CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 marzo 2015
414.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2617, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, e abbinate proposte di legge;
   rilevato come il provvedimento persegua le finalità, pienamente condivisibili, di sostenere le forme di associazionismo volte alla realizzazione del bene comune, della cittadinanza attiva e della coesione, nonché della protezione e partecipazione sociale delle persone;
   evidenziato come uno dei primi fattori fondamentali per sostenere effettivamente il mondo del Terzo settore e dell'impresa sociale sia costituito dal miglioramento della trasparenza di tali enti, nonché dal rafforzamento dell'efficacia dei relativi assetti di governance e dei meccanismi di controllo;
   sottolineato come il provvedimento debba costituire il mezzo e l'occasione per contrastare ogni uso improprio o distorto degli strumenti e delle idealità dell'associazionismo sociale, valorizzando le migliaia di soggetti che in tutto il territorio del Paese incarnano autenticamente tale spirito, e per impedire invece il ripetersi dei preoccupanti fenomeni venuti alla luce in alcune recenti vicende;
   rilevata la necessità di procedere a una razionalizzazione dei regimi tributari agevolativi già applicabili agli enti del Terzo settore, dell'impresa sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
   sottolineata inoltre l'esigenza di coordinare le disposizioni di carattere tributario recate in particolare dall'articolo 9 del provvedimento con le norme in materia di delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), la quale prevede l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di prevedere l'introduzione di adeguate forme di verifica circa il concreto perseguimento di tali finalità;
   2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), la quale prevede di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di definire anche modalità di controllo di tali enti;Pag. 7
   3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), la quale prevede il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», in quanto essa risulta più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   4) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), la quale stabilisce, per le imprese sociali, la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «capitale sociale» con quella: «capitale», in quanto essa appare più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore, nonché di sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», anch'essa più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   5) con riferimento all'articolo 7, il quale attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché sulle relative attività, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, provveda la Commissione di merito a specificare, al comma 1, che tali funzioni riguardano il controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, fermi restando i meccanismi di controllo interni agli enti;
   6) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera c), la quale prevede, nell'ambito delle definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, che il rapporto di servizio civile non sia assimilabile al rapporto di lavoro e che la prestazione fornita in tale ambito non possa essere «assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria», provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, facendo più propriamente riferimento all'esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
   7) con riferimento all'articolo 9, il quale prevede la disciplina di misure agevolative di carattere economico e tributario in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a subordinare la fruizione dei predetti benefici all'introduzione, negli assetti di governance degli enti del Terzo settore che intendono avvalersene, di meccanismi rafforzati di controllo interno, da definire in sede di esercizio della delega, basati sui principi di terzietà e di trasparenza;
   8) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), la quale contempla l'introduzione di un regime di tassazione agevolativo, nonché il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «regime di tassazione agevolativo» con la seguente: «regime tributario di vantaggio», e a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione»;
   9) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale individua la copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune norme del provvedimento, provveda la Commissione di merito ad aggiornare i riferimenti temporali, ivi contenuti, all'annualità 2015, all'anno 2014 e al triennio 2014-2016;
   10) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale stabilisce che con la legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e dall'articolo 8, provveda la Commissione di merito ad aggiornare il riferimento alla legge di stabilità 2016;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un meccanismo di copertura per gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 9, Pag. 8comma 1, lettere da a) a f), in materia di revisione del regime fiscale e di agevolazione degli investimenti di capitale, nonché dall'applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e di misure per favorire i trasferimenti di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore;
   b) con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede l'istituzione di un fondo rotativo destinato a erogare finanziamenti agevolati per gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il principio direttivo prevedendo di disciplinare anche le modalità di ripartizione delle risorse del fondo e le relative modalità di funzionamento;
   c) con riferimento alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede la promozione dell'assegnazione, in favore degli enti del Terzo settore, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la normativa delegata da emanare ai sensi di tale criterio direttivo possa prevedere assegnazioni gratuite di tali beni, ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore;
   d) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 9, la quale contempla la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, in tale ambito, si intenda intervenire anche sulla disciplina tributaria delle ONLUS.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2617, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, e abbinate proposte di legge;
   rilevato come il provvedimento, nonostante le modifiche apportate, risulti ancora ampiamente deficitario dei principi e criteri direttivi necessari per una corretta, univoca e non arbitraria identificazione degli enti del Terzo settore che ne tracci con chiarezza la distinzione rispetto alle imprese e agli enti con finalità lucrative nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di leale concorrenza, affinché agevolazioni e sgravi tributari siano assicurati solo alle organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di promozione del bene collettivo, elevazione dei livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale;
   evidenziate tali carenze in molteplici disposizioni contenute nel provvedimento e in particolare:
    1) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), il principio di democraticità è evocato in maniera generica come mero criterio ispiratore, senza le necessarie implicazioni operative, quali la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti: elementi, questi ultimi, che costituiscono una fondamentale linea di demarcazione tra la governance di un ente con finalità esclusivamente altruistiche e quella di organizzazioni di matrice imprenditoriale;
    2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, avrebbe dovuto essere esteso anche alla fase di scioglimento dell'ente stesso, prevedendone l'obbligo di devoluzione ai fini di pubblica utilità o ad altri organismi con finalità analoghe e senza eccezioni di sorta, nemmeno per le imprese sociali a beneficio delle quali sono previste le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del provvedimento; la norma non prevede, inoltre, l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità di interesse generale perseguite dall'ente;
    3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera h), la disciplina dei limiti relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, non dovrebbe avere carattere «eventuale», come stabilito dalla lettera della disposizione, ma essere precipuamente disposta come norma a carattere Pag. 10anti-elusivo, finalizzata a evitare fenomeni di distribuzione indiretta degli avanzi di gestione;
    4) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), la nozione di impresa sociale dovrebbe contemplare la destinazione «esclusiva» degli utili al perseguimento di obiettivi sociali e non solo «prevalente», come disposto nel provvedimento: ciò allo scopo di caratterizzare tale istituto come pienamente rientrante nel Terzo settore, ed evitare alla radice ogni forma di distorsione e sleale concorrenza non solo nei confronti del mondo dell'impresa ma anche delle altre forme organizzative in cui il privato sociale si articola;
    5) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), dovrebbe essere esclusa ogni previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili per le imprese sociali;
    6) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), la previsione di un regime di tassazione agevolativo a vantaggio degli enti non commerciali dovrebbe essere concessa solo a condizione che i soggetti beneficiari effettuino tutte le transazioni finanziarie il cui ammontare sia superiore ai 516 euro, tramite sistemi di pagamento tracciabili;
    7) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), il beneficio della deducibilità e detraibilità – rispettivamente dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche – delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore dovrebbe essere concesso a condizione che le suddette liberalità siano disposte esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili;
    8) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera c), le imprese sociali dovrebbero essere espressamente escluse dal beneficio della destinazione del cinque per mille, in quanto soggetti a cui è concesso distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c),
   sottolineato come il provvedimento, per le motivazioni sopraindicate, non risulti appropriato per conseguire le auspicate finalità di promozione e valorizzazione degli enti del Terzo settore,
  esprime

PARERE CONTRARIO
«Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa».

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2617, adottato come testo base, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», e abbinate proposte di legge;
   rilevato come il provvedimento persegua le finalità, pienamente condivisibili, di sostenere le forme di associazionismo volte alla realizzazione del bene comune, della cittadinanza attiva e della coesione, nonché della protezione e partecipazione sociale delle persone;
   evidenziato come uno dei primi fattori fondamentali per sostenere effettivamente il mondo del Terzo settore e dell'impresa sociale sia costituito dal miglioramento della trasparenza di tali enti, nonché dal rafforzamento dell'efficacia dei relativi assetti di governance e dei meccanismi di controllo;
   sottolineato come il provvedimento debba costituire il mezzo e l'occasione per contrastare ogni uso improprio o distorto degli strumenti e delle idealità dell'associazionismo sociale, valorizzando le migliaia di soggetti che in tutto il territorio del Paese incarnano autenticamente tale spirito, e per impedire invece il ripetersi dei preoccupanti fenomeni venuti alla luce in alcune recenti vicende;
   rilevata la necessità di procedere a una razionalizzazione dei regimi tributari agevolativi già applicabili agli enti del Terzo settore, dell'impresa sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
   sottolineata inoltre l'esigenza di coordinare le disposizioni di carattere tributario recate in particolare dall'articolo 9 del provvedimento con le norme in materia di delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b), la quale prevede l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di prevedere l'introduzione di adeguate forme di verifica circa il concreto perseguimento di tali finalità;
   2) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), la quale prevede di definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a integrare la disposizione nel senso di definire anche modalità di controllo di tali enti;Pag. 12
   3) con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera d), la quale prevede il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», in quanto essa risulta più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   4) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera c), la quale stabilisce, per le imprese sociali, la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «capitale sociale» con quella: «capitale», in quanto essa appare più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore, nonché di sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione», anch'essa più adeguata alla realtà degli enti del Terzo settore;
   5) con riferimento all'articolo 7, il quale attribuisce le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché sulle relative attività, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con gli altri ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, provveda la Commissione di merito a specificare, al comma 1, che tali funzioni riguardano il controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, fermi restando i meccanismi di controllo interni agli enti;
   6) con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera c), la quale prevede, nell'ambito delle definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, che il rapporto di servizio civile non sia assimilabile al rapporto di lavoro e che la prestazione fornita in tale ambito non possa essere «assoggettata ad alcuna disposizione fiscale o tributaria», provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione della disposizione, facendo più propriamente riferimento all'esclusione da ogni imposizione tributaria di tale prestazione;
   7) con riferimento all'articolo 9, il quale prevede la disciplina di misure agevolative di carattere economico e tributario in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a subordinare la fruizione dei predetti benefici all'introduzione, negli assetti di governance degli enti del Terzo settore che intendono avvalersene, di meccanismi rafforzati di controllo interno, da definire in sede di esercizio della delega, basati sui principi di terzietà e di trasparenza;
   8) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), la quale contempla l'introduzione di un regime di tassazione agevolativo, nonché il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente appartenente al Terzo settore, provveda la Commissione di merito a sostituire la dizione: «regime di tassazione agevolativo» con la seguente: «regime tributario di vantaggio», e a sostituire la dizione: «utili» con la seguente: «avanzi di gestione»;
   9) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), la quale prevede la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore, provveda la Commissione di merito a rivedere tecnicamente la formulazione della norma, nel senso di prevedere la razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle predette erogazioni liberali;
   10) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale individua la copertura finanziaria degli oneri determinati da alcune norme del provvedimento, provveda la Commissione di merito ad aggiornare i riferimenti temporali, ivi contenuti, all'annualità 2015, all'anno 2014 e al triennio 2014-2016;
   11) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale stabilisce che con la Pag. 13legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dall'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e dall'articolo 8, provveda la Commissione di merito ad aggiornare il riferimento alla legge di stabilità 2016;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un meccanismo di copertura per gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei criteri di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) a f), in materia di revisione del regime fiscale e di agevolazione degli investimenti di capitale, nonché dall'applicazione dei criteri di delega di cui alle lettere i) e l), in materia di assegnazione agevolata di immobili pubblici e di misure per favorire i trasferimenti di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore;
   b) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità che il regime di tassazione agevolativo a vantaggio degli enti non commerciali sia riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari effettuino tutte le transazioni finanziarie di ammontare superiore a 516 euro tramite sistemi di pagamento tracciabili;
   c) con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità che il beneficio della deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto a condizione che le suddette liberalità siano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili;
   d) con riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede l'istituzione di un fondo rotativo destinato a erogare finanziamenti agevolati per gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il principio direttivo prevedendo di disciplinare anche le modalità di ripartizione delle risorse del fondo e le relative modalità di funzionamento;
   e) con riferimento alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9, la quale prevede la promozione dell'assegnazione, in favore degli enti del Terzo settore, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la normativa delegata da emanare ai sensi di tale criterio direttivo possa prevedere assegnazioni gratuite di tali beni, ovvero solo agevolazioni per gli enti del terzo settore;
   f) con riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 9, la quale contempla la revisione della disciplina delle ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se, in tale ambito, si intenda intervenire anche sulla disciplina tributaria delle ONLUS.