seguenti: o della coalizione di liste;
    b) le parole: ai sensi del numero 2) sono sostituite con le parole: ai sensi del numero 2);
   6) al numero 6), dopo le parole: tale lista, inserire le parole: o coalizione di liste;
   7) il numero 7) è sostituito con il seguente: 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente le caratteristiche di cui al numero 2). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al Pag. 32riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista singola non collegata di cui al numero 2) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
   8) il numero 8 è sostituito con il seguente: 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 3) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista singola non coalizzata di cui al numero 3) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente Pag. 33attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;»;
   9) dopo il numero 8) è inserito il seguente numero: 9) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste, che ne facciano parte e che abbiano le caratteristiche di cui al numero 2), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione ammessa al riparto per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: alla lista, sono inserite le parole: o alla coalizione di liste;
   2) al secondo periodo, dopo le parole: alla suddetta lista, sono inserite le parole: o coalizione di liste;
   3) al terzo periodo, dopo le parole: della lista, sono inserite le parole: o della coalizione di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo le parole: alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3) sono sostituite con le seguenti: alla lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste ammesse al riparto.;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista, sono inserite le parole: o coalizione di lista;
   3) al quarto periodo, in fine, aggiungere le parole: o coalizione di liste;
   4) al quinto periodo, dopo le parole: alle liste, sono inserite le parole: o coalizioni di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: 3-bis) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, le parole: commi 2 e 3 sono sostituite dalle parole: commi 2, 3 e 3-bis;
   2) al primo periodo, le parole: numero 8) sono sostituite con le parole: numeri 8) e 9);
   3) al secondo periodo, dopo le parole: per la lista, sono inserite le parole: o per la coalizione di liste;
   4) al secondo periodo, dopo le parole: per le altre liste, sono inserite le parole: o coalizioni di liste.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5 è sostituito dal Pag. 34seguente: 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, fermi i requisiti di cui al comma 1, numero 2). Alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste ammesse al riparto. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 3-bis e 4.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo le parole: determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste, sono inserite le parole: o delle coalizioni di liste;
   2) al primo periodo le parole: per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio sono sostituite dalle parole: per l'individuazione della lista o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste o coalizioni di liste ammesse all'eventuale ballottaggio.

  All'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) al numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «la cifra elettorale della lista maggioritaria», inserire le parole: «o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria che siano state ammesse al riparto dei seggi»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «collegio plurinominale alla lista», sono inserite le parole: «o alla coalizione»;
   c) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;»;
   3) il numero 3) è sostituito dal seguente: 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro Pag. 35ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   4) il numero 4 è sostituito dal seguente: 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;
   5) il numero 5) è sostituito dal seguente: 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

  All'articolo 2, comma 30, lettera a), capoverso 1-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   2) al terzo periodo, dopo le parole: ottenuti dalla lista, sono inserite le parole: o dalla coalizione di liste.
1. 3. Bindi, Miotto, Monaco.

  Al comma 1:
   1) alla lettera
e):
    a) dopo le parole: le liste, inserire le seguenti: e le coalizioni di liste;
    b) sostituire le parole: il 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento;
   2) alla lettera f):
    a) sostituire le parole: il 40 con le seguenti: il 45;
    b) sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti, fino alla fine della lettera, con le seguenti: tra le liste Pag. 36o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento».

  Conseguentemente:
   1) al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla lista, inserire le seguenti: o alla coalizione di liste;
   2) all'articolo 2:
    a) al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, dopo le parole: alle liste, inserire le seguenti: e coalizioni di liste, dopo le parole: una lista, inserire le seguenti: o una coalizione di liste e sostituire: 40 con la parola: 45;
    b) al comma 8, capoverso articolo 14-bis, premettere al comma 1 i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  001. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
    c) al comma 15, sopprimere la lettera a);
    d) al comma 17, lettera c), dopo le parole: contrassegni delle liste, inserire le seguenti: collegate o delle singole liste e sostituire le parole: l'ordine delle liste, con le seguenti: L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    e) al comma 25, capoverso articolo 83, dopo il numero 1), inserire il seguente:
  1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
    f) al comma 25, capoverso articolo 83, numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
    g) al comma 25, capoverso articolo 83, sostituire, al numero 3), le parole da: individua fino a: 3 per cento dei voti validi espressi, con le seguenti: 3) individua quindi le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento dei voti validi espressi;
    h) al comma 25, numero 4):
   1) sostituire il primo periodo con il seguente:
4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse;
   2) al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   3) al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   4) al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
   5) al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola;
    i) al comma 25, dopo il numero 4) inserire il seguente:
  4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;Pag. 37
    j) al comma 25, numero 5), dopo le parole: nazionale della, inserire le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con: 45;
    k) al comma 25, numero 6), dopo le parole: se tale lista, inserire le seguenti: o coalizione di liste;
    l) al comma 25, numero 8), sostituire la parola: liste con le parole: liste o coalizioni di liste, e: lista con le parole: o coalizione di liste, ovunque ricorrano;
    m) al comma 25, dopo il numero 8), inserire il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
    n) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 2, dopo la parola: lista inserire le seguenti: o coalizione di lista;
    o) al comma 25, capoverso articolo 83, commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista inserire: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, inserire le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
    p) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
    q) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 6, dopo la parola: liste, inserire le seguenti: o delle coalizioni di liste;
    r) al comma 26, capoverso articolo 84, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;
    s) al comma 29, lettera b), dopo le parole: articolo 14, inserire le seguenti: singole o coalizzate;
    t) al comma 31, lettera b) e c) e al comma 32), dopo la parola: lista, inserire le seguenti: o coalizione di liste;
    u) al comma 32, capoverso articolo 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;Pag. 38
    v) al comma 32, capoverso articolo 93-quater, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis. e al comma 3, dopo la parola: lista, inserire: o coalizione di liste;
    w) al comma 32, capoverso articolo 93-quater, comma 6 e comma 7, dopo le parole: liste inserire: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista, inserire: coalizione di lista, ovunque ricorrano.
1. 72. Scotto, Quaranta, Costantino, Zaratti.

   Al comma 1, lettera e), le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3) sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 8 per cento.
1. 84. Centemero.

   Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3) le parole: 3 per cento sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento.
1. 85. Centemero.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, numero 3), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 67. Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, con possibilità di apparentamento fra liste tra i due turni di votazione;

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   1) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis: Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  « Art. 14-ter. 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio, sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

   2) all'articolo 2, comma 17, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate, a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter, o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale»;

   3) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno Pag. 39le due maggiori cifre elettorali nazionali, alle quali possono apparentarsi, costituendo una coalizione, altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla singola lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 3-bis e 4.
   4) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, n. 1), primo periodo, aggiungere dopo le parole: della lista le seguenti: o delle liste;
   5) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, sostituire il n. 2) con il seguente: nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste, i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   6) all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, n. 3), sostituire le parole: lista di maggioranza, ovunque ricorrano, con le seguenti: lista o gruppo di liste di maggioranza.
1. 56. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Rabino, Galgano.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
  f) sono attribuiti 340 seggi alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un turno di ballottaggio, purché ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, inserire, primo periodo, le parole da: numero 3) fino a: Alla lista inserire le seguenti:
  Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: alla lista.
1. 53. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.

Pag. 40

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste e sopprimere le parole: esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.
1. 12. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: 40 per cento dei voti validi con le seguenti: 50 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
40 per cento del totale nazionale con le seguenti: 50 per cento del totale nazionale;
   b) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5) sostituire la parola: 40 con la seguente: 50.
1. 40. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 22. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1. 21. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla lista o, in caso di apparentamento di cui al comma 8-bis dell'articolo 2, alla coalizione di liste che prevale nel turno di ballottaggio.

  Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati di cui al periodo precedente possono dichiarare la disponibilità, in caso di ballottaggio, ad apparentamenti; essi dichiarano altresì se siano disponibili ad apparentamenti nell'eventualità in cui si tenga il turno di ballottaggio;
   2) dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis: «Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  Art. 14-ter – 1. In caso di ballottaggio, sono consentiti apparentamenti delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, n. 3), con una delle due liste ammesse al ballottaggio medesimo. La dichiarazione congiunta di apparentamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro la domenica che precede il secondo turno previa verifica della dichiarazione di cui all'articolo 14-bis»;
   3) al comma 17, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste collegate a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle liste collegate a seguito Pag. 41di apparentamento è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizioni di liste, all'interno delle medesime il primo posto è occupato dalla lista ammessa al ballottaggio seguita dalla lista o dalle liste che si sono apparentate che hanno, nell'ordine, riportato la maggiore cifra elettorale nazionale; i contrassegni delle liste che hanno partecipato al ballottaggio sono riprodotti sulla scheda unica con le medesime dimensioni, mentre quelli delle liste eventualmente apparentate sono riprodotti in una dimensione inferiore di un terzo;
   4) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5 apportare le seguenti modifiche:
  a) al primo periodo dopo le parole: «ballottaggio fra le liste» aggiungere le seguenti: «o le coalizioni di liste in caso di apparentamento»;
  b) il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «Sono consentiti apparentamenti ai sensi dell'articolo 14-ter. Alla lista o alla coalizione di liste collegate a seguito di apparentamento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi»;
   5) Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 7, dopo le parole: «a ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste».
1. 4. Gigli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino alla fine della lettera con le seguenti: in caso di collegamento di liste o di apparentamento tra i due turni di votazione, alla coalizione di liste che prevale:

  Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 8, capoverso Art. 14-bis al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «ed eventualmente la loro disponibilità ad apparentarsi con altre liste al turno di ballottaggio».
   2) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis aggiungere il seguente:
  Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3, con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. La dichiarazione congiunta di apparentamento tra liste è effettuata, presso l'Ufficio elettorale centrale nazionale, entro sette giorni dal primo turno di votazione dai soggetti indicati come capi delle forze politiche ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1 e previa verifica della dichiarazione di apparentamento di cui all'articolo 14-bis;
   3) al comma 17, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste collegate a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle liste collegate a seguito di apparentamento è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizioni di liste, all'interno del rettangolo il primo posto è occupato dal contrassegno della lista ammessa al ballottaggio seguito da quello della lista o delle liste che si sono apparentate secondo un ordine corrispondente alla maggiore cifra elettorale nazionale riportata nel primo turno di votazione; i contrassegni delle liste che hanno partecipato al ballottaggio sono riprodotti sulla scheda unica con le medesime dimensioni, mentre quelli delle liste Pag. 42eventualmente apparentate sono riprodotti in una dimensione inferiore di un terzo»;
   4) al comma 25, capoverso Art. 83, al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
  a) dopo le parole: «di cui al comma 1 numero 3)» aggiungere le seguenti: «o tra le coalizioni di liste in caso di apparentamento».
  b) dopo le parole: «Alla lista» aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste in caso di apparentamento»
  c) dopo le parole: «assegna 340 seggi» aggiungere le seguenti:
  «In caso di apparentamento, alla coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».
   5) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 7, dopo le parole: «a ciascuna lista” aggiungere le seguenti: «o alla coalizione di liste».
1. 5. Gigli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino a: apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: alla lista o alla coalizione di liste formata a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, che prevale nel turno di ballottaggio.

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, dopo il comma 8, inserire il seguente comma 8-bis: «Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente: Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, è consentito l'apparentamento delle liste non ammesse al medesimo, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, n. 3), con una delle due ammesse, previa dichiarazione espressa di accettazione da parte di queste ultime da comunicarsi all'ufficio centrale nazionale entro la domenica che precede il secondo turno».

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; essi dichiarano altresì se siano disponibili ad apparentamenti nell'eventualità in cui si tenga il turno di ballottaggio; l'apparentamento di cui al successivo articolo 14-ter è valido a condizione che la lista interessata abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità; tale causa di invalidità concerne soltanto la lista che non abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità e non si estende all'apparentamento di altre liste».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 17, la lettera c) è sostituita dalla seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste con esse collegate in coalizione a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle coalizioni di liste sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizione di liste, all'interno delle medesime la prima posizione è occupata dalla lista ammessa al ballottaggio alla quale le altre si sono apparentate, mentre l'ordine tra queste ultime, se più d'una, è Pag. 43stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale; il contrassegno della lista in prima posizione all'interno della coalizione è riprodotto in dimensioni maggiori di un terzo rispetto a quelli delle liste apparentate; alle medesime dimensioni è adeguato il contrassegno dell'altra lista concorrente al ballottaggio anche se non collegata in coalizione a seguito di apparentamento.

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5:
  al primo periodo dopo le parole: «ballottaggio fra le liste» aggiungere le parole: «o le coalizioni di liste»;
  il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «È ammesso l'apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. Alla lista o alla coalizione di liste collegate a seguito di apparentamento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi».

  Conseguentemente:
  All'articolo 2, comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, primo periodo, le parole: «ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio» sono sostituite dalle parole: «ovvero alla lista che è stata ammessa al ballottaggio ai sensi dell'articolo 83, comma 5, primo periodo, e che ha avuto assegnati, singolarmente o in coalizione, i 340 seggi di cui all'articolo 83, comma 5, terzo periodo».
1. 6. Bindi, Miotto, Monaco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: turno di ballottaggio aggiungere le seguenti: valido solo nel caso in cui abbia partecipato la maggioranza degli eventi diritto.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 102. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione, con le seguenti: tra le due con il maggior numero di voti complessivamente pari almeno al 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo la parola: «ballottaggio» inserire le seguenti: «da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate».
1. 20. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione, con le seguenti: tra le due con il maggior numero di voti, ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 23. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  All'articolo 1, lettera f), sopprimere le parole: esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione.

Pag. 44

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: In caso di ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. Le liste apparentate accedono alla ripartizione dei seggi in quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 24. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: esclusa fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   a) al comma 10, sopprimere la let- tera b);
   b) al comma 15, sopprimere la let- tera a);
   c) al comma 17, lettera c), prima della parola: «ammesse», inserire le parole: «collegate o delle singole», ovunque ricorra;
   d) al comma 25, comma 1, dopo il n. 1), inserire il seguente:
  1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
   e) al comma 25, comma 1, n. 2), sostituire la parola: «lista», con le seguenti: «la coalizione di liste o la lista non collegata»;
   f) al comma 25, capoverso articolo 83, comma 5, dopo le parole: «fra le liste», inserire le seguenti: «anche collegate»;
   g) al comma 25, capoverso articolo 84, comma 6, dopo le parole: «delle liste», inserire le seguenti: «anche collegate»;
   h) al comma 32, capoverso articolo 93- bis, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre» con le seguenti: «della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»;
   i) al comma 32, capoverso articolo 93-quater, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
1. 68. Costantino, Scotto, Quaranta, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: fatta salva in ogni caso la possibilità per le due liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
   Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

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  1) Al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale;
  2) Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo, e quarto con i seguenti: Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis;
  3) Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti;

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  4) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 1), al primo periodo, dopo le parole premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della lista di maggioranza con le parole: della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza;
  5) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 2, numero 2), al primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista maggioritaria con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  6) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  7) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti»;

  8) al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, al primo periodo, dopo la parola: ovvero, aggiungere le seguenti: alla lista o al gruppo di liste apparentate; dopo il primo periodo inserire il seguente: In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, periodi secondo, terzo, quarto e quinto;
*1. 48. D'Attorre.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: fatta salva in ogni caso la possibilità per le due liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.

  1) Al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale;
  2) Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo, e quarto con i seguenti: Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi Pag. 47la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis;
  3) Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti;

  4) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 1), al primo periodo, dopo le parole premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della lista di maggioranza con le parole: della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza;
  5) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 2, numero 2), al primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista maggioritaria con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  6) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 2), sostituire, ovunque Pag. 48ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
  7) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti»;

  8) al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, al primo periodo, dopo la parola: ovvero, aggiungere le seguenti: alla lista o al gruppo di liste apparentate; dopo il primo periodo inserire il seguente: In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, periodi secondo, terzo, quarto e quinto;
*1. 93. Pollastrini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: , esclusa fino alla fine della lettera con le seguenti: tra il primo turno ed il ballottaggio è consentito l'apparentamento tra liste;

  Conseguentemente all'articolo 2:
  a) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.
  b) al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.»
  c) al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire i periodi secondo, terzo, e quarto con i seguenti: «Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sei giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede Pag. 49quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis
  d) al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi: «5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti.»;
  e) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 1), al primo periodo, dopo le parole «premio di maggioranza,» aggiungere le seguenti: «anche a seguito di ballottaggio,» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole «della lista di maggioranza» con le parole: «della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza»;
  f) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 2), al primo periodo, dopo le parole «premio di maggioranza,» aggiungere le seguenti: «anche a seguito di ballottaggio,»; sostituire, ovunque ricorrano, le parole «alla lista maggioritaria» con le parole: «alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole «alla lista di maggioranza» con le parole: «alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza»;
  g) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «alla lista di maggioranza» con le parole: «alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza»;
  h) al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  «4-bis. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti»;
  i) al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, al primo periodo, dopo la parola «ovvero», aggiungere le seguenti: «alla lista o al gruppo di liste apparentate»; dopo il primo periodo inserire il seguente: «In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, periodi secondo, terzo, quarto e quinto.».
1. 75. Brunetta, Gelmini.

Pag. 50

  All'articolo 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: la presente legge determina le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale ballottaggio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: In relazione alle spese per far fronte allo svolgimento dell'eventuale ballottaggio, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
1. 99. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, alla lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:
  «sono attribuiti 170 seggi alla coalizione che, su base nazionale, risulta aver ottenuto la percentuale di voti più alta dopo la prevalente».
1. 11. Rizzetto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto»;
  all'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato il 60 per cento degli aventi diritto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)».
1. 89. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto»;
  all'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio Pag. 51assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)».
1. 87. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione»;
  all'articolo 2, comma 25, capoverso «Art. 83», il comma 5, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8)».
1. 88. Centemero.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dapprima, fino alla fine della lettera con le seguenti: «i capolista nei collegi e i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo l'ordine disciplinato dalle disposizioni della presente legge».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 26, capoverso articolo 84, sostituire dalle parole: «a partire dal candidato capolista» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a tal fine, per ciascuna lista, alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al 20 per cento, arrotondato all'unità superiore del totale dei seggi attribuiti, alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente del numero di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero di seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto, per ciascun collegio, il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a Pag. 52concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio».
1. 96. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dapprima i capolista nei collegi» aggiungere le seguenti: «nella misura massima del 25 per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista».

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, sostituire le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente» con le seguenti: «A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente della percentuale di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
1. 44. D'Attorre.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: dapprima aggiungere le seguenti: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel collegio in cui la lista ha conseguito il miglior risultato, quindi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 26, capoverso Art. 84: al comma 1, dopo la parola proclama aggiungere le seguenti: eletto per ciascuna lista il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel collegio in cui la lista ha conseguito la maggior cifra elettorale di collegio ponderata. Successivamente proclama dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La cifra elettorale di collegio ponderata di ciascuna lista è ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti dalla lista nel collegio per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per la lista medesima.
1. 79. Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;» aggiungere le seguenti: «il capolista è eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza ottiene più voti».
1. 13. Mucci.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis). Nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali è eletto quello nel collegio dove Pag. 53la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi;»

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente: «27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni» il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
*1. 50. D'Attorre.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis). Nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali è eletto quello nel collegio dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi;»

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente: «27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni» il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
*1. 92. Pollastrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 35.
1. 59. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) Le norme relative all'attribuzione del premio di maggioranza e al turno di ballottaggio, di cui alla lettera f), si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 35 con il seguente:
  35. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), e commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione.
1. 49. D'Attorre.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalle consultazioni elettorali successive all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016, con le seguenti: dalle consultazioni elettorali successive all'approvazione della presente legge.
1. 60. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte Seconda, della Costituzione.

Pag. 54

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte Seconda della Costituzione.
1. 52. Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  All'articolo 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.
1. 78. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, alla lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione della Parte II della Costituzione contenente l'abolizione del Senato elettivo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione contenente l'abolizione del Senato elettivo.
1. 15. Rizzetto, Mucci.

  All'articolo 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal 1o luglio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dal 1o luglio 2017.
1. 77. Brunetta, Gelmini.

ART. 2.

  Al comma 3, capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a nove con le parole non inferiore a tre e non superiore a dodici.
2. 36. La Russa.

  Sostituire il comma 4, capoverso comma 2 con il seguente:
  2. Ciascun elettrice ed elettore esprime mediante uno o due voti di preferenza per candidate e candidati appartenenti ad una stessa lista tracciando il voto di preferenza un segno sul quadrato posto a fianco della candidata o candidato prescelto e si intende anche espresso a favore della lista collegata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidate e candidati facenti parte della stessa lista, pena la nullità del voto. Devono altresì riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

  Conseguentemente:
  all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno posto affianco al candidato prescelto»;
  all'articolo 2, comma 21, capoverso Art. 59-bis, il comma 1 è soppresso;Pag. 55
  all'articolo 1, dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 3, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il cognome e nome del candidato a cui è attribuito voto di preferenza nonché il contrassegno della lista ad esso collegata. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e ciascuna lista.».
   2) al comma 3-bis, primo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e i voti di preferenza».
2. 9. Mucci.

  Al comma 7 sopprimere la lettera b).
*2. 3. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
*2. 21. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
*2. 30. Monchiero, Mazziotti Di Celso, Rabino, Galgano.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste o coalizioni di liste di candidati nei collegi plurinominali, devono aver registrato il contrassegno presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del contrassegno che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. All'atto del deposito del contrassegno deve inoltre essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra. I contrassegni di cui al presente comma, presentati presso il Ministero dell'interno, sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni».
2. 4. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste o coalizioni di liste di candidati nei collegi plurinominali, devono aver registrato il contrassegno presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del contrassegno che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. All'atto del deposito del contrassegno deve inoltre essere Pag. 56indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».
2. 5. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: di fino a: n. 13.
2. 22. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata: fino alla fine del comma.
2. 29. D'Attorre.

  Al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, sopprimere le parole: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.
2. 31. Scotto, Costantino, Quaranta, Zaratti.

  Al comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 32. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  1. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato o i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista».
  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
  5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.Pag. 57
  6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o due preferenze per candidati compreso in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
  7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati».
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, all'articolo 62 è premesso il seguente:
  «Art. 61-bis. – 1. L'indicazione di una o due preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono valide purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o due preferenze mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».
  4. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati ai quali è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
  6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
  5. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non Pag. 58assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
  6. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».
2. 7. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 21, capoverso Art. 59-bis, comma 4, dopo le parole: di uno o più candidati aggiungere le seguenti: di altra lista.
2. 37. La Russa.

  Al comma 21, capoverso Art. 59-bis, comma 4, sostituire le parole: il voto è nullo con le parole: il voto di preferenza è nullo ma rimane valido il voto alla lista.
2. 38. La Russa.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 50 per cento del numero degli aventi diritto al voto, con esclusione degli elettori all'estero, ovvero qualora nessuna delle due liste o coalizioni di liste ammesse al ballottaggio abbia ottenuto, al secondo turno, il 70 per cento dei partecipanti al primo turno, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).
2. 11. Mucci.
(Inammissibile)

  Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis.
Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).
2. 12. Mucci.
(Inammissibile)

  Al comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  
5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10).
2. 13. Mucci.
(Inammissibile)

Pag. 59

  Apportare le seguenti modifiche:
   al comma 30, lettera
d), sopprimere le parole: o di una delle liste e le parole: quando il candidato è collegato ad una sola lista;
   al comma 31, lettera b), capoverso lettera c) sopprimere le parole: o dalle liste e le parole: o delle liste;
   al comma 32:
    al capoverso Art. 93-
bis al comma 3:
     sostituire le parole: una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate con le seguenti: una lista di cui all'articolo 1, comma 2, presentata;
     sopprimere il quarto periodo.
2. 18. Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 31, lettera b), capoverso lettera c), sopprimere le parole: nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
2. 19. Dadone, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 36 premettere le seguenti parole: Fatto salvo il disposto del comma 35,.
2. 24. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 37 e 38 con i seguenti:
  37. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari Pag. 60esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e a relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge».
2. 28. Di Battista, Nesci, Nuti, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quattro mesi.
4. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: della minoranza linguistica slovena con le seguenti: di tutte le minoranze linguistiche riconosciute.
4. 3. Costantino, Scotto, Quaranta, Zaratti.