CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 marzo 2015
410.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO

  Dopo le parole: interessi nazionali inserire le seguenti: e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
0. 5. 100. 1. Duranti, Palazzotto, Piras, Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituire le parole, dopo: è autorizzata, fino al e fino alle parole: per il potenziamento con le seguenti: 21 settembre 2015, la spesa di euro 39.351.492.
0. 5. 100. 5. Artini, Turco.

  Sostituire le parole: la spesa di euro 40.453.334 con la spesa di euro 36.853.334.

  Conseguentemente inserire dopo:
  «Art. 3-ter. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione al traffico di migranti in mare e di supporto all'attività SAR, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015 a spesa di euro 3.600.000 per il supporto, anche attraverso l'uso di almeno due navi per il trasporto passeggeri con capienza di passeggeri non inferiore ai mille, alle attività di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. All'onere derivante dalla seguente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Art. 3-quater. Per le operazioni indicate all'articolo 3-ter il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è autorizzato a emanare gli opportuni decreti, entro 15 giorni dall'approvazione della seguente legge, per regolamentare la gestione del supporto esteso all'attività di Ricerca e Soccorso.»
0. 5. 100. 3. Artini, Turco.

  Sostituire le parole: la spesa di euro 40.453.334 con la spesa di euro 40.453.434.

  Conseguentemente inserire dopo:
  «Art. 3-ter. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione al traffico di migranti in mare e di supporto all'attività SAR, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015 la spesa di euro 3.600.000 per il supporto, anche attraverso l'uso di almeno due navi per il trasporto passeggeri con capienza di passeggeri non inferiore ai mille, alle attività di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. All'onere derivante dalla seguente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 191, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
  Art. 3-quater. Per le operazioni indicate all'articolo 3-ter il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è autorizzato a emanare gli opportuni decreti, entro 15 giorni dall'approvazione della seguente legge, per regolamentare la gestione del supporto esteso all'attività di Ricerca e Soccorso».
0. 5. 100. 4. Artini, Turco.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo riferisce con tempestività, alle competenti Commissioni parlamentari, sugli sviluppi della situazione e delle misure adottate ai sensi del presente comma.
0. 5. 100. 2. Scanu.

  Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, apportare le seguenti modificazioni:
  all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:
   «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni»;

  all'articolo 15, comma 4, sostituire le parole: che partecipa alle con le seguenti: impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis e nelle.
5. 100. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 5.045, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di corrispondere alle emergenti esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale sul territorio nazionale e all'estero, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa complessiva di 22,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da destinare all'Arma dei carabinieri, per l'acquisto di veicoli, mezzi, equipaggiamenti e sistemi, anche speciali e tecnologici, materiali protettivi e d'armamento, nonché per interventi di adattamento e rinnovo di strutture e impianti.
   b) al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede:
   a) quanto a 7,2 milioni di euro, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2015, e a 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
0. 5. 045. 1. Il relatore per la IV Commissione.

  All'interno dell'articolo aggiuntivo 5-bis, comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma, sostituire alle parole comprese tra: 10 milioni e 2022, le seguenti: Pag. 2015 milioni di euro per l'anno 2015, 19 milioni di euro per l'anno 2016, 25 milioni di euro per l'anno 2017 e 23 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
0. 5. 045. 2. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin.

  All'interno dell'articolo aggiuntivo 5-bis, comma 2, lettera c), sostituire le parole: il completamento del progetto «Numero Unico Emergenza 112» con le seguenti: la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi in dotazione.
0. 5. 045. 3. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin.

  All'interno dell'articolo aggiuntivo 5-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2-bis:
  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015 sono stanziati altresì 20 milioni di euro all'anno, da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

  Modificare conseguentemente il comma 4, aggiungendo alle parole: accantonamento relativo al Ministero dell'Interno le seguenti parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39.
0. 5. 045. 4. Molteni, Gianluca Pini, Marcolin.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38 milioni di euro per gli anni da 2017 a 2022, si provvede mediante sostituzione all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti «nei limiti del 95,92 per cento del loro ammontare per l'anno 2015, nei limiti del 95,9 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e nei limiti del 95,86 per cento del loro ammontare per gli anni dal 2017 al 2022».
  4-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,92 per cento del loro ammontare per l'anno 2015, nella misura del 95,9 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e nella misura del 95, 86 per cento del loro ammontare per gli anni dal 2017 al 2022»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,92 per cento del loro ammontare per l'anno 2015, nella misura del 95,9 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e nella misura del 95,86 per cento del loro ammontare per gli anni dal 2017 al 2022»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,92 per cento del loro ammontare per l'anno 2015, nella misura del 95,9 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e nella misura del 95,86 per cento del loro ammontare per gli anni dal 2017 al 2022».

  4-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 4 e 4-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
0. 5. 045. 5. Frusone, Tofalo, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Basilio.

Pag. 21

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38 milioni di euro per gli anni da 2017 a 2022, si provvede mediante riduzione del 1,4 per cento per il 2015, del 2 per cento per l'anno 2016 e del 2,5 per cento per gli anni dal 2017 al 2022 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
0. 5. 045. 6. Frusone, Tofalo, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo.

  Inserire il seguente comma 4-bis:
  4-bis. Entro il 31 Marzo di ogni anno il governo relaziona – anche in forma scritta – alle Camere del dettaglio delle spese e degli acquisti operate in base ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
0. 5. 045. 7. Basilio, Corda, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Potenziamento e ammodernamento di mezzi, tecnologie e strumentazioni per il contrasto del terrorismo).

  1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, a favore del Ministero dell'interno, missione «Ordine e sicurezza pubblica», è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, da destinare all'acquisto di programmi e strumentazioni elettroniche, informatiche e telematiche, nonché di automezzi ed equipaggiamenti, anche speciali.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a favore del Ministero dell'interno è altresì autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, da destinare:
   a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2016, a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammodernamento dei mezzi per il contrasto al rischio nucleare, biologico, chimico e radioattivo (NBCR), attraverso il servizio aereo;
   b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 201 5 al 2022, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammodernamento dei dispositivi di protezione dello stesso.
   c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il completamento del progetto «Numero Unico Emergenza 112»;

  3. All'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «e alla Polizia di Stato», e dopo le parole: «il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», sono inserite le seguenti: «e il Dipartimento della pubblica sicurezza».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, a 30 milioni di euro per l'anno 2016 e a 38 milioni di euro per gli anni da 2017 a 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-Pag. 222017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2015, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 045. Il Governo.

  Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. Al decreto-legge del 18 febbraio 2015, n. 7 apportare le seguenti modificazioni:

  Conseguentemente all'articolo 15, è aggiunto il seguente comma:
  «
7. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: Art. 1095 – Attribuzione del grado di vertice per il comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.

  1. All'ufficiale più anziano del corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.
  2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore.
  3. Il conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo non comporta maggiori oneri per lo Stato. Per tali figure non è prevista nessuna indennità di funzione.»
0. 13. 100. 1. Turco.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina e per la ricostruzione nei territori palestinesi.
0. 13. 100. 6. Piras, Duranti, Farina, Sannicandro.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Sopprimere il comma 6.
0. 13. 100. 3. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 30 aprile 2015, la spesa di euro 622.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alta missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141.
0. 13. 100. 4. Rizzo, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Sostituire la lettera c) con la seguente:
   b) Sopprimere il comma 7.
0. 13. 100. 5. Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

Pag. 23

  Sopprimere le seguenti parole:
   c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016.
0. 13. 100. 2. Duranti, Palazzotto, Piras, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, apportare le seguenti modificazioni:
  all'articolo 13:
   a) al comma 1:
    1) sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «14 febbraio 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 1.348.239» con le seguenti: «euro 92.998»;
   b) sopprimere il comma 2;
   c) al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 marzo 2015;
   d) al comma 7:
    1) sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 448.766» con le seguenti: «euro 147.945»;
  all'articolo 15, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4. comma 13, del presente decreto» e le parole «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
    2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell’International Maritime Organization (IMO)»;
   c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono e soppresse sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».

  6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1o giugno 2015.».

  Conseguentemente:
  all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: euro 874.926.998 con le seguenti: euro 869.006.755;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: euro 843.900.891 con le seguenti: euro 837.980.648.
13. 100. Il Governo.

Pag. 24

  Al comma 9, sostituire le parole: euro 1.372.327 con le seguenti: euro 1.438.207.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: «euro 874.926.998» con le seguenti: «874.992.878»:
   b) alla lettera a) sostituire le parole: «euro 843.900.891» con le seguenti: «euro 843.966.771».
18. 40. Il relatore per la IV Commissione.

Subemendamento all'emendamento 5.080.

  All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle forze di polizia aggiungere le seguenti: e a quelle del comparto sicurezza e soccorso pubblico.

0. 5. 080. 1. Rizzo, Basilio, Frusone, Corda, Tofalo, Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Scagliusi, Cozzolino.

Pag. 25

ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «29 giugno»:

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è» nonché sostituire le parole: «non superiore a 200 unità» con le seguenti: «non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».
*5. 4. (nuova formulazione) Russo, Carfagna, Palmizio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «29 giugno»:

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è» nonché sostituire le parole: «non superiore a 200 unità» con le seguenti: «non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
*5. 5. (nuova formulazione) Basilio, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Frusone, Sibilia, Silvia Giordano, Pisano, Fico, Luigi Di Maio, Micillo, Luigi Gallo, Colonnese.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «29 giugno»:

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è» nonché sostituire le parole: «non superiore a 200 unità» con le seguenti: «non inferiore a 200 unità. A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
*5. 6. (nuova formulazione) Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Valeria Valente.

Pag. 26

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere si provvede quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39» con le seguenti: «Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.830.629,00 a valere sulle risorse della missione 7 Fondi da ripartire – programma 7.1 Fondi da assegnare, quanto a euro 5.000.000,00 a valere sulla missione 3 Ordine pubblico e sicurezza – programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto a euro 4.000.000,00 a valere sulla missione 4 Soccorso civile – programma 4.2. Prevenzione del rischio e soccorso pubblico – ».
5. 7. (nuova formulazione) Scanu.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei Carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate (VFP 4).
  3-ter. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza», dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. 80. Verini, Scanu, Rostan.

Subemendamento all'emendamento 5.100 del Governo.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo riferisce entro il 15 giugno 2015, alle competenti Commissioni parlamentari, sugli sviluppi della situazione e delle misure adottate ai sensi del presente comma».
0. 5. 100. 2. (nuova formulazione) Scanu.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni»;

  Conseguentemente all'articolo 15, comma 4, sostituire le parole: «che partecipa alle» con le seguenti: «impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle».
5. 100. Il Governo.

Pag. 27

ART. 12.

  Al comma 9, sostituire le parole: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) con la parola: Daesh.
12. 22. Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Scagliusi, Di Battista, Grande, Spadoni.

ART. 13.

  Al comma 1 sostituire le parole: «30 settembre 2015» con le seguenti: «14 febbraio 2015» e sostituire le parole: «euro 1.348.239» con le seguenti: «euro 92.998»:

  Conseguentemente all'articolo 13:
   a) sopprimere il comma 2;
   b) al comma 6, sostituire le parole:
«30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
   c) al comma 7:
    1) sostituire le parole
«30 settembre 2015» con le seguenti: «31 marzo 2015»;
    2) sostituire le parole: «euro 448.766» con le seguenti: «euro 147.945»;

  Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
   b) al comma 4:
    1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e» sono soppresse;
    2) le parole «individuate con il decreto di cui al comma 1 «sono sostituite dalle seguenti: «a rischio di pirateria individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)»;
   c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
  6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole «, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130» sono soppresse.
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1o giugno 2015.».

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: «euro 874.926.998» con le seguenti: «euro 869.006.755»;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: «euro 843.900.891» con le seguenti: «euro 837.980.648».
13. 100. Il Governo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, Pag. 28sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 5. (nuova formulazione) Spadoni, Rizzo, Frusone, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Tofalo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 6. (nuova formulazione) Palmizio.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 7. (nuova formulazione) Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 8. (nuova formulazione) Del Grosso, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 9. (nuova formulazione) Artini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 10. (nuova formulazione) Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, Pag. 29in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 11. (nuova formulazione) Rizzo, Tofalo, Corda, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India».
*13. 12. (nuova formulazione) Gianluca Pini, Molteni, Marcolin.

ART. 14.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66.».

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 6:
   a) all'alinea, sostituire le parole: euro 874.926.998 con le seguenti: euro 876.926.998;
   b) alla lettera a), sostituire le parole: euro 843.900.891 con le seguenti: euro 845.900.891.
14. 7. Villecco Calipari.

ART. 15.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Ogni qualvolta che si impiega nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria Europea (Eurogenfor)».
15. 3. Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Sibilia.

ART. 17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i finì umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività».
17. 200. Il Relatore per la IV Commissione.

ART. 18.

  Al comma 4, sostituire le parole: «di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» con le seguenti: «di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di Pag. 30laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico dei Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno 2 CFU per mese di attività.
18. 50. (nuova formulazione) Marazziti.

  Al comma 9, sostituire le parole: «euro 1.372.327» con le seguenti: «euro 1.438.207».

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: «euro 874.926.998» con le seguenti: «euro 874.992.878»;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: «euro 843.900.891» con le seguenti: «euro 843.966.771».
18. 40. Il Relatore per la IV Commissione.

ART. 19.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.
19. 5. Marazziti, Quartapelle Procopio, Alli.

ART. 19.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito web istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.
  3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi.
19. 05. Il Relatore per la IV Commissione.

ART. 20.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, è determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.
20. 100. Il Relatore per la II Commissione.

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ART. 5.

Subemendamento all'emendamento 5.080.

  All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alle Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».
0. 5. 080. 1. (nuova formulazione) Rizzo, Basilio, Frusone, Corda, Tofalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  «1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo anche internazionale e accrescere la sicurezza pubblica e economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione a alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.»
5. 080. Governo.

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