CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 marzo 2015
413.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
   rilevato che la definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, non deve poter essere estesa fino a comprendere formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;
   rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   osservato, al riguardo, che appare opportuno specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;
   considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera i) prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'istituzione di un registro unico del Terzo settore e stabilisce che l'iscrizione nel medesimo registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della presente legge;
   osservato, al riguardo, che non sono in alcun modo definiti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
   sottolineato che l'articolo 5, comma 1, lettera e), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) che i centri di servizio per il Pag. 21volontariato assumano personalità giuridica in una delle forme previste per gli «enti del Terzo settore di secondo livello» senza tuttavia chiarire tale nozione;
   sottolineato che il medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), stabilisce che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali senza chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento di tali organismi;
   osservato che i rilievi sopra esposti sono riconducibili alla medesima esigenza di chiarire il contenuto di alcune definizioni e di alcuni principi e criteri direttivi individuati nel testo del provvedimento ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi;
   fatto presente, altresì, che l'articolo 8 contiene una delega finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;
   b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;
   c) all'articolo 4, comma 1, lettera i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
   d) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;
   e) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (Nuovo testo C. 2617 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2617 Governo ed abb., recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
   considerato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   fatto presente che l'articolo 8 del provvedimento attiene alla materia del servizio civile, riconducibile, secondo quanto ha ritenuto la Corte costituzionale – con la sentenza n. 228 del 2004 – all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
   rilevato che la definizione di Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, non deve poter essere estesa fino a comprendere formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;
   rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 3, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), siano adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
   osservato, al riguardo, che appare opportuno specificare le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;
   considerato che l'articolo 4, comma 1, lettera i) prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'istituzione di un registro unico del Terzo settore e stabilisce che l'iscrizione nel medesimo registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 9 della presente legge;
   osservato, al riguardo, che non sono in alcun modo definiti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
   sottolineato che l'articolo 5, comma 1, lettera e), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) che i centri di servizio per il volontariato assumano personalità giuridica Pag. 23in una delle forme previste per gli «enti del Terzo settore di secondo livello» senza tuttavia chiarire tale nozione;
   sottolineato che il medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), stabilisce che al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio provvedono organismi regionali e nazionali senza chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento di tali organismi;
   osservato che i rilievi sopra esposti sono riconducibili alla medesima esigenza di chiarire il contenuto di alcune definizioni e di alcuni principi e criteri direttivi individuati nel testo del provvedimento ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi;
   evidenziato che l'articolo 6 interviene in materia di impresa sociale, prevedendo che i decreti legislativi di cui all'articolo 6 dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale avente come obbiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obbiettivi sociali, e conformarsi ad una serie di princìpi e criteri direttivi;
   sottolineata al riguardo la necessità che la delega sia esercitata, secondo quanto indicato nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmesso al Presidente della XII Commissione, in conformità ai principi che governano il diritto antitrust, modulando e coordinando adeguatamente il regime delle agevolazioni con le disposizioni volte ad aprire l'impresa sociale al mercato dei capitali e a una maggiore remunerazione del capitale investito evitando, in tal modo, di conferire vantaggi competitivi ingiustificati in capo alle imprese sociali esponendo la disciplina a censure per violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, nonché per violazione della normativa concernente gli aiuti di Stato;
   fatto presente, altresì, che l'articolo 8 contiene una delega finalizzata a procedere al riordino ed alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale conformemente ad alcuni princìpi e criteri direttivi relativi: all'istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, e a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale; alla previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi, tramite bando pubblico, al servizio civile universale; alla definizione di uno status giuridico degli stessi che preveda l'instaurazione, tra i giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro; alla previsione di un limite di durata del servizio, non inferiore a otto mesi complessivi, e comunque, non superiore ad un anno, che contemperi le finalità dello stesso con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti ed il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante l'espletamento del servizio civile, nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 4, comma 1, lettera i), siano chiariti i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro unico del terzo settore;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nella definizione di Terzo settore non rientrano formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categorie economiche;
   b) all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le materie sulle quali si rende Pag. 24necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al citato comma 2, lettere a), b) e c) del provvedimento;
   c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la nozione di ente del Terzo settore di secondo livello;
   d) al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire natura, composizione e modalità di funzionamento degli organismi regionali e nazionali che devono essere costituiti al fine di provvedere al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio.