CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 marzo 2015
412.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.

Art. 2.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
  2. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:
   a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;
   b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;
   d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;
   e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio,
   f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Art. 3.
(Interventi a favore degli imprenditori ittici).

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:
  «1-ter. A decorrere dall'anno 2015, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca ai sensi dell'articolo 6 del reg. 1379/2013, per la realizzazione di programmi finalizzati a:
   a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;Pag. 101
   b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;
   c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente».

Art. 4.
(Programmazione negoziata).

  1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5.
(Distretti di pesca).

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Distretti di pesca) 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
  2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e le associazioni nazionali di categoria.
  3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:
   a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;
   c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

Art. 6.
(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti ai sensi del comma 2, di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Pag. 102
  2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
  4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative del mondo della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

Art. 7.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

  1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 8.
(Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

  1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 della Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 9.
(Disposizioni in materia di conversione di titoli professionali marittimi).

  1. La conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, è consentita entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
  2. La conversione ai sensi dell'articolo 14, lettera a), del citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 è consentita per i titoli conseguiti entro il 31 luglio 2010 ed è ammessa anche per i titoli professionali di cui agli articoli 254, 254-bis e 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad adeguare il citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 alle disposizioni del presente articolo.

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Art. 10.
(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

  1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca marittima e dell'acquacoltura.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

Art. 11.
(Cassa integrazione).

  1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 12.
(Disposizioni in materia di previdenza in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

  1. I marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa, su natanti di stazza lorda (GT) non superiore a 25 tonnellate possono optare per l'applicazione delle disposizioni della legge 26 luglio 1984, n. 413, in luogo di quelle di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. L'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile. 2. Alla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, lettera b), le parole: «, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione» sono soppresse;
   b) all'articolo 6, la lettera d) è abrogata.

Art. 13.
(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

  1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.
  2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017 le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:
   a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale delle attività marginali, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della Pag. 104legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza alcuna limitazione del volume d'affari;
   b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;
   c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

Art. 14.
(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

  1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Esenzione dall'imposta di bollo).

  1. Al numero 21-bis) dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 16.
(Attività di pesca-turismo e ittiturismo).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti definizioni ed indirizzi:
   a) per pesca-turismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012; tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:
   1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995;
   2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;
   3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;
   4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;Pag. 105
   b) per ittiturismo si intende l'attività, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
   c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
   d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;
   e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;
   f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;
   g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti «sistemi di traino» possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con tutti i sistemi consentiti di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati.

Art. 17.
(Misure di semplificazione e di collaudo).

  1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».
  2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:
   1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;
   2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».

  3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:
   a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;Pag. 106
   b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
   c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
  6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.
  7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:
   a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;
   b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;
   c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo satellitare, nonché di un apparato VHF.

  8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 18.
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

  1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 19.
(Vendita diretta).

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento Pag. 107(UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
  2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
  3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
  4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

  5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 20.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «(ICRAM)» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».
  2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, le parole: «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o associazioni o consorzi di impresa o loro associazioni nazionali».

Art. 21.
(Pesca non professionale).

  1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi comma 2 e 3.
  2. A decorrere dal lo gennaio 2016 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.
  3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo comma sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di Pag. 108mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.
  4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al terzo comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 22.
(Attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

  1. La lettera f) dell'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, è abrogata.
  2. Le lettere d) ed e) dell'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono abrogate.

Art. 23.
(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
  2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della prorogatio della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

Art. 24.
(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

  1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.
  2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tab.3 all. 5 della parte terza del D.lgs n. 152/2006. Nelle more del procedimento Pag. 109istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siamo verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
  3. In caso di omessa risposta da parte della P.A. competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.

Art. 25.
(Determinazione del deflusso minimo vitale impianti di acquacoltura).

  1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella G.U. 15.11.2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.

Art. 26.
(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

  1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
  2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del Decreto Legge 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.

Art. 27.
(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Art. 28.
(Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 26 maggio 2014 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

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Art. 29.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 7.
(Contravvenzioni).

  1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
   a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;
   b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
   c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
   d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;
   e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
   f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
   g) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionali, unionali e nazionali vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

Art. 8.
(Pene principali per le contravvenzioni).

  1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
  2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

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Art. 9.
(Pene accessorie per le contravvenzioni).

  1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
   a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere f) e g);
   b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;
   c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), f) e g), qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;
   d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.

  2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.
  3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

Art. 10.
(Illeciti amministrativi).

  1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
   a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
   b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative unionali e nazionali vigenti;
   c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative unionali e nazionali vigenti;
   d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
   e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative unionali e nazionali vigenti;
   f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative unionali e nazionali vigenti;
   g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
   h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
   i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa Pag. 112vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
   l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita’ da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;
   m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
   n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;
   o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
   p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
   q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
   r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
   s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e nazionali vigenti;
   t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e nazionali vigenti;
   u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera p);
   v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;
   z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché agli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

  2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali vigenti, è fatto divieto di:
   a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;
   b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

Pag. 113

  3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.
  4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
  5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al precedente comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa unionale e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
  7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

Art. 11.
(Sanzioni amministrative principali).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), e 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius).
  2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius) e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:
   a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima Pag. 114di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius);
   c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius).
  5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al precedente comma, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata.
  6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme unionali e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.
  7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:
   a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;
   b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

  8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:
   a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius);
   b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

  9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg., il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si rinvia a quanto previsto al precedente comma 5.
  10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12.
(Sanzioni amministrative accessorie).

  1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7 , 8, lettera a), e 9 segue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
   a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del Reg. (UE) 1380/2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa unionale e nazionale;Pag. 115
   b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e unionali. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e unionali. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
   c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

  2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
  3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
  4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
  5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al precedente comma.».
   b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.
(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi).

  1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011.
  2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s) e t), e 2, lettera a).
  3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
  4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
  5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuarsi con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

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   c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:

«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI  

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Pag. 118

Pag. 119

  2. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e non costituenti più reato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, per la notifica delle violazioni.
  3. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti penali divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.