CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 aprile 2015
426.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03399 Gnecchi: Applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile che abbiano stipulato accordi sindacali in sede governativa anteriormente al 4 dicembre 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'atto parlamentare dell'onorevole Gnecchi e altri, concernente la possibilità di applicazione delle salvaguardie in materia di accesso al trattamento pensionistico ai lavoratori del settore edile, si rappresenta che i lavoratori edili – benché fruitori, ai sensi della legge n. 223 del 1991, di un trattamento speciale di disoccupazione analogo all'indennità di mobilità – non sono ricompresi tra i soggetti salvaguardati per l'accesso alla pensione con in requisiti vigenti anteriormente all'entrata in vigore della riforma in materia pensionistica di cui al decreto cosiddetto «Salva-Italia».
  Al riguardo, occorre evidenziare che, dal punto di vista formale, il trattamento speciale di disoccupazione riconosciuto ai lavoratori edili è diverso e, pertanto, non assimilabile all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991.
  Infatti, i due trattamenti in parola differiscono sia nella durata sia nei presupposti normativamente richiesti ai fini della loro concessione.
  Ciò posto, non appare percorribile una soluzione interpretativa delle disposizioni di salvaguardia che possa far ricomprendere i lavoratori edili tra i soggetti esonerati dall'innalzamento dei requisiti pensionistici ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.
  Pertanto, le istanze sottese al presente atto parlamentare, seppur astrattamente condivisibili – potranno trovare accoglimento nell'ambito di un apposito intervento normativo per il quale occorrerà reperire la necessaria copertura finanziaria.
  Da ultimo, va precisato che il tema delle salvaguardie delle persone che – a seguito degli effetti distorsivi della riforma in materia di pensioni – si sono ritrovate prive del lavoro e della pensione, è all'attenzione del Governo che è attualmente impegnato nella verifica degli oneri derivanti dall'adozione delle possibili soluzioni nel quadro, peraltro, delle imprescindibili compatibilità finanziarie.
  È, inoltre, in corso, il monitoraggio delle salvaguardie da parte dell'Inps, all'esito del quale si potrà verificare se vi siano risorse da poter utilizzare per finanziare misure in favore di coloro che hanno perso il lavoro, che sono privi di ammortizzatori sociali e che sono prossimi al pensionamento.

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ALLEGATO 2

5-04956 Chimienti: Ricollocazione e accesso al pensionamento di dipendenti delle Carrozzerie Mirafiori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – chiede un intervento finalizzato a riconoscere ai lavoratori delle carrozzerie di Mirafiori addetti alla cosiddetta catena di montaggio, la possibilità di accedere alla pensione con i requisiti precedenti la riforma pensionistica introdotta con il decreto «Salva-Italia».
  A tale proposito ricordo che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 67 del 2011, classifica i soggetti che svolgono l'attività alla cosiddetta «catena di montaggio» tra le categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti cui è concesso, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
  I lavoratori interessati a questo tipo di trattamento pensionistico devono, innanzitutto, dimostrare di aver lavorato alla catena di montaggio per sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa – per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 2017 – mentre, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per un periodo pari alla metà della vita lavorativa.
  Per quanto concerne i requisiti anagrafici e contributivi, il predetto pensionamento anticipato si consegue al raggiungimento della cosiddetta quota 97 e 3 mesi (ad esempio 61 anni e 3 mesi di età + 36 anni di contributi oppure 62 anni e 3 mesi di età + 35 anni di contributi), con incremento di 4 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
  Dunque, tali requisiti sono evidentemente più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata che ricordo prevede, per l'anno 2015, 42 anni e 6 mesi età per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne.
  La direzione territoriale del lavoro di Torino ha fatto sapere che la società sta realizzando una ristrutturazione delle linee produttive basata su sistemi di analisi ergonomica finalizzati a ridurre il carico biomeccanico e di conseguenza il rischio da esso causato nonché a rendere meno gravosa e usurante la prestazione lavorativa.
  La società, inoltre, ha comunicato che al termine della periodo di fruizione della CIGS a tutti i lavoratori sarà assicurata la collocazione all'interno dell'azienda tenendo conto delle specifiche capacità lavorative.
  In conclusione, pur non ravvisandosi la necessità di un intervento ad hoc per i lavoratori della catena di montaggio delle carrozzerie di Mirafiori, posso confermare che il Governo e l'Inps stanno svolgendo sul tema generale della flessibilità in uscita un'attività di analisi, valutazione e simulazione tra più opzioni, per verificare quali siano le soluzioni più efficaci rispetto agli obiettivi economicamente sostenibili.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977);
   rilevato, in particolare, che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall'allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   osservato che l'articolo 15 è volto a dare attuazione alle disposizioni dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, riprendendo sostanzialmente il contenuto di un precedente schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 104), adottato a seguito di una delega attribuita al Governo dalla legge comunitaria 2009, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2014;
   considerato che l’iter di adozione di detto schema di decreto legislativo non si è completato, non essendo intervenuta la sua approvazione finale prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, e si rende pertanto urgente, anche in considerazione dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, attuare celermente le disposizioni della richiamata direttiva 2009/13/CE;
   preso atto con favore che il comma 2, lettera b), del richiamato articolo 15, in conformità ad una osservazione formulata nel parere reso dalla XI Commissione sul predetto atto n. 104, introduce nel decreto legislativo n. 271 del 1999 l'articolo 38-bis, che reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582 per chiunque adibisca minori ai lavori vietati dal richiamato decreto interministeriale;
   ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/13/CE, nello stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri devono garantire che esse siano «effettive, proporzionate e dissuasive»;
   considerato che, a tal fine, occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste per analoghe fattispecie nell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
   osservato che la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come sia stato assunto quale parametro di riferimento la sanzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 977 del 1967;Pag. 197
   ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, già segnalata in occasione dell'esame dell'atto n. 104, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;
   richiamata, in questo contesto, l'esigenza di procedere celermente all'adozione della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché delle disposizioni volte ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, anche attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;
   ritenuto, in ogni caso, che ai lavoratori marittimi debba essere assicurato un livello di tutela pari a quello riconosciuto agli altri lavoratori,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera b), capoverso Art. 38-bis, si valuti la misura della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, verificandone l'adeguatezza e la dissuasività tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista per analoghe fattispecie dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967;
   b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

  EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 15.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso Art. 5-bis con il seguente: «Art. 5-bis.(Lavori vietati ai minori)1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.».
15. 1. (Nuova formulazione) La Relatrice.

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ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);
   considerato che il documento dà conto in modo accurato dell'attività svolta dalle Istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;
   rilevato in senso positivo che la relazione richiama, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito a documenti o questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea;
   preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel paragrafo della Parte II della Relazione, dedicata all'occupazione e alle politiche con valenza sociale, nel quale si evidenzia che le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia sono state per lo più volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;
   rilevato che la Relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 marzo 2015 mentre, ai sensi dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 28 febbraio 2014;
   considerato che tale ritardo nella trasmissione rende di scarsa utilità l'esame nel merito del documento, tenuto conto che esso fa riferimento ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione;
   tenuto altresì conto che il Governo avrebbe dovuto presentare entro il 28 febbraio 2015 la relazione consuntiva riferita all'anno 2014 e che è all'esame della Camera la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva riferita all'anno 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere;
   b) si segnala l'opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.