CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 aprile 2015
424.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. (C. 2722 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 1. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: della legge 8 luglio 2003, n. 172, aggiungere le seguenti: nonché di revisione ed integrazione del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.
1. 2. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e digitalizzazione.
1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: per inserire le seguenti: l'acquisizione e.
1. 4. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, lettera e), dopo la parola: locazione inserire le seguenti: e noleggio.
1. 5. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomarittima, lagunare e interna nonché per le imbarcazioni riservate alla pesca nelle acque interne.
1. 6. Grimoldi, Busin, Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero di posti riservati al transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap, regolamentati nelle concessioni demaniali che autorizzano la costruzione del porto, nella misura coerente con le esigenze turistiche delle rispettive regioni.
1. 7. Vitelli, Oliaro.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive Pag. 124modificazioni, nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette.
1. 8. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei porti ad elevata affluenza turistica nei mesi estivi.
1. 9. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali, previsione obbligatoria, nell'ambito di porti e approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto, di sistemi di raccolta di acque nere e di acque di sentina.
1. 10. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché regolamentazione della possibilità per i Comuni, previo parere delle locali Capitanerie di porto, di istituire nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette, campi di ormeggio sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 11. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, prevedendo che una parte dei proventi derivanti agli enti gestori dei medesimi campi sia destinata ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare.
1. 12. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette.
1. 13. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2 dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis) regolamentazione dei natanti a propulsione umana con distinzione tra imbarcazioni da spiaggia (materassini pneumatici, pedalò, pattini o simili) e imbarcazioni a pagaia (kayak, canoe, surfski e natanti analoghi);
   h-ter) regolamentazione delle norme di comportamento e delle caratteristiche richieste alle imbarcazioni a pagaia per la navigazione oltre un miglio dalla costa, con particolare riguardo alla stabilità, sicurezza, galleggiabilità strutturale, ancoraggio e ormeggio, visibilità e segnaletica dei natanti.
1. 14. Oliaro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
1. 15. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Pag. 125

  Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:
   i-bis) revisione dei requisiti anagrafici per il comando e la condotta delle unità da diporto senza obbligo di patente, di cui al comma 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevedendo il compimento dei diciotto anni per la conduzione dei natanti a propulsione meccanica e il compimento dei sedici anni per la conduzione dei natanti ad esclusiva propulsione a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, ad eccezione per le fattispecie previste dal comma 4 del medesimo articolo, purché la responsabilità ricada sulle scuole o sugli istruttori federali in possesso della patente nautica.
1. 16. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
1. 17. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera n), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: e semplificazione.
1. 18. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: ed eliminazione della previsione obbligatoria dei due anni di navigazione su imbarcazioni ad uso commerciale per il conseguimento del titolo di ufficiale del diporto.
1. 19. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed equiparazione dei titoli professionali agli standard MCA riconosciuti a livello mondiale.
1. 20. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti parole: ed economia.
1. 21. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana o a carico degli iscritti stessi.
1. 22. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:
   u) rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso la previsione di strumenti di raccordo e di collegamento tra le autorità alle quali competono tali attività, finalizzati ad un più immediato coordinamento delle verifiche, nel rispetto della sicurezza nautica.
1. 23. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, prevedendo altresì che i canoni demaniali previsti per le strutture portuali dai commi 251 e 252 dell'articolo Pag. 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovino applicazione per quelle strutture nelle quali le opere realizzate dal concessionario siano già divenute di proprietà statale, confermando l'applicabilità di canoni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, alle fattispecie nelle quali il concessionario abbia realizzato le opere e queste non siano ancora divenute di proprietà statale, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica.
1. 24. Vitelli, Oliaro.

  Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con le seguenti: stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. 25. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, lettera z), dopo le parole: unità da riporto inserire le seguenti:, specie se a fini commerciali,.
1. 26. Fedriga, Attaguile.

  Al comma 2, lettera aa), sopprimere le seguenti parole: con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti,.
1. 27. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza od avere con sé un secondo paio di «rispetto» anche in caso di utilizzo di lenti a contatto.
1. 28. Fedriga, Attaguile.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, il paragrafo 3, dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

Paragrafo 3.
(Requisiti visivi e uditivi).

  A). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

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In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.
  B). I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
  In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.
  C). Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endooculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.
  D). Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.
  E). In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.
  F). Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.
  G). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.
  H). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

  6-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto del requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.
1. 29. Fedriga, Attaguile.